Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49995 del 11/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49995 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANGIONI VINCENZO N. IL 06/05/1948
CORBATTO MARIA BONARIA ROSARIA N. IL 25/04/1950
avverso la sentenza n. 667/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
26/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 11/10/2013

Angioni Vincenzo e Corbatto Maria Rosaria propongono ricorso per cassazione avverso la
sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Cagliari ha confermato quella resa dal
tribunale della medesima città che aveva ritenuto entrambi responsabili del reato di cui agli
articoli 110 e 349 del codice penale, contestualmente dichiarando estinto per prescrizione il
reato di cui all’articolo 44 lettera b) d.p.r. 380/01 per la realizzazione di tamponatore
perimetrali e sopraelevazione del solaio di copertura di immobile sottoposto a sequestro.
Deducono i ricorrenti con ricorsi separati ma con motivi sovrapponibili, la prescrizione del
reato prima della sentenza di appello,; il vizio di motivazione sulla declaratoria di
responsabilità; la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva e
la decisività dei rilievi difensivi sostenuti dalle difese essendo gli imputati contumaci.
I ricorsi sono inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati.
Va in premessa rilevato che l’errore nella valutazione della data da cui far decorrere il termine
di prescrizione del reato sostenendosi che la stessa deve essre rienuta antecedente a quella
dell’accertamento essendo il sequestro intervenuto nell’anno precedente a quello di
accertamento della violazione dei sigilli, implicando valutazioni di merito, avrebbe dovuto
essere sottoposta al giudice di appello ed in questa sede, quindi, non può eccepisce alcunché
non essendo intervenuto alcun esame della questione nella fase di merito.
Correttamente argomentata appare anche la conferma della dichiarazione di responsabilità e
della recidiva, né in alcuna parte della sentenza si coglie sfavore per le tesi formulate dalla
difesa essendosi sostanzialmente limitata la corte di merito a rilevare che gli imputati erano
proprietari della casa; che i lavori non potevano essere avvenuti a loro insaputa e che non
erano emersi elementi decisivi di opposta valenza.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000 per ciascuno
dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilt i ricorsi e condanna sia56unt 61ei. ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1000 ciascuno.
Così deciso, il giorno 11.10.2013

1.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA