Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5001 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5001 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HUDOROVICH SIMONE, N. IL 29.9.1986,
avverso la sentenza n. 1539/2012 pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia
il 3/12/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Carmine Stabile, che ha chiesto la declaratoria
di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Venezia ha confermato
quella con la quale il Tribunale di Verona ha ritenuto
Hudorovich Simone responsabile del reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7 del
codice della strada (capo A) – per avere omesso di fermarsi e di prestare
assistenza a Marco Bonzi e a Francesca Bonu, rispettivamente conducente e
passeggero di altro veicolo, dopo che questi erano rimasti coinvolti nell’incidente
stradale cagionato dall’Hudorovich medesimo mentre si trovava alla guida del
proprio autoveicolo, procurando loro lesioni personali lievi -, nonché del reato di
guida in stato di ebbrezza alcolica (capo B) e lo ha condannato alla pena di mesi
sette di reclusione per il capo A) e a giorni quattordici di arresto ed euro trecento
di ammenda per il capo B).
Il Collegio distrettuale ha ritenuto provata la colpevolezza dell’imputato, che
era fuggito dopo la collisione, riconducibile alla sua condotta di guida colposa e in
stato di ebbrezza, omettendo di prestare soccorso alle persone ferite.

Data Udienza: 10/01/2014

Secondo la ricostruzione operata nei gradi di merito, mentre percorreva
l’autostrada A4 alla guida della propria Volkswagen Golf, l’Hudorovich perdeva il
controllo dell’autovettura, sicché questa andava a collidere con il guardrail,
fermandosi poi al centro della sede stradale;, per evitare l’ostacolo, il
sopraggiungente Bonzi eseguiva una manovra di emergenza che portava il
veicolo alla cui guida si trovava a fermarsi sul ciglio della strada. A questo punto
l’Hudorovich si dava alla fuga, fermandosi poi in una piazzola di servizio posta a
qualche chilometro di distanza, dove veniva raggiunto dal Bonzi e dalla Boni; alla

2. Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione l’Hudorovich
articolando un primo motivo con il quale lamenta violazione di legge per aver
omesso la Corte di Appello di dichiarare estinto per prescrizione il reato di guida
in stato di ebbrezza. Trattasi di illecito per il quale la prescrizione è intervenuta
prima della pronuncia della sentenza della Corte di Appello.
Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio motivazionale,
per aver la Corte di Appello del tutto illogicamente affermato che l’Hudorovich
doveva prefigurarsi che gli occupanti dell’auto che lo seguiva, dopo la manovra
di emergenza fatta per evitare l’impatto con la Golf, potessero aver subito dei
danni e che necessitavano di cure ed assistenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1. In via preliminare va rammentato che deve ritenersi ammissibile il ricorso
per cassazione proposto all’esclusivo fine di dedurre la prescrizione del reato
maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal
giudice d’appello (Sez. 5, n. 47024 del 11/07/2011, Varone, Rv. 251209; Sez.
4, n. 49817 del 06/11/2012, Cursio e altri, Rv. 254092).
Nel caso che occupa, commesso il reato di guida in stato di ebbrezza 1’8.4.2007,
esso conosce quale termine massimo di prescrizione 1’8.4.2012 (non rileva la
recidiva reiterata infraquinquennale contestata e ritenuta, trattandosi di reato
contravvenzionale). Non risultano periodi di sospensione del predetto termine.
Sicchè, alla data della pronuncia della sentenza il giudice avrebbe dovuto
dichiarare ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. l’estinzione del reato in parola.
Ne deriva che la decisione qui impugnata va annullata senza rinvio,
limitatamente al reato sub b) della rubrica, per essere il reato estinto per
prescrizione. E va altresì eliminata la pena inflitta per tale reato, pari a giorni
quattordici di arresto ed euro trecento di ammenda.
3.2. Manifestamente infondato è per contro il secondo motivo. Invero, la
censura dedotta in relazione alla ritenuta colpevolezza attiene sostanzialmente

2

richiesta di spiegazioni di questi, l’Hudorovich si dava a nuova fuga.

a valutazioni probatorie ed apprezzamenti di merito. In proposito, si osserva
che le doglianze relative ad asserite carenze argomentative sui singoli passaggi
della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla
persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la
struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da un
percorso motivazionale che risulti comunque esteso a tutti gli elementi offerti
dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del
quadro probatorio al fine di dimostrare l’assenza di consapevolezza da parte

Le argomentazioni, del tutto generiche, svolte dal ricorrente, in chiave di puro
merito, non valgono a scalfire la motivazione fornita dai giudici territoriali, sopra
sinteticamente ricordata, in punto di responsabilità: ed invero il giudicante non
ha mancato di richiamare espressamente gli elementi acquisiti a carico
dell’imputato e di sottolineare le deduzioni logiche tutte univocamente
conducenti alla sicura consapevolezza da parte dell’imputato di aver determinato
un incidente, della situazione di pericolo derivante per l’altrui incolumità dalla
posizione nella quale si era fermato il veicolo, della concreta possibilità che a
seguito della manovra di emergenza i trasportati sul veicolo che lo seguiva
potessero aver riportato lesioni personali. Ma vi è di più; ove la consapevolezza
delle lesioni fosse stata assente in questa prima fase della vicenda, certamente è
corretto quanto ritenuto dalla Corte di Appello circa la significatività del
successivo rifiuto opposto dall’Hudorovich agli occupanti della Peugeot che lo
avevano raggiunto presso la piazzola di servizio ove egli si era fermato dopo la
prima fuga.
L’apparato motivazionale della sentenza, quindi, risulta compiuto, tra l’altro,
anche per quanto concerne l’elemento soggettivo doloso, investente non solo
l’evento dell’incidente, comunque ricollegabile al comportamento dell’Hudorovich,
ma anche il danno derivatone alle persone.
Consegue, quindi, il parziale rigetto del ricorso.
P.Q.M.
annulla la impugnata sentenza senza rinvio, limitatamente alla statuizione per il
capo B) della rubrica, perché estinto per intervenuta prescrizione il reato
addebitato. Ridetermina la pena finale in mesi sette di reclusione.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/1/2014.

dell’imputato e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

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