Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49984 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 49984 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
BELLAZZI Daniela, nata a Trezzo sull’Adda (Mi) il 23 agosto 1960;

avverso la sentenza n. 7037 della Corte di appello di Milano del 6 novembre 2013;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alberto CARDINO,
il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

sentito, altresì, per la ricorrente, l’avv. Edoardo FUMAGALLI del foro di Lecco, il
quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso
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Data Udienza: 12/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Adita dal Procuratore generale di Milano, la Corte di appello di tale città
ha integralmente riformato la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva
mandato assolta, per carenza dell’elemento soggettivo, Bellazzi Daniela, nella
qualità di legale rappresentante della Omer Trading Srl, dal reato di cui
all’art. 10-bis del dlgs n. 74 del 2000.
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure la Corte di

ritenute certificate fosse stata una scelta della detta imprenditrice la quale
aveva preferito, nella difficoltà finanziaria in cui si trovava la ditta da lei
gestita, procedere al pagamento degli stipendi dei dipendenti ovvero al
pagamento di alcuni fornitori piuttosto che versare all’Erario le trattenute
fiscali operate in qualità di sostituto di imposta.
Per tali motivi ha ritenuto la sua penale responsabilità per il reato a lei
ascritto, condannandola alla pena di giustizia.
Ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore la Bellazzi,
deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta ricorrenza
dell’elemento soggettivo. In specie la difesa della ricorrente ha sostenuto che
la condotta della imputata fosse scriminata dal fatto che la stessa avesse
agito costretta dallo stato di necessità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, essendo risultato manifestamente infondato il motivo posto a
suo sostegno, deve essere dichiarato inammissibile.
In più occasioni, infatti, questa Corte ha precisato che, in tema di
omesso versamento di ritenute fiscali certificate, la colpevolezza del sostituto
di imposta non può ritenersi esclusa sulla sola base di una crisi di liquidità
che attanagliava la impresa da lui gestita al momento in cui egli avrebbe
dovuto riversare all’Erario le somme trattenute sui compensi erogati ai propri
collaboratori.
Sola condizione che potrebbe consentire l’allegazione di tale situazione
quale fattore liberatorio della penale responsabilità è stata ravvisata dalla
giurisprudenza di questa Corte, premessa la riconducibilità della crisi
finanziaria a fattori che sfuggono al suo dominio finalistico (Corte di
cassazione, Sezione III penale, 25 febbraio 2015, n. 8352) e non ad una
male gestio della impresa imputabile al soggetto agente, è costituita dalla
dimostrazione che la situazione di crisi non possa essere altrimenti
fronteggiata con misure idonee da valutarsi caso per caso, anche incidenti
sul patrimonio personale dell’imprenditore (Corte di cassazione, Sezione III

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appello ha ritenuto che l’omesso versamento da parte della prevenuta delle

penale, 15 maggio 2014, n. 20266; idem Sezione III penale, 4 febbraio
2014, n. 5467).
Nel caso in questione la ricorrente non ha neppure tentato di indicare
l’esistenza di iniziative da lei poste in essere onde fronteggiare la dedotta
crisi finanziaria, sicché in maniera del tutto coerente con la consolidata
interpretazione normativa la Corte territoriale milanese ne ha affermato la
penale responsabilità rispetto al reato a lei contestato.

Bellazzi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della

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