Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50 del 12/09/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 50 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUGNA PAOLO N. IL 08/01/1949
avverso la sentenza n. 1455/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 08/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
LI
che ha concluso per

Av

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 12/09/2013

1. Rugna Paolo ricorre per cassazione , tramite il difensore, avverso la sentenza
della Corte d’appello di Catanzaro, in data 8-4-13 , con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto
di cui all’ad 372 cp perché, deponendo come testimone di fronte al Tribunale di
Cosenza , affermava il falso , dichiarando che lo stipendio a Muraca Gerardo ,
dipendente della società “Edilgas”, di cui l’imputato era amministratore unico,
non veniva direttamente e materialmente corrisposto da lui ma dal ragioniere
della società , Licciardi Giovanni. In tali termini è stato corretto dalla Corte
d’appello l’errore materiale nel capo d’imputazione contenuto nella sentenza di
primo grado, che riportava una formulazione completamente diversa.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, estinzione del reato per prescrizione.
2.1. Con il secondo motivo, che è ripreso dal sesto e dal settimo , vengono
dedotti vizio di motivazione della sentenza impugnata, erronea valutazione
delle risultanze probatorie e violazione dell ‘art 192 cpp poichè il Rugna ha
dichiarato il vero e cioè che le somme di danaro venivano materialmente
consegnate ai dipendenti dal Licciardi , suo ragioniere , che predisponeva
pure le buste-paga , anche se chi firmava gli assegni e sopportava l’esborso
economico era il Rugna , quale amministratore della società , non avendo
peraltro il Licciardi nessuna possibilità di attingere alle risorse economiche
dell’impresa. Del resto le dichiarazioni del Rugna vedevano su circostanze
del tutto diverse dai fatti contestati al Licciardi ed erano perciò irrilevanti ai
fini del giudizio nei confronti di quest’ultimo.
2.2. Con il terzo motivo , si eccepisce violazione dell’art 521 cpp poiché , nella
sentenza impugnata, viene riportato un capo d’imputazione completamente
estraneo non solo alla motivazione ma all’intero processo e del tutto diverso
da quello formulato con l’avviso ex art 415 bis cpp e con la richiesta di rinvio
a giudizio.
2.3. Con il quarto motivo, si eccepisce violazione dell’art 521 cpp poiché il fulcro
dell’imputazione risiedeva nell’avere il Rugna , in qualità di testimone ,
affermato che lo stipendio a Muraca Gerardo, dipendente della snc “Edilgas ,
di cui l’imputato è amministratore unico, non veniva direttamente e
materialmente corrisposto da lui ma dal ragioniere della società Licciardi
Giovanni , che provvedeva alla consegna materiale del danaro al Muraca.
Senonchè , nel corpus della motivazione non viene fatto alcun riferimento a
tale circostanza dal Giudicante , che individua il nucleo dell’inveridicità della
deposizione testimoniale nell’avere il Rugna tentato di tutelare il proprio
dipendente Licciardi, confermando che lo stesso aveva consegnato al
lavoratore Muraca somme a titolo di anticipazioni per il TFR e la Cassa edile.

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RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il secondo , il sesto e il settimo motivo di ricorso sono fondati. In tema di
sindacato del vizio di motivazione , infatti , il compito del giudice di legittimità
non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a
quella compiuta dai giudici di merito , bensì di stabilire se questi ultimi abbiano
esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta
interpretazione di essi , dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni
delle parti , e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello
sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate
conclusioni a preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv 203428).
3.1.Nel caso in disamina , l’apparato logico posto a base della sentenza di
secondo grado non è esente da vizi , non evincendosi con chiarezza sulla
base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pervenuti all’asserto
relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia
del ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di
responsabilità. La Corte territoriale si è infatti limitata a rilevare il contrasto
dichiarato dal Rugna in sede di sommarie informazioni
tra quanto
testimoniali e quanto dichiarato in fase dibattimentale . Nelle s.i.t. il Rugna
aveva infatti dichiarato : “…Nel periodo in cui il Muraca ha lavorato alle mie
dipendenze , ho sempre provveduto io in prima persona a consegnargli la
busta-paga nonché le relative spettanze, come ho sempre fatto e continuo a
fare tuttora con i miei dipendenti. …I pagamenti avvenivano presso gli uffici
della ditta ma non ricordo se erano presenti altre persone , oltre al mio
ragioniere, signor Licciardi Giovanni”. In sede dibattimentale, il Rugna aveva
invece affermato : ” …Cioè lo stipendio direttamente non lo pagavo io . Lo
pagava il mio dipendente Giovanni …Giovanni Licciardi e quindi io …Lui faceva
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2.4. Con il quinto motivo, si lamenta violazione dell’art 415 bis cpp ,in relazione
alla facoltà di chiedere interrogatorio e di produrre memorie e documenti a
difesa dell’indagato.
2.5. L’ottavo motivo si appunta sull’acquisizione della sentenza a carico del
Licciardi , nonostante essa non sia ancora passata in giudicato.
2.6. L’ultimo motivo di ricorso s’incentra sulla quantificazione della pena, essendo
stata individuata una pena-base nettamente superiore al minimo edittale e
senz’altro eccessiva.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

la busta e poi , se c’era un acconto, lui mi chiedeva , dice ingegnere, cioè
…ha bisogno e io gli davo i soldi e faceva sia l’uno che l’altro…” . Nella prima
versione, quindi, il Rugna — sottolinea il Tribunale- aveva affermato di avere
direttamente versato a mani del Muraca il denaro spettantegli ; nella fase
dibattimentale era invece emersa una dazione per interposta persona.
L’apparato giustificativo del decisum non può però ridursi alla semplice
riproduzione delle risultanze acquisite , dovendo il giudice trarre una sintesi
argomentazioni difensive ( Sez VI , 11-2-08 , n. 34042/07, Napolitano). La
Corte territoriale avrebbe dunque dovuto chiarire le ragioni per le quali ha
ritenuto inattendibile la prospettazione difensiva secondo la quale il Rugna si
è limitato a riferire i fatti così come percepiti , atteso che era il Licciardi a
versare il denaro ai dipendenti e a predisporre le relative buste-paga , pur
provvedendo egli stesso a sottoscrivere gli assegni bancari. Questa
prospettazione era perfettamente in linea con le risultanze acquisite ed
enucleabili dalla trama motivazionale della pronuncia in disamina , poiche il
giudice a quo non mette in dubbio che il Rugna fosse il titolare dell’impresa ,
che il Licciardi vi esplicasse funzioni di ragioniere e che il pagamento degli
stipendi avvenisse nei locali aziendali , alla presenza di entrambi. Qualora
dunque la prospettazione difensiva sia estrinsecamente riscontrata da alcuni
dati oggettivi , il giudice deve farsi carico di confutarla specificamente ,
dimostrandone in modo rigoroso l’inattendibilità , attraverso un adeguato
apparato argomentativo. Viceversa ,risulta completamente estranea al
tessuto motivazionale della pronuncia impugnata la tematizzazione del profilo
inerente alla configurabilità di una discrasia espressiva o di un erroneo ricordo
, da parte del Rugna, in merito alle modalità della materiale consegna del
danaro ai dipendenti. D’altronde , nell’ottica del titolare di un’impresa , gli
adempimenti importanti ineriscono innanzitutto — e primariamente all’apprestamento dei mezzi finanziari necessari a pagare gli stipendi e, in
secondo luogo , all’effettuazione dei conteggi e alla predisposizione della
busta —paga e non certo alla materiale consegna del danaro e del documento
ai dipendenti. Dunque la Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare le ragioni
per le quali riteneva di espungere una discrasia mnemonica o espressiva
dall’ambito del plausibile , in considerazione della non particolare rilevanza
dell’adempimento e del tempo trascorso dai fatti.
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logica dal materiale probatorio disponibile e dare puntuale risposta alle

4.Più in generale , occorre osservare come il giudice sia tenuto ad
interrogarsi in merito alla plausibilità di spiegazioni alternative alla
prospettazione accusatoria , qualora esse vengano additate dall’oggettività
delle acquisizioni probatorie. La regola di giudizio compendiata nella formula
dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio” impone infatti al giudicante
l’adozione di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria , volto a
superare l’eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest’ultima , derivanti,
, in quanto connessi, come nel caso in disamina , all’esistenza di ipotesi
alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità ( Sez I 24-1011 , n. 4111 , rv. n. 251507) . Può infatti addivenirsi a declaratoria di
responsabilità , in conformità al canone dell'”oltre il ragionevole dubbio”,
soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia
giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote ,
astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma
la cui effettiva realizzazione , nella fattispecie concreta , risulti priva del
benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori
dell’ordine naturale delle cose e dell’ordinaria razionalità umana ( Sez I 3-3-10
n. 17921, rv. n. 247449; Sez I 8-5-09, n. 23813, rv. n. 243801; Sez I 21-5-08
n. 31456 , rv. n. 240763). La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio
implica che , laddove venga prefigurata una ipotesi alternativa , siano
individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in
modo che risulti l’irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza
dell’ipotesi alternativa ( Sez lv 17-6-11 n. 30862, rv. n. 250903 ; Sez IV 12-1109 , n. 48320, rv. n. 245879) . Obbligo che , nel caso sub iudice , non può dirsi
adempiuto dalla Corte d’appello , che si è trincerata dietro l’apodittica
affermazione secondo cui , nella specie , non poteva ” certo” esservi spazio
per fraintendimenti . Viceversa , sulla base dei criteri appena esposti , il
giudice di merito avrebbe dovuto ricostruire, con precisione, l’accaduto, in
stretta aderenza alle risultanze processuali, e verificare se queste ultime ,
valutate non in modo parcellizzato ma in una prospettiva unitaria e globale,
potessero essere ordinate in una costruzione razionale e coerente , di
spessore tale da prevalere sulla versione difensiva e da approdare sul solido
terreno della verità processuale ( Cass. 25-6-1996, Cotoli , rv. n. 206131),
,facendo uso di massime di esperienza consolidate e affidabili e non di mere
congetture , come quella secondo la quale la confusione rievocativa tra
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ad esempio, da autocontraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci

predisposizione delle buste paga e materiale consegna del danaro abbia
costituito oggetto di mera “ostentazione” da parte dell’imputato . E , al
riguardo, occorre notare come la giurisprudenza di legittimità abbia tracciato
un netto discrimen tra massima di esperienza e mera congettura : una
massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale ,
indipendente dal caso concreto , fondato su ripetute esperienze ma
autonomo da esse e valevole per nuovi casi ( Cass Sez. VI 7-3-2003, n. 31706,
con procedimento induttivo , dall’esperienza comune , che forniscono al
giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti
largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura
la decisione. Dunque, nozioni di senso comune ( common sense
presunnptions ) , enucleate da una pluralità di casi particolari, ipotizzati come
generali , siccome regolari e ricorrenti , che il giudice in tanto può utilizzare in
quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o
addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non
controversi . Nelle massime di esperienza, il dato è connotato da un elevato
grado di corroborazione correlato all’esito positivo delle verifiche empiriche
cui è stato sottoposto e quindi la massima può essere formulata sulla base
dell’id quod plerumque accidit. La congettura invece si iscrive nell’orizzonte
della mera possibilità sicchè la massima è insuscettibile di riscontro empirico
e quindi di dimostrazione . Pertanto , nella concatenazione logica di vari
sillogismi , in cui si sostanzia la motivazione , possono trovare ingresso
soltanto le massime di esperienza e non , come nel caso in disamina , le
mere congetture ( Cass 22-10-1990, Grilli , Arch n. proc. pen. 1991, 469).
5. Non può pertanto affermarsi che i giudici di secondo grado abbiano preso
adeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive né che siano pervenuti
alla conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logicogiuridico immune da vizi , sotto il profilo della correttezza logica; sulla base di
apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorietà o di manifesta
illogicità e di un apparato logico coerente con una esauriente analisi delle
risultanze agli atti ( Sez. un. 25-11-’95, Facchini, rv203767).
6.La sentenza impugnata va dunque annullata . D’altronde, non appare possibile
, in un eventuale giudizio di rinvio, acquisire nuovi e significativi elementi di
giudizio , attesa la semplicità dei lineamenti fattuali della regiudicanda,
adeguatamente lumeggiati, nella loro materialità , nel giudizio di merito, onde
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Abbate , rv n. 228401). Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche, tratte,

l’annullamento va disposto senza rinvio ( Sez. un. 30-10-2002, Carnevale , Cass.
pen 2003, 3276) perché il fatto non sussiste. Tale epilogo decisorio determina
l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.

PQM

COSÌ

deciso in Roma , all ‘udienza del 12-9-13 .

ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA PERCHÈ IL FATTO NON SUSSISTE.

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