Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50 del 30/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

EL YOUBI Mohammed, n. Douar Sidi El Ghazi (Mar) 18.5.1992
avverso la sentenza MAE della Corte d’Appello di Venezia n. 51/2014 del 31/10/2014

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dott. F. Baldi, che ha concluso per
il rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Venezia, a seguito di annullamento con
rinvio di sua precedente decisione pronunciato con sentenza di questa Corte di Cassazione del
19/08/2014, ha disposto la consegna di El Youbi Mohammed all’autorità giudiziaria austriaca in
forza di mandato d’arresto emesso a fini processuali in data 15/05/2014 dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Innsbruck in relazione ai reati di rapina e sequestro di per-

Data Udienza: 30/12/2014

sona commessi, in concorso con altri, in danno di Paolo Dall’Abaco il 02/11/2013 nella località
austriaca di Jochberg.
La decisione annullata era stata dì segno contrario alla consegna, avendo la Corte veneziana, in diversa composizione, negato la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria a carico
dello El Youbi, poiché consistente unicamente nella chiamata di correità operata a suo carico
da Ben Ameur El Youbi Anas, avvenuta dinanzi alla polizia italiana senza l’assistenza di difensore ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen. e in mancanza di specifica richiesta del compimento di
tale atto da parte dell’autorità giudiziaria austriaca.
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale di Venezia, la Sezione Feriale di questa

colpevolezza andasse inteso alla stregua del disposto dall’art. 9 I. n. 69 del 2005 nel senso che
non competeva alla Corte territoriale la valutazione della gravità degli indizi posti alla base del
provvedimento cautelare straniero, dovendosi il suo controllo limitare alla verifica della sussistenza della motivazione del MAE, secondo un modello di motivazione diverso da quello specifico dell’ordinamento italiano.
Quanto alla ravvisata violazione processuale, rappresentata dalla mancata presenza del difensore del dichiarante al momento della chiamata in correità, la sentenza della Sezione Feriale
aveva escluso la violazione di alcun diritto fondamentale nell’acquisizione di dette dichiarazioni, venendo in questione l’asserita violazione dì una regola posta nell’esclusivo interesse del dichiarante e non di colui a carico del quale esse erano state rese.
Tutto ciò premesso, la Corte veneziana ha ritenuto che il rispetto dei principi di diritto stabiliti con la sentenza di annullamento non possa che indurre all’accoglimento della richiesta di
consegna, in quanto veicolata con MAE in possesso dì tutti i requisiti previsti dalla legge n. 69
del 2005, basato sulla precisa chiamata in correità eseguito a carico del consegnando da Ben
Ameur El Youbi Anas quale compartecipe dei reati commessi in Austria, in presenza di un quadro di gravità indiziaria quale richiesto anche dall’art. 17, comma 4 I. n. 69 del 2005, la cui
verifica più approfondita è comunque riservata all’autorità giudiziaria richiedente la consegna e
sulla base di un atto (l’acquisizione delle dichiarazioni del dichiarante) eseguito in assenza di
violazioni processuali ostative alla sua utilizzabilità nonché in adempimento dell’obbligo di cooperazione internazionale nella forma più ampia e completa possibile.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso lo El Youbi deducendo violazione di legge in relazione:
– all’art. 18 lett. t) I. n. 69 del 2005, nella parte in cui prevede il rifiuto della consegna nel
caso in cui il provvedimento cautelare posto a base del MAE risulti mancante di motivazione o
assistito, come nella specie, da motivazione insufficiente, contraddittoria e meramente apparente; ad avviso del ricorrente la contraddittorietà del provvedimento cautelare straniero concerne soprattutto l’erronea sua individuazione di soggetto chiamato in correità, che invece
deve essere correttamente identificato nel fratello del chiamante Anas Ben Ameur El Youbi detto anche Mohamrned El Youbi;
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Corte di legittimità aveva, invece, stabilito che il requisito della sussistenza dei gravi indizi di

– all’art. 24 I. n. 69 del 2005, in relazione al mancato esercizio da parte della Corte veneziana della facoltà di rinvio della procedura a causa di coevi procedimenti penali pendenti a suo
carico in Italia;
– all’art. 26 I. n. 69 del 2005 in relazione all’inosservanza del principio di specialità, asseritamente applicabile in relazione ad una sentenza di condanna in contumacia pronunziata dal Tribunale di Treviso ed attualmente pendente in fase d’appello, relativo a fatti anteriori a quelli
oggetto della richiesta di consegna da parte dell’autorità giudiziaria austriaca.

1. Il ricorso risulta manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce insufficiente, contraddittoria e solo apparente motivazione del provvedimento cautelare in base al quale le autorità austriache hanno emesso il
mandato d’arresto europeo ed in particolare quella parte in cui s’identifica nel ricorrente il
soggetto chiamato in correità dal coindagato Ben Ameur El Youbi Anas.
Così come formulato, infatti, esso considera soltanto la lettera dell’art. 18 lett. t) della legge
n. 69 del 2005 che configura quale causa di rifiuto alla consegna la mancanza di motivazione
del provvedimento cautelare straniero, ma non tiene minimamente conto della costante interpretazione fornita da questa Corte di legittimità di tale previsione, conforme alla lettera ed allo
spirito della Decisione – Quadro 2002/584/GAI in tema di mandato d’arresto europeo, interpretazione che superando la lettera della legge, ritiene sufficienti il controllo sia della motivazione che della gravità indiziaria (art. 17, comma 4) operato dal giudice nazionale sulla
base dello stesso mandato d’arresto o della documentazione integrativa trasmessa dall’autorità
giudiziaria richiedente.
E’ stato, infatti, da tempo affermato il principio che in tema di consegna per l’estero, nel caso
in cui l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dia corso alla richiesta di cui
all’art. 6, comma 5 I. n. 69 del 2005, per l’acquisizione del provvedimento restrittivo in base al
quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso, la corte di appello non è obbligata a rifiutare la consegna, se il controllo sulla motivazione (art. 17, comma 4) sui gravi indizi di colpevolezza (art. 18, lett. t) possa essere comunque effettuato sul mandato di arresto europeo
(Cass. Sez. 6, sent. n. 16942 del 21/04/2008, Ruocco, Rv. 239428; Sez. 6, sent. n. 4054 del
23/01/2008, Vasiliu, Rv. 238394).
Come pure è stato affermato l’altro principio secondo cui non è ostativa alla consegna la
omessa acquisizione da parte della Corte d’appello del provvedimento restrittivo interno in base al quale il mandato è stato emesso, quando il controllo dell’autorità giudiziaria italiana in or-

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CONSIDERATO IN DIRITTO

dine alla motivazione (art. 18, lett. t) ed ai gravi indizi di colpevolezza (art. 17, comma 4)
possa essere comunque effettuato sulla documentazione trasmessa dall’autorità dello Stato di
emissione (Sez. 6, sent. n. 45668 del 29/12/2010, Chaoui, Rv. 248972).
Trattasi di principi che entrambi si rifanno alla considerazione che non spetta all’autorità giudiziaria dello Stato di consegna sindacare il merito del provvedimento cautelare, la cui valutazione è rimessa invece in via esclusiva alla competenza dell’autorità giudiziaria dell’ordinamento richiedente.
Risultano, pertanto, irrilevanti nell’ambito della presente procedura di consegna le censure
formulate dal ricorrente avverso il quadro di gravità indiziaria posto a base del provvedimento

estero che le stesse dovranno essere fatte propriamente valere.

3. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo d’impugnazione, riferito al mancato
esercizio da parte della Corte veneziana della facoltà, prevista dall’art. 24 I. n. 69 del 2005, di
differire la consegna a causa di altri procedimenti penali pendenti in Italia a carico del ricorrente: viene, in sostanza, dedotto il mancato esercizio di una facoltà spettante al giudice
(recita, infatti, la legge: la corte d’appello può disporre) e non già di un obbligo impostogli dalla legge.

4. Costituisce, infine, frutto di evidente equivoco la formulazione dell’ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce l’inosservanza del principio di specialità di cui all’art. 26 I. n. 69 del 2005
(e corrispondentemente dell’art. 27, par.2 della Decisione – Quadro del 2002), asseritamente
applicabile in relazione ad una sentenza di condanna in contumacia pronunziata dal Tribunale
di Treviso a carico dello El Youbi ed attualmente pendente in fase d’appello, relativo a fatti anteriori a quelli oggetto della richiesta di consegna da parte dell’autorità giudiziaria austriaca.
Il principio di cui si deduce la violazione attiene alla garanzia che il soggetto non venga sottoposto nello Stato membro dell’Unione europea richiedente a procedimento penale o a misure
privative della sua libertà personale per fatti anteriori e diversi da quelli che hanno dato origine
alla consegna e rappresenta un tradizionale presidio di tutela dell’individuo presente pressoché
in tutte le convenzioni internazionali di estradizione (v. ad es. art. 14 Convenzione europea di
estradizione di Parigi del 13 dicembre 1957, ratificata con legge n. 300 del 30 gennaio 1963).
Nulla ha, pertanto, a che fare con esso la situazione allegata dal ricorrente, in cui il procedimento per fatti anteriori a quelli oggetto della richiesta di consegna da parte dell’autorità giudiziaria austriaca è in corso di svolgimento in Italia e cioè nello Stato membro dell’Unione al
quale la consegna viene richiesta.

5. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si
stima equo determinare nella misura di 1.000,00 (mille) Euro.

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cautelare emesso dall’autorità giudiziaria austriaca, posto che è nell’ambito del procedimento

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per
gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5 I. n. 69 del 2005

Roma, 30/112014

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