Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49997 del 11/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49997 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALUMBO LEONARDO N. IL 31/03/1945
avverso l’ordinanza n. 1147/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
19/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/10/2013

1) Con ordinanza in data 19.7.2012 la Corte di Appello di Bari dichiarava inammissibile
(percié tardivo) l’appello proposto da Palumbo Leonardo avverso la sentenza del
Tribunale di Apri cena, in composizione monocratica, delr1.12.2010.
Ricorre per cassazione Palumbo Leonardo, denunciando la violazione della legge penale
e processuale ed il vizio di motivazione. La Corte territoriale, nel dichiarare
rinammissibilità dell’appello, ha violato il principio di effettivi t del diritto di difesa,
impedendo all’imputato di far valere le nulliiàdedotte con l’atto di appello.
Inoltre l’ordinanza impugnata è nulla in presenza di un parere del P.M. non comunicato
alle parti.
Con memoria depositata in cancelleria il 7.10.2013 si ribadiscono le richieste ed
eccezioni di cui al ricorso introduttivo.
2) Il ri corsoè mani festamente infondato.
2.1) La Corte territoriale ha, ineccepibilmente, dichiarato rinammissibilit dell’appello,
per essere stata l’impugnazione proposta oltre il termine previsto dalrart.585 c.p.p.
Il ricorrente non contesta siffatta accertata tardivi, limitandosi a lamentare di
avere, con l’atto di appello, eccepito la nullità della notifica del decreto di citazione
per il giudizio di primo grado, su cui la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi.
Ma è del tutto evidente che le censure avverso la sentenza di primo grado, richiedono
la presentazione di una “validd’ impugnazione, tanto che rart.591 co.1 lett.c) c.p.p.
prevede rinammissibilit dell’impugnazione stessa quando non siano state osservate le
disposizioni degli artt.581, 582, 583, 585 e 586 c.p.p.
E, nel caso di specie, non essendo stati osservati (come neppure contestato) i termini
per l’impugnazione di cui alrart.585, l’appello non poteva che essere dichiarato
inammissibile.
Quanto alla mancata comunicazione alle parti, dagli atti non risulta che sia stato
acquisito, prima dell’emissione dell’ordinanza, il parere del P.G. Peraltro, in violazione
del principio di autosufficienza del ricorso, non viene indicato quando e in che data sia
stato richiesto ed acquisito il parere in questione. Impropriamente pertanto è stata
richiamata la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. n.15189 del 19.1.2012).
2.2) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi delrart.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma r11.10.2013

OSSERVA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA