Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 500 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 500 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TULLO DANIELE nato il 27/11/1988 a CERIGNOLA

avverso la sentenza del 28/11/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza in data 28/11/2016, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.u.p del Tribunale di
Foggia, in data 19/01/2016, nei confronti di TULLO DANIELE in relazione al reato
di cui all’ art. 628 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con il primo motivo di
ricorso la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla
mancata rideterminazione della pena, alla luce del comportamento processuale e
della scelta del rito formulata dall’imputato; con il secondo motivo di ricorso, si
deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle
circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, in quanto generico: la Corte ha dato conto, con
motivazione sintetica ma adeguata, sia degli elementi che ostavano al
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia dei criteri per l’

Data Udienza: 21/11/2017

individuazione della pena (considerando l’esclusione della recidiva e la misura
degli ‘aumenti per la continuazione). La tesi del ‘ricorrente che intende . desumere
dalla scelta processuale operata con il rito abbreviato l’esistenza di elementi
favorevoli per l’imputato nella determinazione della pena è contraddetta dalla
disciplina del rito abbreviato, che già prevede il premio rappresentato dalla
riduzione della pena; quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche,
poi, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata
da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in

considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario
che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011,
Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
All’ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 21/11/2017

Il Consigliere
Sergio

tensore
la

Il Pr
Ugo

e
cienzo

cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche

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