Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49978 del 02/12/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 49978 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO GIUSEPPE N. IL 22/05/1955
avverso l’ordinanza n. 91/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
09/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/~e le conclusioni del PG Dott. O ,tc,” Ce.

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Data Udienza: 02/12/2015

Rilevato in fatto

1. Con ordinanza in data 9 dicembre 2014 il Tribunale di Napoli, pronunciando quale
giudice dell’esecuzione, respingeva l’incidente proposto da Giuseppe Esposito, volto ad
ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione della pena della multa inflitta,
congiuntamente alla pena detentiva di anni otto di reclusione, dalla Corte di Appello di Napoli

1.1 A fondamento della decisione rilevava che il condannato era recidivo qualificato,
sicchè, a norma dell’art. 172 cod. pen., la prescrizione non opera e che comunque, quando è
inflitta pena congiunta, l’estinzione delle pene di entrambe le specie è soggetta al termine
previsto per la reclusione, che nel caso di specie è stata espiata, sicchè durante il relativo
periodo il termine non era decorso, essendo iniziato a decorrere soltanto dal momento di
cessazione della detenzione.
2.11 condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia,
col quale denuncia violazione di legge per avere il Tribunale rilevato la causa ostativa della
prescrizione costituita dalla recidiva qualificata, che nel caso non era stata mai contestata e
ritenuta in sentenza. Inoltre, la soluzione esposta nell’ordinanza è frutto di interpretazione
priva di aggancio normativa, che non riconosce cause di sospensione o interruzione del corso
della prescrizione della pena; poiché nel caso di specie, il ricorrente ha iniziato ad espiare pena
detentiva in data 18/9/1098 sino al 6/12/2003, la pena pecuniaria si è prescritta alla data del
15/11/2011.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, dr. Oscar Cedrangolo, ha chiesto il rigetto
del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso va qualificato come opposizione.
1. Il combinato disposto degli artt. 676 cod.proc.pen., comma 1 e 667 cod.proc.pen.,
comma 4, stabilisce l’adozione da parte del giudice dell’esecuzione dei provvedimenti nelle
materie previste dalla prima disposizione, compresa quindi quella dell’estinzione della pena ai
sensi dell’art. 172 cod. pen., senza formalità, ossia in assenza della fissazione dell’udienza di
comparizione delle parti ed all’esito del procedimento “de plano” e che la contestazione di tali
provvedimenti possa proporsi da parte degli interessati mediante opposizione davanti allo
stesso giudice, tenuto a procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666
cod.proc.pen., previa fissazione dell’udienza.
1.1 Tali conclusioni non sono suscettibili di mutare nel caso in cui il giudice investito
della richiesta abbia provveduto all’esito dell’udienza camerale, quindi previa instaurazione del
contraddittorio tra le parti„ atteso che anche in questo caso sussiste l’esigenza per l’interessato

in data 24/10/1994, irrevocabile il 15/11/1995.

di fruire di un secondo grado di merito, nel quale dedurre ed ottenere la delibazione da un
giudice dotato di pieni poteri cognitivi, diverso quindi da quello di legittimità, delle sue censure
in un contesto di riesame de provvedimento contestato.
1.2 A questi principi, cui questa Corte ritiene di aderire, il ricorrente non si è attenuto,
sicchè, qualificata la sua impugnazione quale opposizione nella ricorrenza dei requisiti per
definirla tale, va disposta, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la trasmissione
degli atti al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, per il giudizio di

P. Q. M.

riqualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2015.

opposizione in base al combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e art. 666 cod. proc. pen..

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