Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49991 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49991 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRESSELLO ANTONIO N. IL 08/10/1943
avverso la sentenza n. 5455/2001 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 11/10/2013

I.

Con sentenza in data 3/5/2012 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del
29/11/2010 del Tribunale di Velletri con cui il Sig. Antonio PRESSELLO è stato condannato,
previa dichiarazione di estinzione dei restanti reati per prescrizione, in relazione al reato
previsto dagli artt.76 del d.P.R. n.445 del 2000 e 483 cod. pen., commesso 1’11/1/2005.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta la mancata dichiarazione di
prescrizione del reato.

Alla inammissibilità originaria del ricorso consegue la non rilevanza in questa sede
dell’avvenuta maturazione dei termini massimi di prescrizione del reato in epoca successiva
alla sentenza impugnata, nonché in epoca anteriore alla sentenza di appello nei casi in cui la
prescrizione stessa non sia stata dedotta in quella sede e non sia stata rilevata (Sez.Un., n.32
del 22 novembre-22 dicembre 2000, rv 217266; n.33542 del 27 giugno-11 settembre 2001, rv
219531; n.23428 del 22 marzo-22 giugno 2005, rv 231164).
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così de o in Roma il 11/10/2013.

Il reato non era certamente prescritto alla data della pronuncia di appello avvenuta entro il
termine massimo di sette anni e sei mesi dall’inizio di decorrenza; termine che sarebbe
maturato il giorno 11 luglio 2012. La sentenza ha, dunque, correttamente pronunciato e il
motivo di ricorso è manifestamente infondato.

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