Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49990 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49990 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: .
TROFINO NICOLA N. IL 23/01/1958
avverso la sentenza n. 117/2006 TRIBUNALE di VASTO, del
15/11/2007
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/10/2013

1) Con sentenza del 15.11.2007 il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica,
condannava Trofino Nicola alla pena di euro 800,00 di ammenda per il reato di cui
alrart.16 DPR 164/56.
Proponeva appello il Trofino, a mezzo del difensore, deducendo la nullità della sentenza
stante la mancanza della condizione di proseguibilità dell’azione penale e per erronea o
falsa applicazione della legge penale ed infine eccependo restinzione del reato per
prescrizione.
Essendo la sentenza inappellabile (art.593 co.3 c.p.p.), gli atti venivano trasmessi a
questa Corte a norma delrart.568 co.5 c.p.p.
2) Il ricorso (così qualificata rimpugnazione) èmanifestamente infondato.
2.1) In ordine al primo motivo, a norma delrart.21 D.L.vo 19 dicembre 1994 n.758
“quando risulta radempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il
contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una
somma pari al quarto del massimo delrammenda stabilita per la contravvenzione
commessce (comma 2). Cart.24 b.L.vo cit. stabilisce poi che la contravvenzione si
estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di
vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dalrart.21 comma 2`.
Il disposto legislativo è quindi chiarissimo: per aversi reffetto estintivo, è necessario
che si verifichino entrambe le condizioni e cicè reliminazione delle violazioni ed il
pagamento della sanzione nei termini prescritti. M sono consentiti ritardi, essendo
tassativo il rispetto dei termini imposti, tant’è che in caso di mancato rispetto va
trasmessa al P.M. la notizia di reato (Quando risulta rinadempimento alla prescrizione,
l’organo di vigilanza ne c& comunicazione al pubblico ministero ed al contravventore
entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizioni’ -ort.21
comma 3).
La giurisprudenza di questa Corte è, del resto, assolutamente pacifica, nel ritenere
che “..il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte
dall’organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della
sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni. Il mancato rispetto anche di una
sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell’effetto estintivo, a nulla
rilevando che la previsione del termine per il pagamento non sia accompagnata da una
esplicita sanzione di decadenza, atteso che la sua mancata previsione discende dalla
natura delal stessa di precondizione negativa dell’azione penali’ (cfr.ex multis
Cass.pen.sez.3, 31 .3.2005 n.12294; conf.Cass.sez.3 n.21696 del 5.4.2007).
2.2) Il ricorrente non tiene conto che il verbale di accertamento del 18.9.2003 era
stato notificato, mediante consegna, in data 20.9.2003 (cfr. annotazione in calce,
sottoscritta dall’imputato) e che esso conteneva l’espresso avvertimento che era
ammesso il pagamento, in via amministrativa , nel termine di trenta giorni; che a tale
pagamento il Trofino non aveva provveduto; che infine le prescrizioni impartite erano

OSSERVA

state eliminate solo in parte
(cfr. comunicazione 16.12.2013, richiamata dal
Tribunale).
Il secondo motivoègenerico e, comunque, il Tribunale ha adeguatamente argomentato
in ordine alla sussistenza delle violazioni contestate ed in particolare in relazione alla
mancata disposizione del piano operativo di sicurezza.
Infine, al momento della emissione della sentenza (15.11.2007), non era certo
maturato il termine di prescrizione, essendo stato il reato accertato in data
18.9.2003.
La manifesta infondatezza del ricorso preclude, poi, ogni possibili tt di dichiarare la
prescrizione maturata successivamente.
2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi delrart.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nondé al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma nuo.2m3

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