Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 500 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 500 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIANCHINI MARCO N. IL 20/04/1977
avverso la sentenza n. 377/2011 TRIBUNALE di L’AQUILA, del
22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

Nel motivi di appello il Bianchini ha sostenuto, infatti, che una volta avuto contezza delle
contestazioni aveva provveduto a comunicare sia alla direzione provinciale del lavoro di
L’Aquila e sia all’ufficio affari generali contenzioso la regolarità della posizione dei due
lavoratori allegando prova di quanto asserito; richiesta non riscontrata dall’amministrazione se
non con una lettera inviata a quattro anni di distanza. Sostiene in ogni caso di essere
meritevole delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile quanto manifestamente infondato ed articolato su censure di merito
avendo il tribunale per un verso evidenziato una diversa realtà e, cioè, che gli ispettori
procedenti avevano impartito all’imputato le opportune prescrizioni al fine di eliminare le
criticità evidenziate e che quest’ultimo, pur avendo adempiuto alle prescrizioni, non aveva
versato nei termini di legge la sanzione amministrativa e, per altro verso, rientrando nella
discrezionalità del giudicante la concessione delle citate attenuanti.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

Bianchini Marco ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di
L’Aquila lo ha condannato alla pena dell’ammenda per il reato di cui agli articoli 41 comma 2
lettera a), 168 comma 2 lettera d), 170 comma 1 lettera d) dLGS n. 81/2008 perché, quale
titolare di impresa, ometteva di sottoporre a visita due dipendenti e 18 comma 1 lettera i) e 55
comma 4 lettera e) dLGS n. 81/2008 perché non adempiva agli obblighi di informazione. Fatti
accaduti in l’Aquila il 2 ottobre 2008.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda l’appello va convertito il ricorso per
cassazione il quale, tuttavia, deve essere dichiarato inammissibile.

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