Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49981 del 11/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49981 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARRIERI PIETRO N. IL 19/10/1954
avverso la sentenza n. 760/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
24/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;
Data Udienza: 11/10/2013
Con sentenza in data 24/9/2012 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del
21/10/2011 del Tribunale di Brindisi con cui il Sig. Pietro CARRIERI è stato condannato in
relazione al reato previsto dagli artt.81 cod. pen. e 2, comma 1, del d.l. 12 settembre 1983,
n.463 convertito in I. 11 novembre 1983, n.638 e successive modifiche, commesso per tutte le
mensilità 2005 e per quelle da marzo 2006 ad agosto 2007.
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto col ricorso, non si è in presenza di
una impropria “inversione dell’onere della prova”. La circostanza che il titolare di una impresa
comunichi all’ente, attraverso la dichiarazione annuale e i relativi modelli, quali sono gli importi
delle retribuzioni versate e gli importi delle relative ritenute costituisce elemento avente chiara
valenza probatoria, certamente non decisiva ma tale da fondare anche sul piano logico l’ipotesi
di sussistenza del reato. La circostanza che in presenza di tale documentazione la persona
indagata non abbia inteso o potuto fornire prove del mancato pagamento delle retribuzione è
stata correttamente valutata dai giudici di merito nel quadro delle regole di valutazione della
prova fissate dall’art.192 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/10/2013.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta errata applicazione di legge
ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc.
pen. per difetto della prova del pagamento delle retribuzioni.