Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49978 del 11/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49978 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARROZZO COSIMA N. IL 04/07/1933
avverso la sentenza n. 1946/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 11/10/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Lecce ha
confermato il decisum di prime cure, con cui Cosima Carrozzo era stata
riconosciuta responsabile del reato ex art. 44, lett. b), d.P.R. 380/01, e di
violazione alla normativa sulle edificicazioni in c.a., per avere realizzato,
pannelli di policarbonato, con altezza di circa metri 3, applicata su telaio
di metallo, fissato in maniera stabile al suolo; il Tribunale aveva
condannato, quindi, la prevenuta alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo violazione di legge, travisamento del fatto, vizio di
motivazione, visto che quanto ascritto alla Carrozzo non costituisce reato;
la pena è stata inflitta in misura eccessiva e, in ogni caso, andava accolta
la richiesta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, nel ritenere concretizzati i reati
contestati e la ascrivibilità di essi in capo alla prevenuta;
-che l’opera edificata, come a giusta ragione evidenziato dal decidente,
non può rientrare tra quelle previste dall’art. 6, co. 2, lett. c), d.P.R.
380/01, richiamato dalla difesa, in quanto detta disposizione riguarda
solo le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che
abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro
edificato: nella specie trattasi invece di opere avulse da quelle finalità ed
eseguite in pieno centro abitato, senz’altro prive di ogni profilo di
precarietà;
-che, del pari, manifestamente infondato è da ritenere il secondo motivo
di annullamento, con cui si contesta la quantificazione del trattamento
sanzionatorio e la mancata conversione della pena detentiva in

in difetto di titolo abilitativo, una tettoia di mq. 21,50, costituita da

pecuniaria, rilevato come sul punto la Corte di merito abbia
esaustivamente argomentato con l’evidenziare la gravità del fatto e la
negativa personalità dell’imputata, evincibile dai precedenti penali
gravanti sulla stessa, dei quali uno specifico;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma 1’11/10/2013.

P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA