Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49998 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49998 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOLETI ORONZO N. IL 13/10/1954
SOLETI MARIA GIUSEPPA N. IL 18/03/1966
avverso la sentenza n. 850/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
3Q/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/10/2013

1) Con sentenza del 30.1.2013 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza del
Tribunale di Brindisi, emessa il 23.3.2011, con la quale Soleti Oronzo e Soleti Maria
Giuseppa erano stati condannati alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 16.000,00 di
ammenda ciascuno per il reato di cui all’art.44 co.1 lett. c) DPR 380/2001.
Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando l’omessa
declaratoria di prescrizione del reato, maturata in data 27.7.2012 e quindi prima della
sentenza impugnata, la violazione di legge (per avere la Corte preso in considerazione
un aspetto rilevante della vicenda non oggetto di impugnazion e), la violazione di legge
ed il vizio di motivazione in ordine alla posizione di Soleti Oronzo, ed infine il vizio di
motivazione in tema di trattamento sanzionatorio.
2) Il ri corsoè manifestamente infondato.
2.1) La prescrizione non era certo maturata al momento della emissione della sentenza
impugnata. I ricorrenti non tengono conto, infatti, che i termini di prescrizione erano
rimasti sospesi dal 31.3.2009 al 13.10.2009 (per adesione del difensore all’astensione
proclamata dagli organismi di categoria), dal 13.10.2009 al 20.1.2010 (rinvio
dell’udienza su istanza del difensore), dal 20.1.2010 al 5.5.2010 (rinvio su istanza
difesa), ed in appello fino al 30.1.2013 (astensione avvocati dalle udienze).
2.2) Quanto al secondo motivo di ricorso, è pacifico che il giudice di appello possa
sostituirsi a quello di primo grado mediante la correzione, l’integrazione e perfino
l’integrale redazione della motivazione della sentenza. Tale principio è stato ribadito
dalle Sezioni Unite: la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra
tra i casi tassativamente previsti dall’art.604 c.p.p. per i quali il giudice di appello
deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di
primo grado, ben potendo lo stesso provvedere in forza dei poteri di piena cognizione
e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante”
(Cass.sez.un.n.3287 del 27.11.2008; successivamente, conf. Cass.sez.3 n.9922 del
12.11.2009).
La Corte territoriale, integrando la motivazione della sentenza di primo grado, ha
ampiamente argomentato in ordine alla circostanza che il permesso in sanatorio
conseguito non riguardava l’area di parcheggio di cui alla contestazione.
2.3) Adeguata è la motivazione anche in relazione alla posizione di Soleti Oronzo,
avendo la Corte territoriale fatto riferimento non solo al rapporto di coniugio ed alla
comunanza di interesse nella realizzazione del parcheggio adiacente al lido, ma anche
alla presenza sul posto riscontrata dagli agenti operanti al momento del sopralluogo.
2.4) I Giudici di merito hanno argomentato correttamente anche in ordine al
trattamento sanzionatorio, rilevando che i plurimi precedenti penali erano ostativi al
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e che il lieve scostamento dal
minimo edittale della pena era giustificato dall’ampiezza dell’intervento abusivo in
zona paesaggisti camente vincolata.

OSSERVA

2.5) Infine il diniego del beneficio della sospensione è stato giustificato dalla
formulazione di una prognosi negativa in considerazione dei precedenti penali anche
specifici.
3) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in euro 1.000,00 ciascuno ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nondé al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00 ciascuno.
Così deciso in Roma 1’11.10.2013

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