Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49997 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 49997 Anno 2015
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: MOCCI MAURO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pellegrino Antonio, nato a Squinzano (LE) il 07/11/1974

avverso l’ordinanza del 21/09/2015 del GIP presso il Tribunale di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti;
udito per l’imputato l’avv. Elvia Belmonte;

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 21 settembre 2015, il GIP presso il Tribunale di Lecce – su
richiesta del P.M. di quella città – rinnovava la misura cautelare della custodia in
carcere a carico di Antonio Pellegrino, nei cui confronti il 18 settembre 2015 il
Tribunale del Riesame di Lecce aveva pronunziato la declaratoria di inefficacia,
ex art. 309 comma 10 0 c.p.p. A proposito della gravità indiziarla, il giudice
motivava richiamando il contenuto del provvedimento originario, che aveva
ritenuto il Pellegrino coinvolto in un traffico transnazionale di stupefacenti, in

Data Udienza: 06/11/2015

particolare mediante l’importazione di un ingente quantitativo di cocaina
colombiana dall’Ecuador e dal Perù, attraverso contatti con bande calabresi,
nonché con elementi campani e con soggetti dimoranti in Germania, per il
tentativo di importare cocaina dalla Colombia.
2.Nel suo provvedimento, il GIP sottolineava la sussistenza dell’ipotesi
delinquenziale associativa, preso atto del programma criminoso dell’associazione
(documentato da un militare sotto copertura, attraverso intercettazioni
ambientali), della disponibilità di risorse umane e materiali e dell’apporto

Calabria con il fratello Patrizio, per tenere i rapporti con tale Giuseppe Novello e
procurava le sim-card “dedicate” ai contatti fra altro sodale Francesco Pezzuto ed
il militare sotto copertura. Analoghi compiti avrebbe avuto con riferimento al
canale napoletano. Ricorreva altresì l’aggravante della transnazionalità, preso
atto dei paesi di provenienza dello stupefacente, nonché dei contatti e dei viaggi
del Pellegrino e del fratello di quest’ultimo (ancora latitante).
Le eccezionali esigenze cautelar’ erano motivate col pericolo di recidiva, nonché
con la protrazione dell’attività illecita nel tempo fino ad un recentissimo passato
(novembre 2014), allorquando – in altro procedimento – era intervenuta
un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due fratelli Pellegrino, a cui
costoro si erano sottratti, rendendosi latitanti, ed infine col tipo dì associazione
criminale, costituita al fine di commettere illeciti di rilevante entità. D’altronde, la
personalità dell’imputato faceva formulare una prognosi negativa, avendo egli
riportato due condanne per il medesimo delitto di cui all’art. 416 bis c.p. seguite
alla condanna per estorsione e porto d’armi, nonché per omicidio ed avendo
altresì in corso un processo per associazione per delinquere, omicidio, rapina e
porto d’armi, commessi con metodo mafioso e finalità di agevolazione mafiosa.
Da ultimo, veniva rilevata l’assodata capacità dell’indagato di sottrarsi
agevolmente ai controlli dell’autorità giudiziaria, avendo lasciato il territorio
italiano poco prima dell’esecuzione della misura cautelare ed essendo stato
catturato dalla polizia ungherese solo il 4 giugno 2015, dopo essere transitato in
Germania unitamente al fratello. Da ciò i legami con soggetti dimoranti all’estero
ed i contatti col fratello ancora latitante.

3. Ha proposto ricorso per cassazione Antonio Pellegrino, affidandosi a due
principali motivi [nullità per violazione dell’art. 292 comma 2° lett. c) c.p.p.
come modificato dall’art. 9 I. n. 47/2015 in relazione all’art. 606 lett. b) e c)
c.p.p.; nullità per violazione dell’art. 292 comma 2° lett.

cbis) c.p.p. come

modificato dall’art. 9 I. n. 47/2015 in relazione all’art. 606 lett. b) e c) c.p.p.].

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

consapevole di ciascun associato, fra cui il Pellegrino, che si recava talvolta in

1.11 ricorrente deduce, in primo luogo, la nullità dell’ordinanza, per violazione
dell’art. 292 comma 2° lett. C) c.p.p., come modificato dall’art. 9 I. n.47/2015,
in relazione all’art. 606 lett. b) e c) c.p.p.
Infatti, sulla scorta delle norme entrate in vigore 1’8 maggio 2015, l’ordinanza
avrebbe dovuto contenere, a pena di nullità rilevabile ex officio, un’autonoma
valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi, nonché l’esposizione
e l’autonoma valutazione dei motivi per i quali non era stata ritenuta la rilevanza

afflittiva. Nella specie, il GIP, una volta richiesto di rinnovare la misura dopo la
declaratoria di inefficacia ex art. 309 comma 10° c.p.p., avrebbe dovuto
verificare che il primo titolo – emesso prima della legge n. 47/2015 – fosse
rispettoso del nuovo disposto dell’art. 292 comma 2° lett. C). Tale verifica invece
non era stata fatta, mancando nel testo l’autonoma valutazione riguardo agli
indizi idonei a giustificare la misura proposta ed essendosi il GIP appiattito sulla
richiesta del P.M. in tema di gravità degli indizi. In particolare, la prima
ordinanza del 25 marzo 2015 avrebbe completamente recepito la richiesta del
P.M., a parte alcuni periodi e le note in calce, sicché neppure riassuntivamente
ed autonomamente si sarebbe dato conto di un quadro indiziario grave e tale da
giustificare la custodia cautelare in carcere. La seconda ordinanza, riportandosi
alla precedente, ne avrebbe ereditato i vizi denunciati, senza rispettare le
condizioni dettate dalle norme vigenti e dalla giurisprudenza di legittimità.
2. In secondo luogo, il Pellegrino si duole della violazione dell’art. 292
comma 2° lett. C) bis c.p.p., come modificato dall’art. 9 I. n. 47/2015, in
relazione all’art. 606 lett. B) e c) c.p.p., giacché il giudice a quo sarebbe stato
tenuto a valutare il contenuto delle memorie difensive, depositate avanti il
Tribunale del Riesame, nel quale si denunciava una nullità dell’ordinanza. Ed
invece, nel provvedimento impugnato, tali doglianze non sarebbero state prese
in esame.
3. Rileva preliminarmente la Corte che il mezzo di impugnazione esperibile
nel caso di specie era unicamente il riesame, ai sensi dell’art. 309 c.p.p.
Infatti, preso atto che il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Lecce del
21 settembre 2015 costituiva una rinnovazione della misura cautelare della
custodia in carcere, già disposta con ordinanza del 25 marzo 2015, e non una
nuova ordinanza, deve osservarsi che la revisio per saltum è prevista solo “per
violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva”
(art. 311 comma 2° c.p.p.).
Pertanto, convertito il ricorso in istanza di riesame, gli atti devono essere
trasmessi, a norma dell’art. 568 comma 5° c.p.p., al Tribunale di Lecce.

3

degli elementi difensivi e per i quali non era possibile una misura coercitiva meno

P.Q.M.

Convertito il ricorso in istanza di riesame, dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Lecce.

Così deciso il 06/11/2015

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