Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5000 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5000 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LANDI FERDINANDO N. IL 18/07/1968
avverso la sentenza n. 34/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
16/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per 67,,

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Udito, per la parte civile, l’Avv
3-NTa.-tu4 A

Uditoidlifensore.Avv.
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Data Udienza: 10/01/2014

Con sentenza in data 26 ottobre 2009 il G.U.P. del
Tribunale di Salerno dichiarava Landi Ferdinando
colpevole del reato di cui all’articolo 186, comma
2 del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e,
concesse le attenuanti generiche, applicata la
diminuente per la scelta del rito abbreviato, lo
condannava alla pena di euro 16.000 di ammenda,
con la conversione della pena detentiva in pena
pecuniaria, oltre al pagamento delle spese
processuali.
Avverso tale sentenza la difesa del Landi proponeva
appello.
La Corte di appello di Salerno,in parziale riforma
della sentenza emessa nel giudizio di primo grado,
concedeva all’imputato il beneficio della
sospensione condizionale della pena; confermava nel
resto.
Avverso tale sentenza il Landi, a mezzo del suo
difensore, proponeva ricorso per Cassazione e
concludeva chiedendone l’annullamento con ogni
conseguente statuizione.
Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per i
seguenti motivi:
l) inosservanza delle norme processuali stabilite a
pena di nullità, ex art. 606 lett.b) c.p.p..
della
illogicità
e/o manifesta
2)
Mancanza
motivazione.
Sosteneva sul punto il difensore del ricorrente
che la notifica del decreto di citazione in appello
( e produceva altresì documentazione al riguardo),
che era successiva alla nuova elezione di
domicilio, gli era stata fatta presso il domicilio
precedentemente eletto. La notifica inoltre era
stata raccolta da persona non identificata e quindi
non garantiva alcuna legale conoscenza da parte del
Landi.
Inoltre il difensore sosteneva che non poteva
ritenersi correttamente omologata l’apparecchiatura
con cui erano stati effettuati gli accertamenti
alcolemici, in quanto non tarata sull’orario
vigente al momento dell’accertamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I proposti motivi di ricorso non sono fondati.

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RITENUTO IN FATTO

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Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa
Corte, infatti, (cfr, Cass., Sez.4, sent. n. 15081
dell’8.04.2010, Rv.247033) la nullità, derivante
dalla esecuzione della notificazione del decreto di
citazione per il giudizio di appello presso il
difensore di fiducia, anziché nel domicilio
dichiarato o eletto dall’imputato, deve ritenersi
sanata quando risulti provato che non ha impedito
all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e
di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque,
priva di effetti se non dedotta tempestivamente,
essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui
all’art.184, comma primo, alle sanatorie generali
di cui all’art.183, alle regole di deducibilità di
cui all’art.182, oltre che ai termini di
rilevabilità di cui all’art.180 c.p.p.. Nella
specie questa Corte aveva appunto ritenuto sanata
la nullità in quanto, tenuto conto del rapporto
fiduciario tra il difensore e l’imputato, la
notificazione non era stata inidonea a determinare
la effettiva conoscenza dell’atto da parte di
quest’ultimo ed il difensore comparso all’udienza
dibattimentale nulla aveva eccepito al riguardo.
Sul punto condivisibile giurisprudenza di questa
Corte (cfr, Cass., Sez.6, sent. n.28971 del
21.05.2013, Rv.255629) ha ritenuto altresì che è
inammissibile, per difetto di specificità del
motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca
la nullità della notifica di un atto ove il
ricorrente non indichi il concreto pregiudizio
derivato dalla mancata conoscenza dell’atto stesso
e dal non avvenuto esercizio del diritto di difesa.
Infondato è poi il secondo motivo di ricorso.
Sul punto i giudici della Corte territoriale hanno
infatti ritenuto, citando anche pertinente
giurisprudenza di questa Corte al riguardo, che
costituisce onere della difesa fornire la prova
della sussistenza di vizi dello strumento
utilizzato.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuali.

Per quanto attiene al primo motivo si osserva che
la notifica del decreto di citazione a giudizio in
appello nel precedente domicilio e non già in
quello successivamente eletto integra una nullità a
regime intermedio. Nella fattispecie che ci occupa
non risulta dai verbali di udienza che la stessa
sia stata fatta valere nel corso del giudizio di
appello dal difensore dell’imputato.

9-/

PQM
Rigetta il ricorso
e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 10.01.2014

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