Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49992 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49992 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIRIELEISON FRANCESCO N. IL 11/06/1962
avverso la sentenza n. 1816/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
26/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 11/10/2013

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Va anzitutto rilevato che eventuali permessi in sanatoria avrebbero dovuto essere prodotti
dall’interessato in questa sede non rendendosi possibile alcuna attività istruttoria.
Nel merito della questione la contestazione è duplice riguardando sia la realizzazione della
tettoia, sia il locale interno.
Ora è anzitutto pacifico nella giurisprudenza della corte che integra il reato di cui all’art. 44,
comma primo, lett. b). d.P.R. n. 38 del 2001 la realizzazione, in mancanza del preventivo
rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di copertura di un manufatto, rappresentando
la realizzazione di essa un ampliamento dell’edificio per il quale non è sufficiente la semplice
D.I.A. (ex multis Sez. 3, n. 21351 del 06/05/2010 Rv. 247628).
E, dunque, già per tale aspetto si sarebbe comunque reso necessario il rilascio del permesso di
costruire.
Ma, anche con riferimento alla realizzazione del garage, vi sono anche ulteriori aspetti da
considerare.
Va al riguardo tenuto conto dell’unitarietà dell’intervento contestato che ha riguardato sia il
locale che la tettoia. La valutazione sul punto, siccome attinente al merito, non può essere
oggetto di sindacato in questa sede.
Ciò posto, non si può non tenere conto di quanto affermato da questa Corte in altre occasioni
e, cioè, che, la realizzazione, unitamente ad un garage interrato, di un insieme ulteriore di
opere ad esso accessorie non è soggetta a denuncia di inizio attività, ma necessita di permesso
di costruire, in quanto la previsione derogatoria che consente la realizzazione di parcheggi in
base a semplice d.i.a. (art. 9, comma secondo, L. 24 marzo 1989, n. 122), attesa la natura
“speciale”, è riferibile ai soli tipi di opere espressamente considerate ed è insuscettibile di
estensione analogica (Sez. 3, n. 28840 del 09/07/2008 Rv. 240836).
Quanto alla prescrizione, la stessa è certamente maturata dopo la decisione di appello.
Alcun rilievo può assumere la circostanza che la motivazione sia stata depositata nelle more
posto che il giudice a quo si era comunque spogliato del potere decisorio dopo la lettura del
dispositivo.
Ciò posto si deve rilevare che la prescrizione maturata successivamente alla decisione di
appello, come costantemente affermato da questa Corte, non rileva se il ricorso è
inammissibile né il ricorso stesso può essere proposto al fine di far valere unicamente la
prescrizione.
In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite puntualizzando che l’inammissibilità del
ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di
un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare
le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32 del
22/11/2000 Rv. 217266) e che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente
per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua
presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio
della specificità dei motivi enunciato nell’art.581, lett.c) cod. proc.pen. ed esula dai casi in

Chirieleison Francesco propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la
quale la corte di appello di Messina ha confermato quella resa dal tribunale della medesima
città che, in data 22 ottobre 2010, lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui
all’articolo 44 lettera b) d.p.r. 380/01.
La contestazione riguardava la realizzazione di un locale interno di altezza di 2 m, 40 circa e di
una tettoia di metri in 9 x 5,50 con un’altezza variabile da m. 2,95 a 3,50.
Citando giurisprudenza di questa corte, i giudici di appello, pur rilevando che di fatto l’unità
immobiliare realizzata era stata destinata alla funzione di garage, escludevano la natura
pertinenziale del manufatto trattandosi di immobile non ubicato nel sottosuolo dell’immobile
già esistente o in area condominiale.
Il ricorrente, eccepisce in questa sede la prescrizione del reato antecedente al deposito della
sentenza impugnata, posto che il reato risulta accertato in data 5 aprile 2007; evidenzia altresì
che nelle more del deposito della sentenza la commissione edilizia del comune ha approvato il
progetto in sanatoria di cui si chiede l’acquisizione della relativa documentazione presso il
competente ufficio comunale. Eccepisce infine la genericità e l’apparenza della motivazione
assumendo che il locale realizzato è un garage cui in ragione della destinazione e della
localizzazione (accanto all’abitazione) non può essere disconosciuta la natura pertinenziale.

relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 dello stesso codice.( Sez. U,
Sentenza n. 33542 del 27/06/2001 Rv. 219531).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 11.10.2013

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