Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50 del 02/12/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIUDICE DI PACE DI PENNE nei confronti di:
TRIBUNALE DI PESCARA
con l’ordinanza n. 6/2015 GIUDICE DI PACE di PENNE, del
10/06/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
e
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. LUI.G1 iLL.jLt CC il

,,

ét3 N-1 CA

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 02/12/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 3.07.2014 il Tribunale di Pescara ha dichiarato la propria
incompetenza per materia a giudicare i reati di minacce e diffamazione,
aggravata ex art. 595 comma 3 cod.pen. dall’invio e diffusione dei messaggi
minatori e offensivi attraverso il social network “facebook”, ascritto a Colangeli
Mirella nei confronti di Biondino Roberta, ritenendo i reati di competenza del
Giudice di Pace in quanto l’assenza di libera accessibilità dei social network
telematici da parte degli utenti della rete internet escludeva la configurabilità

2. Con ordinanza in data 10.06.2016 il Giudice di Pace di Penne ha sollevato
conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte, ritenendo
integrata l’aggravante di cui all’art. 595 comma 3 cod.pen. nella condotta
dell’imputata, alla stregua dei principi affermati da questa Corte in materia.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo che sia
dichiarata la competenza del Tribunale di Pescara.
4.

Il conflitto deve essere regolato con l’affermazione della competenza del

Tribunale di Pescara, con conseguente annullamento, senza rinvio, della
sentenza declinatoria della competenza dallo stesso emessa il 3.07.2014.
5. Deve, invero, essere data continuità al principio di diritto, affermato da questa
Corte, Sez. 1, nella sentenza n. 24431 del 28/04/2015, Rv. 264007, secondo cui
la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca
“facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595
terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di
raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente
apprezzabile di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel
reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato

_ coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e
aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della
reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le
bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere
consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la
logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione
telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte
degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso,
attratte dal relativo effetto socializzante.
La circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una procedura di
registrazione – peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di
chiunque – non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla
norma penale per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla potenzialità ( y)

1

della comunicazione con un mezzo di pubblicità.

diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il
messaggio diffamatorio, e non dall’indiscriminata libertà di accesso al contenitore
della notizia (come si verifica nel caso della stampa, che integra un’autonoma
ipotesi di diffamazione aggravata), in puntuale conformità all’elaborazione
giurisprudenziale di questa Corte che ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante
di cui all’art. 595 terzo comma cod. pen. nella diffusione della comunicazione
diffamatoria col mezzo del fax (Sez. 5 n. 6081 del 9/12/2015, Rv. 266028) e
della posta elettronica indirizzata a una pluralità di destinatari (Sez. 5 n. 29221

6. L’aggravante contestata radica la competenza per materia del Tribunale in
ordine al reato di diffamazione, che attrae per connessione quello di minaccia, ex
art. 6 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, ascritto nell’imputazione come
commesso con la medesima condotta, diffusiva di messaggi diretti
contestualmente e contemporaneamente a offendere entrambi i beni giuridici
tutelati dagli artt. 595 e 612 cod. pen..
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Pescara, cui dispone trasmettersi gli atti,
annullando la sentenza 3.07.2014 del Tribunale di Pescara dichiarativa di
incompetenza.
Così deciso il 2 dicembre 2016

del 6/04/2011, Rv. 250459).

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