Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49994 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49994 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERRAGLIO FABRIZIO N. IL 18/11/1974
avverso la sentenza n. 2356/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 11/10/2013

Il ricorso è inammissibile siccome generico, articolato su censure di merito e manifestamente
infondato.
In ordine alla prima doglianza è vero che la corte di merito ha ritenuto l’inattendibilità della
versione fornita dall’imputato per avere egli riferito solo nell’atto di appello la tesi dell’acquisto
del TLE da una nave. Tale considerazione, tuttavia, com’è agevole rilevare dall’esame della
motivazione, viene fatta dalla corte di merito solo ad abundantiam. La considerazione
principale per la quale vi è conferma della decisione impegnata è infatti rappresentata dal dato
oggettivo della detenzione di ben 106 stecche di sigarette ritenuta spiegabile solo a finalità di
vendita di contrabbando.
Quanto al reato di cui all’articolo 474 del codice penale, ribadita la falsità dei marchi dei
prodotti, vi è motivazione congrua dei giudici di merito (appello e tribunale) attraverso il
corretto richiamo di decisioni di questa Corte per supportare l’esclusione della grossolanità del
falso e della capacità ingannatoria del segno distintivo del prodotto, valutazioni entrambe
estranee al giudizio di legittimità involgendo il merito dell’accusa.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 11.10.2013

Serraglio Fabrizio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale
la corte di appello di Bari ha confermato quella resa dal tribunale di Bari, sezione distaccata di
Rutigliano, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per i reati di contrabbando di
tabacchi e detenzione di capi contraffatti.
Eccepisce in questa sede il ricorrente vizio di motivazione assumendo che erroneamente i
giudici di appello avrebbero affermato che l’imputato solo nel motivi di appello aveva dichiarato
di avere acquistato il tabacco bordo di una nave ed il difetto di motivazione sull’articolo 474 del
codice penale. Al riguardo fa rilevare che non sarebbe stata affrontata la questione del falso
grossolano e che la merce contestata non era destinata alla vendita.

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