Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50003 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50003 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANGELINO LUIGI N. IL 31/01/1960
LANNA TERESA N. IL 07/07/1961
avverso la sentenza n. 9196/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 11/10/2013

Con sentenza in data 13/12/2011 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del
25/3/2010 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Afragola, con cui i Sigg. Luigi ANGELINO e
Teresa LANNA sono stati condannati alla pena di in relazione al reato previsto dagli
artt.110, 81 e 349 cod. pen., 44, 64-71 e 65-72 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, accertato il
giorno 11/4/2007.

La lettura della sentenza di primo grado evidenzia come l’accertamento effettuato dai
verbalizzanti in data 11/4/2007 abbia ad oggetto interventi diversi e ulteriori rispetto a quelli
risalenti agli anni 2000 e 2001 e oggetto, secondo i ricorrenti, di separato giudizio. A fronte di
questo dato, appaiono aspecifici i motivi di appello proposti avverso la sentenza del Tribunale e
questo non consente di ritenere carente la motivazione della sentenza di appello che alla
decisione di primo grado opera riferimento. Del pari, risultano privi di specificità i motivi di
ricorso, che ricalcano le precedenti doglianze e che non offrono ragioni di annullamento della
sentenza impugnata.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in
applicazione degli artt.581, lett.c), e 591, lett.c), cod. proc. pen., con conseguente onere per i
ricorrenti, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente
versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 11/10/2013.

Avverso tale decisione gli imputati propongono ricorso col quale lamentano errata applicazione
di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e)
cod. proc. pen. con riguardo alla estinzione dei reati, avendo la Corte di appello omesso del
tutto di dare risposte alle osservazioni critiche mosse coi motivi di appello alla data di
perfezionamento dei reati stessi.

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