Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50001 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50001 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TROTTA ROSANNA N. IL 08/03/1968
avverso la sentenza n. 464/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 11/10/2013

Il ricorso è inammissibile articolandosi su censure di merito a fronte della motivazione che,
conformandosi ai principi più volte annunciati da questa Corte ed in maniera certamente
logica, ha valorizzato per quanto concerne la responsabilità dell’imputata oltre al rapporto di
convivenza nella stessa abitazione oggetto dei lavori abusivi, l’accettazione della nomina di
custode giudiziario dell’immobile ritenendo ciò indice dell’interesse alla realizzazione dell’opera.
Va ribadito, infatti, che la responsabilità del proprietario o comproprietario, non formalmente
committente delle opere abusive, può dedursi da indizi quali la piena disponibilità della
superficie edificata, l’interesse alla trasformazione del territorio, i rapporti di parentela o
affinità con l’esecutore del manufatto, la presenza e la vigilanza durante lo svolgimento dei
lavori, il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria, la fruizione dell’immobile
secondo le norme civilistiche sull’accessione nonché tutti quei comportamenti (positivi o
negativi) da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la
compartecipazione anche morale alla realizzazione del fabbricato. (ex plurimis Sez. 3,
Sentenza n. 25669 del 30/05/2012 Rv. 253065 ).
Ciò posto si deve rilevare che la prescrizione maturata successivamente alla decisione di
appello, come costantemente affermato da questa Corte, non rileva se il ricorso è
inammissibile né il ricorso stesso può essere proposto al fine di far valere unicamente la
prescrizione.
In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite puntualizzando che l’inammissibilità del
ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di
un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare
le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32 del
22/11/2000 Rv. 217266) e che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente
per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua
presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio
della specificità dei motivi enunciato nell’art.581, lett.c) cod. proc.pen. ed esula dai casi in
relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 dello stesso codice.( Sez. U,
Sentenza n. 33542 del 27/06/2001 Rv. 219531).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 11.10.2013

Trotta Rosanna propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Salerno ha confermato quella emessa dal tribunale di Nocera Inferiore in
data 2 ottobre 2009 con cui era stata condannata alla pena di giustizia per il reato di cui
all’articolo 44 lettera b), 64 71; 65 72; 93 95 d.p.r. 380/2001 per avere realizzato in zona
sismica ed in violazione delle disposizioni inerenti le opere in cemento armato, nella qualità di
proprietaria committente, in assenza del permesso di costruire, la sopraelevazione di un
fabbricato già esistente con pilastri di ferro, copertura in pannelli solari e murature perimetrali
con blocchi di laterizio. Il fatto risulta commesso fino al 17 dicembre 2006.
Deduce in questa sede la ricorrente il vizio di motivazione censurando la decisione di appello in
quanto si sarebbe limitata a far proprio il percorso argomentativo del primo giudice
contraddittoriamente valorizzando la presenza dell’imputata al momento del sopralluogo dei
verbalizzanti laddove, invece, la proprietà dell’immobile era riconducibile al solo convivente.

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