Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. Dritan Bakalli nato in Albania il 10/02/1972
2. P.g. presso la Corte d’appello di Firenze
avverso la sentenza del 06/12/2011 della Corte d’appello di Firenze, che ha
pronunciato l’assoluzione di
Agron Leba, nato in Albania il 12/05/1981
Emiliano Voja, nato in Albania 1’11/07/1976
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Robero
Aniello, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso di Bakalli e
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alle posizioni
di Leba e Voja;
uditi gli avv. Ezio Vrenna per Bakalli, che si è riportato al ricorso chiedendone
l’accoglimento e l’avv. Eriberto Rosso per Leba, che ha chiesto il rigetto del
ricorso del P.g.;
RITENUTO IN FATTO
1.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 06/12/2011, in

accoglimento dell’appello proposto dal P.m. e dagli imputati, ha riqualificato i
fatti ascritti a Dritan Bakalli ai sensi dell’art. 630 cod. pen, secondo l’originaria
imputazione e riconosciuto in suo favore le attenuanti generiche, equivalenti alla

Data Udienza: 26/11/2013

contestata recidiva, condannandolo alla pena di anni 25 e mesi 6 di reclusione
per il reato indicato, nonché per i gli ulteriori reati a lui ascritti di lesioni
aggravate e porto di coltello, unificati nel vincolo della continuazione; ha
confermato l’assoluzione di Emiliano Voja, già disposta in primo grado ed assolto
inoltre Agron Leba dalle medesime imputazioni, per non aver commesso il fatto.
2. Il P.g. presso la Corte d’appello di Firenze ha proposto ricorso

all’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla parte lesa Durim Grami, ritenuta
dalla decisione impugnata.
Si assume che si sia sul punto verificato l’errore di diritto, con riferimento
all’interpretazione offerta alla prevedibilità dell’irreperibilità del dichiarante, che
nella specie ha ricevuto un’applicazione del tutto opposta rispetto ai principi
interpretativi fissati da questa Corte in casi analoghi.
Si lamenta in particolare che la Corte territoriale sia giunta a tale
valutazione in considerazione della situazione di clandestinità del dichiarante sul
territorio, della sua condizione di persona gravata da precedenti penali, e della
instabilità lavorativa. Si contrasta in fatto la valenza dimostrativa di tali
circostanze, sottolineando che la mancanza di permesso di soggiorno e la
presenza di un decreto di espulsione a suo carico non costituiscono di per sé
ragioni di preoccupazione processuale sull’irreperibilità sopravvenuta;
l’interessato era raggiunto da precedenti di polizia che non avevano condotto ad
alcuna verifica di responsabilità, svolgeva regolare attività lavorativa, e viveva in
Italia insieme ad altri componenti del nucleo familiare.
A sostegno del motivo di ricorso si passano in rassegna le molteplici
decisioni di questa Corte di legittimità in argomento, sottolineando che la
irripetibilità della deposizione è stata ritenuta solo le volte in cui è risultata
prevedibile ex ante la mancanza del dichiarante, prevedibilità che può accertarsi

contestando la violazione dell’art. 512 cod.proc.pen. conseguente

esclusivamente quando l’assenza dal dibattimento sia conseguenza della libera
scelta dell’interessato.
Si osserva inoltre che la situazione descritta è stata esclusa quando sia
risultato che il teste era stato sottoposto a minacce e nel caso di specie la
presenza di tali pressioni emerge grazie alle indicazioni fornite dal fratello del
testimone. Si sottolinea in fatto che l’interessato aveva ampiamente collaborato
con le forze dell’ordine, presentandosi reiteratamente alle autorità per rendere
dichiarazioni e per effettuare individuazioni fotografiche, elementi tutti che
escludono la prevedibilità della sua successiva irreperibilità.
Si chiede conseguentemente che, accertato il principio di diritto, venga
annullata la pronuncia impugnata nella parte in cui ha pronunciato
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all’assoluzione di Agron Leba, e in cui ha confermato la pronuncia libertatoria
disposta dal Tribunale nei confronti di Emiliano Voja, fondata sulla previsione di
inutilizzabilità che si contesta.

3.1. Il difensore d’ufficio di Dritan Bakalli, latitante, propone ricorso
deducendo con il primo motivo mancanza, contraddittorietà ed illogicità della
motivazione, nella parte in cui, pur dichiarando inutilizzabili le affermazioni della

individuandole negli elementi di mero riscontro a tali affermazioni, utilizzati nel
corso del giudizio di primo grado.
Si esclude in senso opposto l’autosufficienza di tali circostanze, valutate
inidonee al fine di consentire la conferma dell’accertamento di responsabilità.
In particolare si contesta la rilevanza in tal senso delle dichiarazioni rese
da Eugland Grami, fratello della pretesa vittima, il quale assume la funzione di
testimone de relato, le cui affermazioni sono quindi inutilizzabili, in assenza della
possibilità di acquisire la testimonianza diretta.
Si esclude in particolare che la scena accertata all’atto dell’intervento
degli agenti, che vedeva l’odierno ricorrente gravemente ferito per mano della
parte lesa del preteso reato di sequestro di persona, consentisse di ricostruire in
maniera univoca le condizioni di fatto nei termini di conferma dell’ipotesi
d’accusa.

3.2. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge
penale in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 630 cod.pen.
contestato.
In particolare si sottolinea che la presenza di un credito pregresso
derivante dai precedenti rapporti economici tra le parti consente di escludere la
configurabilità del reato indicato, dovendosi privilegiare l’inquadramento dei fatti
secondo il concorso dei reati di cui agli artt. 605- 56,629 cod.pen., in conformità

parte lesa, si è ritenuta la presenza di elementi di prova a carico del ricorrente,

a quanto già ritenuto dal Tribunale di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso i proposto dal P.g. è infondato, mentre quello proposto
nell’interesse di Bakalli è inammissibile per difetto di legittimazione.
2. Come risulta chiaro dalla lettera della disposizione di legge, ed è stato
reiterato da plurime interpretazioni convergenti (Sez. U, Sentenza n. 36747 del
28/05/2003, dep. 24/09/2003, imp. Torcasio, Rv. 225470) la verifica delle
condizioni di applicabilità della disposizione di cui all’art. 512 cod. proc. pen.

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presuppone un accertamento di fatto che compete al giudice di merito, il quale,
sulla base delle condizioni del caso concreto, deve svolgere, con motivazione
coerente, una valutazione di prevedibilità dell’irripetibilità dell’atto di indagine
che si vuole utilizzare in giudizio.
L’accertamento di tali condizioni si svolge formulando una prognosi
postuma, sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica;

formazione della prova in contraddittorio, apprezzando tale evenienza
liberamente non in termini di “assolutezza”, ma di realistica impossibilità di dare
corso, nel dibattimento, all’assunzione della medesima prova.
La richiamata disamina, di natura prognostica, deve svolgersi con
valutazione ex post delle condizioni pregresse, in quanto, partendo dalla
constatazione della mancata reperibilità del dichiarante, è basata sulle condizioni
di fatto risultanti all’epoca della formazione delle dichiarazioni nel corso delle
indagini, e non prevede per il suo svolgimento l’applicazione di criteri
interpretativi di carattere normativo, come è reso evidente dal contenuto di mero
fatto della nozione cui si riferisce la norma in esame, che non contiene alcuna
nozione giuridica della previsione dell’irreperibilità, richiedendo la sua definizione
la rigorosa analisi delle condizioni esistenti all’epoca dell’audizione nel corso delle
indagini, e l’altrettanto rigorosa valutazione nel senso della prevedibilità
dell’assenza successiva.
Il controllo sulla corretta applicazione del principio richiamato in questa
fase può svolgersi quindi conferendo esclusivo riferimento alla completezza,
coerenza e logicità dell’argomentazione sul criterio di previsione postuma,
secondo il controllo demandato a questa Corte d dall’art. 606 comma 1 lett.e )
cod. proc. pen.
Ciò premesso, nel caso concreto non appare possibile neppure sotto tale

successivamente occorre valutare la natura oggettiva dell’impossibilità di

questo profilo censurare la valutazione di prevedibilità della mancata
comparizione del testimone che risulta svolta dal giudice territoriale, sulla base
dei plurimi elementi di fatto da questi elencati, che appaiono tutti convergenti nel
senso opposto. Si è infatti osservato che la presenza del dichiarante nel territorio
era irregolare, non lo vedeva coinvolto in una attività di lavoro continuativa,
ancorché irregolare, mentre il radicamento nel territorio non caratterizzava
neppure i componenti della sua famiglia, con cui egli aveva precisato di
convivere in Italia e che, al contrario, al successivo accertamento, risultano
essersi tutti trasferiti in Albania, territorio con il quale risultavano aver
mantenuto la persistenza di solidi legami. La Corte ha inoltre valutato il rilievo
delle indagini che vedevano coinvolto l’interessato, che, unitamente agli elementi
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richiamati, convergevano nel consentire di concludere sull’elevata probabilità di
impossibilità di ripetizione dell’atto al momento del suo perfezionamento, che
avrebbe dovuto in quella sede suggerire l’acquisizione della prova nelle forme
garantite. La collaborazione alle indagini offerta nell’immediatezza dei fatti, se
pure in più circostanze, tutte ravvicinate nel tempo, non offriva la certezza di
acquisire successivamente la deposizione in dibattimento, per la natura precaria

valutate dal giudice di merito.
A fronte di tale accertamento, di cui non è dato cogliere l’intima
contraddizione o incongruenza, o il contrasto con le risultanze di specifici
elementi di prova di segno opposto emergenti dagli atti, il P.g. impugnante ha
evocato la presenza di elementi rivelatori della formulazione di minacce ai danni
del denunciante, secondo quanto riferito dal fratello all’atto della sua
deposizione. Sul punto, per quel che è dato ricavare dall’esame delle sentenze, a
cui è circoscritta l’analisi del giudizio di legittimità, tali pressioni risultano
riconducibili ad epoca precedente all’ultima dichiarazione resa dalla parte lesa al
P.m. nel corso della quale, contrariamente a quanto avvenuto in precedenza, il
denunciante individuò in maniera completa i responsabili dell’azione ai suoi
danni, poiché, proprio in conseguenza delle minacce patite, egli si risolse alla
piena collaborazione con le forze dell’ordine.
Così individuata, la prospettata presenza di minacce formulate all’indirizzo
del dichiarante risulta generica, in quanto ove il dato avesse assunto concretezza
avrebbe dovuto rafforzare la previsione di irripetibilità dell’atto e,
conseguentemente indurre a disporre nell’immediatezza lo svolgimento
dell’incidente probatorio.
Per altro verso risulta omessa dal ricorrente l’indicazione relativa
all’insorgere successivo di nuove ed imprevedibili minacce, che abbiano
determinato l’interessato a sospendere la sua collaborazione, poiché in ricorso il

della presenza in Italia del dichiarante, evincibile dal complesso delle circostanze

richiamo svolto è riferito solo a quanto verificatosi nella fase iniziale.
Gli elementi esposti attestano quindi l’infondatezza del ricorso proposto
dall’accusa.
3. Il ricorso proposto dal difensore di ufficio del latitante, non iscritto
nell’albo speciale della Corte di cassazione, in quanto privo del titolo abilitativo,
risulta formulato in assenza di legittimazione a proporre l’impugnazione.
Come affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione
(Sez. U, Sentenza n. 24486 del 11/07/2006, dep. 14/07/2006, imp. Lepido, Rv.
233919), e confermato da successive pronunce conformi (Sez. 6, Sentenza n.
40585 del 10/10/2008, dep. 30/10/2008, imp. Mouhib, Rv. 241338) la natura
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personale del diritto di impugnazione riconosciuto all’imputato dall’art. 571
comma 1 c.p.p. esclude quest’ultimo dall’ambito dei diritti esercitabili dal
difensore a norma dell’art. 99 comma 1 c.p.p., con la conseguenza che il
professionista può esercitare, in assenza di specifico mandato, solo il diritto
di cui è titolare in proprio, nei limiti che gli sono propri; conseguentemente il
potere di rappresentanza viene riconosciuto al difensore solo in quanto

Tale interpretazione, coerente con il lima di rappresentanza del
proprio assistito riconosciuti ai professionisti, non assume effetto
indebitamente limitativo delle possibilità di difesa del latitante in quanto
l’eventuale mancanza di legittimazione a ricorrere per cassazione del
difensore d’ufficio può certamente giustificare una sua richiesta di
sostituzione a norma degli art. 97 comma 5 c.p.p. e 30 disp. att. c.p.p. e non
preclude un’impugnazione personale.
Conseguentemente ove, come nella specie, il difensore d’ufficio non
possegga tale abilitazione, e non abbia sollecitato a tal fine la nomina del
sostituto processuale, deve ritenersi assente il titolo di legittimazione
all’impugnazione.

4. L’impossibilità di ricondurre la decisione di proporre impugnazione
alla volontà del latitante costituisce valido motivo per escludere nella specie
la condanna del ricorrente dal pagamento della somma in favore della Cassa
delle ammende, secondo la valutazione discrezionale riconosciuta a questa
Corte dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 186 del 2000, intervenuta
sull’interpretazione dell’art. 616 cod. proc. pen y non risultando in linea con i
valori costituzionali imporre il pagamento di una somma a titolo di sanzione a
carico di chi non abbia versato in colpa per la proposizione del ricorso,
circostanza che ricorre nella specie, ove la causa di inammissibilità deriva
dalla mancanza dell’intervento personale del’imputato nella formulazione
dell’impugnazione proposta dal difensore.
In ragione di tale valutazione la condanna del Bakalli deve essere limitata
al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

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professionalmente abilitato, con riferimento all’ampiezza di tale abilitazione.

•1

Dichiara inammissibile il ricorso di Bakalli Dritan che condanna al pagamento
delle spese processuali.
Rigetta il ricorso del P.g. con riferimento alle posizioni di Leba Agron e Voja
Emiliano.

Così deciso il 26/11/2013.

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