Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) POGLIO PIETRO N. IL 12/12/1970
avverso la sentenza n. 328/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
09/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R 5192-i
che ha concluso per 1, mductu., 9,zy..trc- o

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Data Udienza: 28/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 29/4/2009, condannò
Poglio Pietro, giudicato colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, c.d.s.,
alla pena reputata di giustizia. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del
9/1/2012, confermò la statuizione di primo grado, impugnata dall’imputato.

2. Avverso quest’ultima sentenza il Poglio ricorreva per cessazione

3. Il ricorrente deduce violazione di norma anche processuale,
implicante nullità.
Secondo l’asserto impugnatorio il Poglio, prima di venire sottoposto al
test alcolimetrico, non era stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un
difensore, siccome disposto dall’art. 114, disp. att. cod. proc. pen.; ciò
restava conclamato, a differenza di quel che aveva affermato la Corte
territoriale, dall’orario di redazione del verbale, coincidente con quello della
seconda misurazione.
Il predetto inadempimento configurava ipotesi di nullità di ordine
generale, come peraltro riconosciuto dalla Corte di merito, alla quale non si
applicava l’art. 182, cod. proc pen.; in ogni caso, l’eccezione non avrebbe
potuto essere sollevata nel termine previsto dall’art. 491, co. I., stante che il
verbale in parola venne prodotto dal P.M. sol dopo la formale apertura del
dibattimento, in occasione delle richieste di prova

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a causa della sua
manifesta infondatezza.
Come aveva chiarito la Corte d’appello la coincidenza dell’ora indicata sul
referto del secondo test e in calce al verbale, nel quale si dà atto
dell’intervenuto avvertimento, non assume affatto il significato che gli
attribuisce il ricorrente: il verbale in discorso, costituente atto ricognitivo delle
svolte operazioni, non deve essere necessariamente redatto contestualmente
alle attività che documenta ed, anzi, dovendo soddisfare l’esigenza di
completezza, non può non riportare l’esito degli accertamenti, ai quali, quindi,
segue. Quindi, l’aver predisposto, alla fine, resoconto delle svolte operazioni
costituisce modalità compilativa perfettamente idonea allo scopo, la cui
alternativa sarebbe costituita dalla formazione, certamente meno comoda e

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illustrando il motivo di cui appresso.

non per questo più garantista, mano a mano che si compiono le attività di cui
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detto.
Inammissibilmente, in ogni caso, il ricorrente insiste a sostenere, senza
novità d’argomenti, che l’omissione dell’avvertimento in discorso costituisce
ipotesi di nullità di ordine generale, rilevabile ai sensi dell’art. 180, cod. proc.
pen., trattandosi, invece, di nullità relativa, la quale avrebbe dovuto essere
eccepita immediatamente dopo e, comunque, entro il termine di cui all’art.
491, comma 1, cod. proc. pen., come ha chiarito la Corte territoriale, sulla

n. 45621). Non assume, sul punto, rilievo la circostanza, dedotta in questa
sede, che il verbale di cui si discute sarebbe stato prodotta dal P.M. solo dopo
la formale apertura del dibattimento, in sede di richiesta di prova, stante che
l’eccezione, stando così le cose, avrebbe dovuto essere formalizzata
immediatamente dopo.

5. La genetica inidoneità del ricorso, a causa della sua inammissibilità,
ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza gravata non consente di
prendere in considerazione il computo prescrizionale maturato dopo la
statuizione della Corte torinese (fra le tante, S.U. 11/7/2001, n. 33542; S.U.
22/4/2005, n. 23428; Sez. I, 4/6/2008, n. 24688; Sez. III, 8/10/2009, n.
42839; Sez. VI, 4/7/2011, n. 32872).

6. All’epilogo consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali
e al pagamento della sanzione pecuniaria stimata di giustizia di cui in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 1.000, 00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Ro

il 28/11/2012.

base della precipua giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. IV, 4/11/2009,

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