Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50008 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50008 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTAGNA VINCENZO N. IL 04/04/1973
avverso la sentenza n. 11159/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 11/10/2013

Con sentenza in data 15/10/2012 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del
26/3/2009 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli con cui il Sig. Vincenzo
Montagna è stato condannato in relazione al reato previsto dagli artt.110 cod. pen., 81, 25,
291-bis del d.P.R. 23 gennaio 1973, n.43, accertato il 2/4/2006.

Il ricorso consta di un unico motivo, caratterizzato da assoluta genericità e privo del minimo
riferimento alla motivazione della sentenza. Secondo il costante orientamento di questa Corte,
si considerano generici, con riferimento al disposto degli artt.581, comma primo, lett.c) e 591,
comma primo, lett. c) c.p.p., i motivi che ripropongono davanti al giudice di legittimità le
medesime doglianze presentate in sede di appello avverso la sentenza di primo grado e che
nella sostanza non tengono conto delle ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento
della decisione sui punti contestati. Si tratta di interpretazione costantemente applicata dalla
giurisprudenza di questa Corte ed espressa, da ultimo, con la sentenza della Sesta Sezione
Penale, n.22445 del 2009, P.M. in proc.Candita e altri, rv 244181, ove si afferma che “e’
inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni
ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato
dalla motivazione del provvedimento impugnato”.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/10/2013.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta vizio di motivazione ai
sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen.

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