Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50004 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50004 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONAVOLTA ANTONIO N. IL 28/09/1972
avverso la sentenza n. 9915/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/10/2013

1)Con sentenza dell’8.6.2012 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del
Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, con la quale Bonavolta Antonio era
stato condannato per i reati di cui agli artt.171 ter lett.b) L.633/41 e succ.modif.
(capo a) e 648 cpv. c.p. (capo b) alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro
450,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione Bonavolta Antonio, a mezzo del difensore,
denunciando la mancanza di motivazione in ordine alle doglianze contenute nell’atto di
appello.
2) Il ricorso è generico perché non adempie all’onere di indicare in modo specifico le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento
(art.581 lett.c) c.p.p., e, per di più, prescinde completamente dalla motivazione della
sentenza impugnata.
La Corte territoriale, invero, non si è limitata a rinviare legittimamente per relationem
alla condivisibile motivazione della sentenza di primo grado, ma ha anche
adeguatamente argomentato in ordine alle specifiche censtre contenute nei motivi di
appello in ordine alla identificazione dell’imputato (pag.3), alla illecita duplicazione
(pag.4), al concorso tra i reati contestati (pag.5) ed al trattamento sanzionatorio
(pag.6).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.591 comma 1
lett.c) c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma 1’11.10.2013

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