Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50009 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50009 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ASCOLI CARMELA N. IL 07/07/1951
avverso la sentenza n. 4012/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 11/10/2013

Deduce in questa sede la ricorrente la violazione di legge assumendo che per i lavori realizzati
deve escludersi la necessità del permesso di costruire posto che la legge regionale Campania
numero 19/2001 stabilisce che il permesso di costruire non necessita per mutamento di
destinazione d’uso che non incidono su sagoma, volumi o superfici. Deduce altresì l’omessa
motivazione sulla richiesta di riduzione della pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Le contestazione relative alla necessità del permesso di costruire, oltre ad attingere aspetti di
merito, si appalesano manifestamente infondate in quanto le opere contestate hanno
sicuramente inciso sulla struttura esterna e sui volumi dell’edificio.
E’ stato evidenziato dai giudici di merito i lavori hanno comunque comportato la realizzazione
di un quarto piano dell’edificio e correttamente citando la giurisprudenza di questa Corte, si è
evidenziato come i lavori effettuati hanno condotto alla creazione di nuova volumetria
urbanistica non configurabile in relazione alla originaria destinazione dei locali.
Vi è corretta motivazione anche sul secondo motivo essendo stata ritenuta adeguata alla pena
e non individua il ricorrente aspetti specifici pretermessi nella valutazione.
Ciò posto si deve rilevare che la prescrizione maturata successivamente alla decisione di
appello, come costantemente affermato da questa Corte, non rileva se il ricorso è
inammissibile né il ricorso stesso può essere proposto al fine di far valere unicamente la
prescrizione.
In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite puntualizzando che l’inammissibilità del
ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di
un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare
le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32 del
22/11/2000 Rv. 217266) e che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente
per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua
presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio
della specificità dei motivi enunciato nell’art.581, lett.c) cod. proc.pen. ed esula dai casi in
relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 dello stesso codice.( Sez. U,
Sentenza n. 33542 del 27/06/2001 Rv. 219531).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 11.10.2013

D’Ascoli Carmela propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Napoli ha confermato quella resa dal tribunale di Nola in data 3 luglio 2009
con cui era stata condannata alla pena di giustizia per il reato di cui all’articolo 44 lettera b)
d.p.r. 380/2001, 81 del codice penale, per aver iniziato, continuato ed eseguito, in qualità di
proprietaria committente ed in totale difformità dal permesso di costruire, un organismo
edilizio del tutto diverso per caratteristiche di utilizzazione a quello oggetto del permesso
rilasciato risultando modificata l’originaria destinazione sottotetto non abitabile in quella
residenziale mediante la realizzazione di tramezzature interne, la creazione di tre vani e due
bagni nonché la realizzazione di un terrazzo. Il reato risulta commesso sino al 30 maggio 2007.

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