Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49998 del 06/11/2015
Penale Sent. Sez. 3 Num. 49998 Anno 2015
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: MOCCI MAURO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Ekeise Chinedu John, nato in Nigeria il 03/08/1980
avverso l’ordinanza dell’11/09/2015 del Tribunale di Roma Sezione del Riesame
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti;
udito per l’imputato l’avv. Andrea Emilio Falcetta.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile
la richiesta di riesame del prevenuto in ordine alla custodia cautelare in carcere
disposta dal GIP il 19 agosto 2015.
Ha rilevato il Tribunale che il ricorso era stato presentato il 27.8.2015
dall’avv. Adriana Sissia – difensore d’ufficio nominata in occasione dell’arresto quando già lo stesso Ekeise (il 22.8.2015) aveva nominato difensore di fiducia
altro professionista (avv. Andrea Palmiero). Pertanto l’inammissibilità derivava
Data Udienza: 06/11/2015
dalla presentazione del ricorso da parte di un difensore ormai privo di
legittimazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, sulla scorta di tre motivi
(nullità per violazione e falsa applicazione dell’art. 128 c.p.p., in rapporto all’art.
311 c.p.p., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 309 c.p.p., nonché
dell’art. 2 I. 742/1969; violazione e falsa applicazione dell’art. 104 comma 4 bis
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo rilievo, l’Ekeise ha dedotto la nullità dell’ordinanza per
violazione e falsa applicazione dell’art. 128 c.p.p. in rapporto all’art. 311 c.p.p.,
per omessa notifica al difensore, nonché violazione e falsa applicazione dell’art.
309 c.p.p. e dell’art. 2 I. n. 742/1969. La mancata comunicazione dell’ordinanza
all’avv. Sissia avrebbe costituito una violazione del diritto di difesa, anche e
soprattutto in considerazione della mancata conoscenza della lingua italiana da
parte del detenuto. In ordine al deposito dell’istanza da parte di professionista
non legittimato, ha osservato che l’Ekeise, in data 2/9/2015, aveva revocato
l’avv. Palmiero, conferendo contestualmente all’avv. Sissía la nomina a difensore
di fiducia, sicché costei, il 9 settembre successivo, aveva presentato i motivi
dell’istanza di riesame anche nel merito, né questi ultimi avrebbero potuto
reputarsi tardivi, giacché la rinuncia ai termini della sospensione feriale essendo presentata da difensore non legittimato – avrebbe parimenti dovuto
ritenersi inesistente.
2. Con la seconda censura, il ricorrente ha osservato che, non conoscendo la
lingua italiana, il proprio difensore aveva richiesto al GIP la nomina di un
interprete, ex art. 104 c.p.p., ai fini di un colloquio prodromico all’interrogatorio
di garanzia, senza che però l’ufficio provvedesse, ledendo così il suo diritto di
difesa. Da ciò la nullità dell’interrogatorio di garanzia.
3. Con l’ultima doglianza, l’indagato ha rilevato che l’ordinanza avrebbe
evidenziato una notevole capacità delinquenziale ed un pericolo di recidiva legato all’inserimento in un narcotraffico a livello internazionale – laddove non vi
sarebbe di ciò alcuna documentazione in atti. La misura della custodia cautelare
risulterebbe perciò inidonea, anche alla luce dell’art. 275 c.p.p.
Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile.
Il Tribunale ha correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione,
una volta che l’indagato aveva nominato – in data 22 agosto 2015 – quale
proprio difensore di fiducia l’avv. Andrea Palrniero del Foro di Roma, così
superando la designazione d’ufficio dell’avv. Sissia, né costei, diversamente da
2
c.p.p.; violazione e falsa applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p.)
quanto affermato nel ricorso, risulta essere subentrata in data 2/9/15 o in altra
data. Sul punto il ricorso non offre alcuna indicazione ed è dunque mancante di
autosufficienza. La presentazione dei motivi relativi all’istanza di riesame non
elimina evidentemente la carenza genetica della nomina.
Incidentalmente, appare doveroso aggiungere come neppure corrisponda al
vero che sia rimasta inascoltata la richiesta di nomina di un interprete ex art.
104 c.p.p., al fine di supportare il difensore nei colloqui con l’indagato:
dall’esame del verbale emerge infatti che, all’atto della convalida dell’arresto, “Il
interprete per i colloqui con il proprio assistito”. Tale generica necessità non
risulta successivamente specificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 06/11/2015.
difensore non si oppone alla convalida .. Rappresenta che avrà necessità dì