Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50005 del 13/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50005 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRASSO GIUSEPPE N. IL 27/12/1965
avverso la sentenza n. 43/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 29/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.A04~~-125b
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 13/10/2015

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1.Grasso Giuseppe è stato condannato in primo grado per lesioni, resistenza a
pubblico ufficiale, danneggiamento e violenza ex art. 336 cod.pen. dal Tribunale
di Vibo Valentia.
In esito all’appello, il giudizio di responsabilità è stato limitato dalla Corte
distrettuale di Catanzaro solo al danneggiamento ed alla violenza a pubblico
ufficiale ( capi sub c e d della rubrica del PM) .
Nel ricorso si lamenta

impedimento rassegnato alla Corte , la stessa ha ugualmente proceduto pur
nella assenza dell’imputato;
– travisamento della prova avuto riguardo alla imputazione di cui all’art. 336
cod.pen. considerando che, diversamente da quanto affermato dai giudici del
merito, le minacce profferite al Maresciallo Alaja non erano legate all’arresto del
ricorrente nè al compimento di atti prodromici allo stesso e quindi non si
correlavano ad un atto dell’ufficio;
– con gli ultimi due motivi si lamenta difetto di motivazione in ordine alla
mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e in
punto ai criteri seguiti per la determinazione del trattamento sanzionatorio,
considerata la assenza di specifiche indicazioni quanto alla misura della pena
irrogata per il reato considerato più grave, quanto apportato in aumento, quanto
considerato in via di riduzione per le generiche.
2. Il ricorso è fondato e merita l’accoglimento nei termini e limitatamente alle
doglianze precisate da qui a poco.
3. Il primo motivo è infondato.
Il collaboratore di giustizia ammesso a programma di protezione non è
equiparato a una persona detenuta, giacché egli viene solo trasferito in un luogo
protetto, dove non perde la propria libertà personale ma subisce solo limitazioni
della libertà di domicilio o di circolazione sulla base di un programma predisposto
a salvaguardia della propria incolumità, liberamente accettato e sottoscritto ( cfr
Sez. 1, n. 31691 del 10/06/2010 – dep. 11/08/2010, Ferrazzo, Rv. 248012).
In linea di principio , dunque, siffatte limitazioni, se documentate a sostegno
della mancata partecipazione, potrebbero giustificare l’impedimento utile al
differimento. Ma qui si adduce solo labialmente che la mancata partecipazione
alla udienza fu motivata dal fatto che non fu garantito al ricorrente il servizio di
scorta.
Peraltro, ad una soluzione non diversa si perviene anche a voler dare per
scontato siffatto presupposto fattuale.
Se è vero che in forza alla normativa richiamata in ricorso ed al protocollo
all’uopo sottoscritto, il ricorrente poteva rassegnare, alle autorità competenti a

– violazione dell’art. 420 ter cod.proc.pen. perché ! malgrado il legittimo

garantirne l’incolumità, l’esigenza di partecipare all’udienza sino alle ore 17 del
giorno precedente e che tale termine venne rispettato, al contempo non può
mettersi in dubbio che le esigenze di sicurezza correlate alla brevità di siffatto
preavviso debbono comunque essere filtrate dalla natura dell’attività da
realizzare, nel caso quella legata alla partecipazione alla udienza, destinata ad
incidere sull’ordinario sviluppo del giudizio, involgendo in coerenza interessi che
esondano quelli di immediata pertinenza del ricorrente.

avrebbe dunque imposto di veicolare la richiesta di accompagnamento in termini
congrui, non certamente coerenti con quelli sin troppo angusti previsti dai
riferimenti indicati nel ricorso e garantiti dalla citata normativa secondaria:
anticipando il tenore della richiesta si sarebbe potuto, infatti, ovviare all’inerzia
degli organi competenti mentre la mancata partecipazione alla udienza
comunque verificatasi, giustificata da ragioni legate alla propria incolumità
personale, avrebbe trovato una valida causale, utile ad imporre il differimento,
perché in alcun modo ascrivibile all’imputato.

4. Infondato è anche il secondo motivo.
La lettura della decisione impugnata non tradisce alcun travisamento nè concreta
la lamentata pretermissione dei motivi di appello rivendicata con la doglianza.
La Corte, in linea con le deposizioni richiamate nel ricorso, si è limitata ad
affermare che l’azione del Maresciallo Alaia, allorquando lo stesso venne
minacciato dal ricorrente , atteneva alla necessità di prelevare il ricorrente dalla
sua abitazione per portarlo in caserma e verbalizzare i necessari chiarimenti
rispetto all’accaduto descritto in fatto ai capi di imputazione distinti dalle lettere
a), b) e c) della rubrica.
Non si fa cenno, dunque, in sentenza, ad alcuna azione finalizzata all’arresto,
diversamente da quanto evidenziato in ricorso a sostegno del lamentato
travisamento; e si individua, con coerente precisione rispetto al dato probatorio
assertivamente male interpretato, l’azione di ufficio che il detto Maresciallo Alaia
stava per realizzare nel momento in cui patì la condotta dell’imputato descritta al
capo D.
Il tutto in conformità alla ipotesi di reato contestata e attraverso una puntuale
risposta al motivo di appello rassegnato dall’imputato, nel caso
inammissibilmente reiterato, nel relativo contenuto, con la doglianza esposta in
questa sede di legittimità, malgrado il tenore delle argomentazioni spese dalla
Corte distrettuale.

5. Sono fondati i motivi afferenti il trattamento sanzionatorio.

In linea con quanto osservato dalla Corte distrettuale, l’ordinaria diligenza

Nel rideterminare la pena limitando la responsabilità alle sole imputazioni di cui
ai capi C) e D), la Corte distrettuale ha omesso di indicare , quale delle residue
ipotesi di reato era la più grave ai fini della continuazione; non ha specificato la
pena base ritenuta congrua per tale reato; ancora, ha trascurato di segnalare
l’incidenza portata dal riconoscimento delle generiche; infine, ha tralasciato di
segnalare l’aumento di pena per il reato ritenuto satellite; ha integralmente
pretermesso il motivo di appello con il quale si rivendicava il beneficio della

Ora, secondo quanto evidenziato da questa Corte in tema di determinazione del
trattamento sanzionatorio, la contemporanea assenza di indicazione del
riconoscimento della continuazione tra le fattispecie in contestazione, della
individuazione del reato ritenuto più grave e degli aumenti e delle diminuzioni di
pena operate, configura una mancanza assoluta di motivazione della sentenza in
ordine alla determinazione della pena, che trasmoda finanche nel vizio di
violazione di legge. (Sez. 3, n. 6828 del 17/12/2014 – dep. 17/02/2015, P.G. in
proc. Seck, Rv. 262527(Sez. 5, n. 16015 del 18/02/2015 – dep. 16/04/2015,
Nuzzo, Rv. 263591).
Tanto impone l’annullamento con rinvio ad altra sezione della medesima Corte
distrettuale perché vengano colmate le lacune riscontrate avuto riguardo alla
determinazione della pena ed al beneficio di cui all’art. 163 cod.pen.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di
Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 13 ottobre 2015
Il Consigliere estensore

Presiden

sospensione condizionale della pena.

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