Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49987 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49987 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IONESCU VIRGIL N. IL 15/01/1968
avverso la sentenza n. 2234/2010 TRIBUNALE di VERONA, del
19/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/10/2013

1) Con sentenza del 19.10.2011 il Tribunale dì Verona, in composizione monocratica,
condannava Ionescu Virgil, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, alla pena di euro 300,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 71 e 64
DPR 380/01 (capo a) e 72 DPR 380/01 (capo b), unificati sotto il vincolo della
continuazione.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato, chiedendo
l’assoluzione del suo assistito ed in subordine la riduzione della pena, con i benefici di
legge.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art.593 comma 3 c.p.p.), l’appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli
atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma V c.p.p.
2) Rileva la Corte che l’avv.&iacomo Riccardo Piazzi, sottoscrittore del ricorso, non
risulta iscritto nell’albo speciale di cui all’art.613 c.p.p.
A nulla rileva che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo cui il
ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in
ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente
qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di
impugnazione” (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Roma, 11.10.2013

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