Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49989 del 11/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49989 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCANDiGLIA CALOGERO N. IL 10/01/1958
avverso la sentenza n. 4860/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;
Data Udienza: 11/10/2013
Con sentenza in data 14/2/2013 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del
13/7/2010 del Tribunale di Sciacca con cui il Sig. Calogero SCANDIGLIA è stato condannato
in relazione al reato previsto dagli artt.81 e 110 cod. pen. e 44, lett.c), del d.P.R. 6 giugno
2001, n.380, 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, accertato il 30/4/2008.
Incontestabile appare la constatazione che in un’area vincolata perché rientrante nella fascia di
rispetto dalla battigia sussiste una radicale differenza, quanto ad impatto e rimovibilità
dell’opera, tra una costruzione in legno infissa sul terreno e una costruzione in legno che poggi
su una base in cemento armato, base che per le sue stesse caratteristiche non può definirsi né
rimovibile né di minimo impatto. La circostanza che il ricorrente non abbia indicato la reale
situazione di fatto nell’istanza e ottenuto le autorizzazioni sul falso presupposto della
realizzazione di opera in solo materiale legnoso ha comportato una sostanziale non
corrispondenza fra permessi e autorizzazioni, da un lato, e quanto realizzato, dall’altro. Né
rileva, a questo propositivo, che la gettata in cemento armato preesistesse, posto che tale
manufatto assume rilievo ai fini della presente decisione solo in quanto utilizzato per edificare
l’opera e in quanto in essa inglobato. Conclusivamente non si ravvisano nella sentenza
impugnata né ipotesi di travisamento della prova né vizi ermeneutici o logici.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso
oma il 11/10/2013.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta vizio di motivazione ai
sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. essendo la Corte di appello incorsa in travisamento
del fatto.