Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49996 del 06/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 49996 Anno 2015
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: MOCCI MAURO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Giannelli Pietro, nato in Germania il 04/07/1973

avverso l’ordinanza del 04/08/2015 del Tribunale di Catanzaro Sezione Feriale

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti;

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 4 agosto 2015 il Tribunale di Catanzaro, sez. feriale chiamato a pronunziarsi sull’impugnazione avverso l’ordinanza del GIP del
Tribunale di Castrovillari, che aveva applicato la misura della custodia in carcere
per Pietro Giannelli, in relazione agli artt. 73 comma 4 0 e 80 comma 2° D.P.R. n.
309/1990 nonché 56 c.p., 73 comma 4° ed 80 comma 2° D.P.R. n. 309/1990 annullava l’ordinanza impugnata con riguardo al capo 2°, confermandola per il
resto.

Data Udienza: 06/11/2015

1.1.Affermava il Tribunale che, in un terreno di Spezzano Albanese, era stata
rinvenuta una piantagione illegale di canapa indiana, oltre a 43 kg. di marijuana,
semi di canapa indiana ed una bilancia elettronica. Tale terreno risultava
condotto in affitto dal Giannelli, con contratto del 16 febbraio 2015, e dunque lo
stesso avrebbe avuto l’esclusiva e totale disponibilità dell’area, sicché avrebbe
dovuto reputarsi necessariamente coinvolto nell’attività illecita. E proprio la
presenza sul fondo di serre coperte – con la coeva possibilità di utilizzazione
delle stesse, a prescindere da aiuti esterni – avrebbe reso implausibile la

zio, che avrebbe dovuto fornire i mezzi meccanici per la coltivazione del fondo.
Altrettanto illogica l’affermazione di aver dovuto ricorrere ad un prestito per la
conduzione del terreno e contestualmente di averlo abbandonato per ragioni
economiche. D’altronde, la presenza di piante di canapa ormai maturate avrebbe
consentito di inter-ire che la coltivazione era stata iniziata proprio in
corrispondenza della stipula del contratto. Da ciò la consapevolezza dell’illecita
coltivazione, anche per l’ammissione del Giannelli di essersi più volte recato in
loco, e dunque la sussistenza di gravi indizi di responsabilità in ordine all’art. 73
D.P.R. 309/1991, oltre al pericolo di reiterazione – per le circostanze del fatto desumibile altresì dalla gravità della condotta, stante il considerevole numero di
piante messe a dimora e la personalità stessa del prevenuto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Giannelli, deducendo la violazione
dell’art. 606 lett. e) c.p.p. giacché il collegamento fra la coltivazione e l’indagato
sarebbe stata affidata ad una mera presunzione, senza la prova della detenzione
delle chiavi di ingresso, senza apparenti rapporti con le persone sorprese
all’interno del fondo, senza il possesso di strumenti, beni o quant’altro che lo
potesse ricollegare alla coltivazione.

CONSIDERATO IN DIRMO

1. Il ricorso è inammissibile.
In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per
cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del
riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte
suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del
giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito
abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare
la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la
congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti
rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano

2

giustificazione del prevenuto di aver abbandonato il terreno per il decesso di uno

l’apprezzamento

delle

risultanze

probatorie

[Sez.

4,

Sentenza n. 26992 del 29/05/2013 Cc. (dep. 20/06/2013 ) Rv. 255460].
La motivazione del Tribunale non è contraddittoria né tanto meno illogica. Essa
passa in rassegna gli elementi indizianti (stipula del contratto di affitto, previa
ricognizione dell’area, pagamento della somma pattuita, coincidenza fra il
periodo di maturazione delle piante di canapa e l’epoca di conclusione del
contratto) e si cura altresì di discutere e svalutare – sulla scorta di precise

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 06/11/2015.

argomentazioni logiche – le giustificazioni in proposito addotte dal prevenuto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA