Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49982 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49982 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIORENZA FRANCESCO N. IL 27/03/1973
i M LUCA.,
avverso la sentenza n. 4/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/10/2013

OSSERVA
1) Con sentenza dell’8.11.2012 la Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto,
confermava la sentenza del Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, con la
quale Fiorenza Francesco, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, era stato condannato alla pena (sospesa a termini e condizioni di legge) di
mesi 1 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui all’art.2 co.1 bis
L.638/83 ascritto.
Ricorre per cassazione il Fiorenza, a mezzo del difensore, denunciando la mancanza o
manifesta illogicità della motivazione.
2) Il ricorso è generico perché non adempie all’onere di indicare in modo specifico le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento (art.581
lett.c) c.p.p), e, per di più, prescinde completamente dal tessuto argomentativo della
sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha, invero, motivato adeguatamente in ordine alle doglianze
contenute nell’atto di appello quanto alla effettiva corresponsione delle retribuzioni,
alle difficoltà finanziarie dell’azienda ed al trattamento sanzionatorio.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.591 comma 1
lett.c) c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
3.1)Va solo aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di
dichiarare la prescrizione maturata dopo l’emissione della sentenza impugnata.
Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo
sent.n.23428/2005-Bracale). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti
decisioni, ha enunciato il condivisibile principio che l’intervenuta formazione del
giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido
perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art.591 comma 1, con
eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art.606 comma 3),
precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente
maturata sia di rilevarla d’ufficio. L’intrinseca incapacità dell’atto invalido di accedere
davanti al giudice dell’impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab
instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di
assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico,
divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti
per essersi già formato il giudicato sostanziale”.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma 1’11.10.2013 ‘ oFPOSITATA1

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