Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50006 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50006 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCOTTO DI CLEMENTE SALVATORE N. IL 14/02/1960
avverso la sentenza n. 12344/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 11/10/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Napoli ha
confermato il decisum di prime cure, con cui Salvatore Scotto Di
Clemente era stato riconosciuto responsabile dei reati ex artt. 44, lett. c),
d.P.R. 380/01 e 181, d.Lvo 42/04, per avere realizzato diverse opere, tra
condannato il prevenuto alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la violazione dell’art. 1, co. 13, L.R. 2/2010, che permette nelle
strutture turistiche ricettive e balneari, insistenti nel litorale
Domizio/Flegreo, la realizzazione di piscine, previo parere della
Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Culturali e della competente Autorità
demaniale, per cui il reato contestato sarebbe insussistente; in ogni caso
le contravvenzioni contestate ad oggi sono prescritte;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione,
adottata dal decidente, in ordine alla concretizzazione dei reati e alla
ascrivibilità di essi in capo all’imputato;
-che la censura mossa in impugnazione è del tutto destituita di
fondamento, visto che il richiamo alla L.R. 2/2010 è del tutto
inconferente, in quanto, in ogni caso, nella specie, non c’è stato alcun
parere positivo, rilasciato dalla Sovrintendenza, né dalla competente
Autorità demaniale;
-che costituiscono lavori edilizi necessitanti il preventivo rilascio del
permesso di costruire non solo quelli per la realizzazione di manufatti che
si elevano al di sopra del suolo, ma anche quelli in tutto o in parte
interrati e che trasformano in modo durevole l’area impegnata dai lavori
stessi ( Cass. 29/4/03, Agresti; Cass. 27/9/2000, Cimaglia ), come
verificatosi nel caso in questione con la edificazione di una piscina;

le quali una piscina, in difetto di titolo abilitativo; il Tribunale aveva

-che, peraltro la normativa regionale non può derogare alle norme del
codice penale di rito, eliminando fattispecie di reato da queste ultime
previste e punite;
-che il termine prescrizionale risulta maturato successivamente alla
pronuncia resa in sede di appello, ma la inammissibilità del ricorso,
l’instaurarsi di un compiuto rapporto di impugnazione, preclude di
rilevare e dichiarare la sussistenza di cause di non punibilità, ex art. 29
cod.proc.pen. ( Cass. S.U. 22/11/2000, De Luca );
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma l’11/10/2013.

dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consentendo

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