Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49994 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 49994 Anno 2015
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: MOCCI MAURO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Mengardo Roberto, nato a Piove di Sacco il 31/12/1974

avverso la sentenza del 22/7/2014 del Tribunale di Padova, Sezione del Giudice
per l’udienza preliminare

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Eduardo Scardaccione;

RITENUTO IN FATTO

1.Roberto Mengardo, tratto a giudizio immediato per rispondere di due
distinte ipotesi delittuose di cui all’art. 73 comma 1°bis D.P.R. 9 ottobre 1990 n.
309 e successive modificazioni, chiedeva ed otteneva dal G.I.P. presso il Tribunale
di Padova di definire l’applicazione della pena ex art. 444 ss. c.p.p.
Preso atto del consenso del P.M., il Tribunale – valutata la non ricorrenza dei
presupposti per il proscioglimento dell’imputato e ritenuta corretta la qualificazione
giuridica dei fatti – riconosceva le attenuanti generiche nonché il vincolo della
continuazione, operava la riduzione per il rito ed applicava al Mengardo la pena di

Data Udienza: 06/11/2015

anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 18.000 di multa, così come richiesta
dal prevenuto. Imponeva altresì il pagamento delle spese e la pena accessoria
dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, mentre disponeva la distruzione
dello stupefacente sequestrato.
In ordine ai sequestri preventivi a suo tempo disposti, applicava la confisca
per lo scooter e per il denaro, nonché per le vetture Golf e Mini. Affermava in
proposito che lo scooter era stato incontestabilmente utilizzato per compiere il
primo reato, mentre, riguardo al denaro, l’imputato aveva ammesso che euro

aveva ammesso la proprietà di altri 110.000 euro (40.000/45.000 frutto di
compravendita di droga, 20.000/25.000 frutto di precedenti reati, ed il resto frutto
di “lecite mediazioni”, di cui però era rimasta sconosciuta la provenienza). Ed
anche il restante denaro, di cui l’imputato aveva assiomaticamente assunto la
proprietà di terzi, avrebbe dovuto reputarsi bene fungibile, del quale mancava la
dimostrazione in merito a titolarità e provenienza.
Per tutte le somme di denaro sequestrate e per le vetture si sarebbe trattato
di beni dei quali, essendone ignota la circostanziata provenienza, il Mengardo
sarebbe risultato il reale dominus, ancorché talvolta per interposta persona, e la
disponibilità dei beni sarebbe stata totalmente sproporzionata rispetto all’attività
lavorativa precaria del prevenuto. Richiamava in proposito le motivazioni
dell’ordinanza 29 ottobre 2013 del Tribunale di Venezia, che avevano evidenziato
fra l’altro come tale Sarto Marina avesse pacificamente il possesso di denaro e
beni per conto dell’imputato. Inoltre, alcune chiavi per cassaforte trovate a casa
della donna erano state da lei riferite alla proprietà del Mengardo, così smentendo
la tesi che i soldi consegnati in custodia dal prevenuto non finissero nella sua
cassaforte.
Con particolare riguardo alla situazione patrimoniale della famiglia, il G.U.P.
negava che parte del pagamento effettuato con assegno o con bonifici riconducibili
al padre dell’imputato – per l’acquisto delle vetture – potesse reputarsi risolutivo,
giacché mancava la prova che la provvista, costituente la riserva di quei conti, si
fosse formata solo con rimesse di provenienza certa e lecita. Da ultimo, l’ordinanza
sottolineava che l’imputato, in sede di interrogatorio, aveva riconosciuto la propria
disponibilità della Golf intestata al padre e che la convivente Bruscaglin Miriam,
pur guadagnando circa C 1.200 mensili, aveva acquistato un’autovettura al prezzo
di C 23.000.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Mengardo, deducendo due motivi,
ossia a) la mancata valutazione della sussistenza degli elementi giustificativi della
non punibilità ex art. 129 c.p.c. circa gli elementi di fatto su cui la pena era stata
concordata; b) l’applicazione della confisca dei beni in sequestro preventivo.
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12.000 avrebbero costituito il prezzo di acquisto dello stupefacente, così come

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe
nulla, ai sensi dell’art. 606 lettera e) c.p.p.
Il rilievo è inammissibile, poiché il vizio denunciato non risulta dal testo del
provvedimento impugnato che ha illustrato, con ampia ed esaustiva motivazione,
sia l’inesistenza dei presupposti per il proscioglimento del Mengardo sia la

responsabilità è immanente alla valutazione della predetta inesistenza.

2.Mediante il secondo motivo, il Mengardo denuncia inosservanza ed erronea
applicazione degli artt. 321 comma 2° c.p.p., 240 c.p., 12 sexies DL 306/92 e
mancanza di motivazione.
2.1.Afferma all’uopo che, con riguardo alla confisca di C 43.500 appartenenti
a Sarto Marina, il primo giudice non avrebbe dimostrato la derivazione causale
della somma dalla condotta dell’agente, reputando arbitrarie le dichiarazioni della
stessa in sede di indagini preliminari, riguardanti la provenienza dell’importo dal
risarcimento del danno riscosso nel 2002, a seguito del decesso del marito per un
infortunio sul lavoro. Secondo la prospettazione difensiva, l’iniziale somma di C
138.413,70 sarebbe stata ridotta da una serie di successivi prelievi in contanti,
documentati in atti, per un totale di C 99.629,14, tanto più che la somma residua
sarebbe stata rinvenuta in luogo diverso da quello contenente l’ammontare di C
110.000 del Mengardo e da subito indicato come a lui appartenente dalla stessa
Sarto.
2.2.Aggiunge il ricorrente, con riguardo alla confisca dello scooter Yamaha,
targato DX88302, che vi sarebbe stata la prova della legittima provenienza del
motociclo, acquistato a seguito del ricevimento, fra il settembre ed il novembre
2011, di C 11.000 complessivi, a titolo di risarcimento per un incidente stradale
occorsogli il 5 marzo 2001. Da ciò la dimostrazione della capacità economica di
provenienza legittima del mezzo del valore di C 7.510,00, pagato in parte con
l’importo di €2.490,00 ed in parte con la permuta di altro scooter Yamaha, targato
DV07894, appartenente alla convivente Bruscaglin, del quale era stata parimenti
dimostrata la legittimità dell’acquisto, attraverso la documentazione relativa
all’attività lavorativa svolta, allo stipendio mensile di C 1.200,00 ed al saldo attivo
di conto corrente. E, del resto, il primo giudice non avrebbe rinvenuto una
sproporzione tra il valore dello scooter sequestrato al Mengardo e la capacità
economica dello stesso in quel momento.
2.3.Sostiene ancora, con riguardo alla confisca dell’autovettura W Golf targata
ER952F3 (intestata al padre Valerio) e dell’autovettura targata EJ843DP (intestata
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correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, e d’altronde, la prova della

alla Bruscaglin), che, quanto alla prima (prezzo C 29.000), l’importo sarebbe stato
corrisposto in parte con un assegno circolare ed in parte con un finanziamento
della casa costruttrice, da rimborsare con il conto corrente paterno. In tal modo,
sarebbe stata dimostrata la capacità economica di provenienza legittima
(considerato il reddito annuo imponibile ed il saldo attivo sul conto corrente).
Peraltro il Tribunale non avrebbe spiegato perché la provvista costituente la riserva
del conto sarebbe dovuta derivare da illeciti ed ingenti guadagni del traffico di
stupefacenti, considerata la pensione percepita ed il provento degli affitti di alcuni

pagamento di C 23.000 sarebbe stato adeguatamente dimostrato mediante il
versamento di un assegno circolare di C 7.000,00, versato sul di lei conto dal padre
del Mengardo, e mediante un bonifico bancario di C 15.000 eseguito dallo stesso
imputato. A sua volta, tale somma sarebbe derivata dalla vendita il 13 novembre
2012 dell’autovettura Smart per l’importo di C 13.750 e dalle somme ricevute a
seguito dell’incidente stradale citato. A fronte di tali riscontri, il primo giudice non
avrebbe provato che i soldi in questione fossero frutto di un’attività illecita,
incorrendo così nel vizio di mancanza di motivazione in relazione alle risultanze
processuali e nella violazione dell’art. 12 sexies D.L. 306/92.
2.4.Da ultimo, il ricorrente contesta la confisca dell’importo di C 7.200,00,
priva di elementi motivazionali volti a dimostrare che la somma in oggetto sarebbe
stata, in tutto o in parte, profitto dell’attività criminosa contestata in concreto al
Mengardo. Sarebbe quindi mancato il vincolo di diretta pertinenzialità delle somme
sequestrate con i reati addebitati, anche perché la suddetta somma sarebbe stata
sequestrata a distanza di 20 giorni dall’arresto dell’imputato e la Sarto avrebbe
dimostrato la diretta, personale ed esclusiva disponibilità di somme dì denaro di
provenienza lecita.
2.5.Nella memoria difensiva depositata il 15 giugno 2015, il Mengardo ha fatto
rilevare che, con sentenza 9 aprile 2014, questa stessa Sezione ha annullato con
rinvio l’ordinanza 29.10.2013 del Tribunale del Riesame di Venezia, che aveva
confermato il sequestro preventivo delle somme di denaro sequestrate e dello
scooter Yamaha, oggetto di confisca a seguito della sentenza oggi impugnata.
3.1 rilievi contenuti nel predetto motivo sono fondati, per quanto di ragione.
3.1. Occorre premettere che la confisca prevista dall’art. 12 sexies del D.L. 8
giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, ha struttura e
presupposti diversi da quella di cui all’art. 240 c.p., in quanto, mentre per
quest’ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo
reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che sì stabilisce tra un
patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata
condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell’articolo

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immobili di proprietà. Anche quanto al veicolo intestato alla Bruscaglin, il

citato [Sez. 6, Sentenza n.26832 del 24/03/2015 Cc. (dep. 25/06/2015) Rv.
263931].
Nella specie, il GIP di Padova ha applicato la confisca ex art. 240 c.p. per lo
scooter e per il denaro, l’uno quale mezzo utilizzato per trasportare lo stupefacente
e l’altro quale prezzo e provento di reato, mentre ha disposto la confisca ex art.
12 sexies d.l. 306/92 a tutti i beni già oggetto di sequestro preventivo, diversi
dallo stupefacente.
3.2.Con riguardo alla confisca dell’importo di C 43.500, rinvenuto a casa di

ha pregio, sia perché quest’ultimo provvedimento è stato poi annullato da questa
Corte (sentenza n. 42870 del 2014), che ha rilevato, fra l’altro “non è in alcun
modo provato il nesso di pertinenzialità che deve sussistere fra il denaro in
sequestro e il reato contestato, sia con riguardo all’altro importo di Euro 420,00
trovato sulla persona del Mengardo, sia, a maggior ragione, con riguardo alle
somme rinvenute nell’appartamento di Sardo Marina in sede di perquisizione
domiciliare, quella di Euro 110,000,00 e quella di Euro 45,300,00 rinvenute in due
separate casseforti poste nel garage dell’abitazione”,

sia perché in tema di

patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi
all’applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che
dispone l’ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell’art. 12 sexies D.L.
8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, ha l’obbligo
di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni
eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati,
sia sull’esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito
dell’imputato o la sua effettiva attività economica (Sez. III n.14605 del
24/03/2015, dep. 10/04/2015 Rv.263118; Sez. 11 n. 3247 del 18/09/2013, dep.
23 gennaio 2014 Rv. 258546). E la sentenza impugnata non dà alcuna contezza
delle giustificazioni fornite dalla Sarto circa il possesso della predetta somma,
anche alla luce della documentazione bancaria prodotta, che renderebbe
verosimile la detenzione di un residuo di tal fatta rispetto all’originaria liquidazione
del risarcimento danni a seguito del decesso del marito.
3.3. Diversa è la situazione dell’ulteriore somma di C 7.200,00, confiscata
non sugli stessi presupposti della somma precedente, ma perché, dichiaratamente,
prezzo e provento del reato. Per essa il Mengardo non ha fornito plausibili
spiegazioni circa la provenienza, come correttamente affermato dal GUP.
3.4. Quanto alla confisca dello scooter TMax, è pur vero che, con la
ricordata pronunzia n. 42870 del 2014, questa Corte aveva affermato che “Nel
caso in esame, non è stata accertata una sproporzione fra il valore del veicolo di
proprietà del Mengardo e la sue capacità economiche essendo stato dall’indagato
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Sarto Marina, il richiamo per relationem all’ordinanza del Tribunale di Venezia non

documentato che il motociclo è stato acquistato con somme (Euro 11.000,00)
pervenutegli a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza di sinistro
stradale, depositate su conto corrente appositamente acceso presso la CARIGE,
da cui ha poi prelevato le somme necessario all’acquisto del motociclo dopo aver
dato in permuta altro in suo possesso”. Sennonché, mentre la predetta decisione
è riferita all’insussistenza degli elementi di cui all’art. 12 sexies d.l. n. 306/92 (e
dunque riguardava esclusivamente il profilo cautelare), la confisca del Tribunale di
Padova sul motociclo è intervenuta ai sensi dell’art. 240 c.p., preso atto che lo

sub a). Di conseguenza, nessun bisogno aveva il Tribunale di argomentare sulla
legittima provenienza del veicolo, sostenuta invece dall’imputato, sulla scorta di
apposita documentazione, e neppure di individuare una particolare sproporzione
fra il valore del motociclo e la capacità economica dell’imputato.
3.5.Invece, con riguardo alla confisca dell’autovettura Golf targata ER952EI e
dell’autovettura Mini targata E3843DP, è stato autorevolmente affermato che “in
tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, quando il
bene è formalmente intestato a terzi, pur se prossimi congiunti dell’indagato non
opera alcuna presunzione di intestazione fittizia, ma incombe sul pubblico
ministero l’onere di dimostrare situazioni da cui desumere concretamente
l’esistenza di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del
cespite” (Sez. III n.14605 del 24/3/2015 Cc. dep. 10/04/2015 Rv. 263118). Il
principio vale a maggior ragione per il giudice che deve motivare in ordine alla
riconducibilità del cespite alla disponibilità dell’imputato ed alla sua sfera di
interesse economico. Nel caso di specie, il Tribunale, di fronte al fatto che sia il
padre dell’imputato, Valerio Mengardo (titolare della Golf), sia Miriam Bruscaglin
(proprietaria della Mini) avevano fornito credibili spiegazioni in ordine alla
provenienza lecita delle somme utilizzate per l’acquisto delle rispettive
autovetture, ha omesso di confutare nel dettaglio tali argomentazioni.
4.In definitiva, il ricorso va respinto con riguardo alla somma di C 7.200 ed al
motociclo TMax, mentre deve procedersi all’annullamento con rinvio,
limitatamente alla confisca della somma di C 43.500 e delle autovetture.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di C
43.500 (quarantatremilacinquecento) e delle autovetture e dispone trasmettersi
gli atti al Tribunale di Padova.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 06/11/2015

scooter era servito a trasportare la sostanza stupefacente (come da imputazione

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