Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49976 del 11/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49976 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTALTO MICHELE N. IL 02/01/1950
avverso la sentenza n. 316/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
11/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 11/10/2013

Sostiene in questa sede il ricorrente l’insussistenza del reato, l’erronea valutazione degli
elementi di prova e l’eccessività della pena affermando, in particolare, in relazione ai primi due
motivi, che il cane era fuggito dall’abitazione e quindi non era stato mai abbandonato, che era
dotato di microchip e che il mancato ritiro non valeva a rappresentare violazione del reato
contestato.
Il ricorso è inammissibile in quanto sostanzialmente reiterativo dei motivi di appello cui la corte
di merito aveva correttamente risposto per un verso sottolineando che le giustificazioni fornite
dall’imputato erano contraddette dagli atti e, per altro verso, diminuendo la pena inflitta.
Né in questa sede è possibile in presenza di adeguata motivazione porre in discussione il
merito della decisione, così come fatto dal ricorrente essendo le censure al riguardo estranee
al giudizio di legittimità.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 11.10.2013

Montalto Michele propone ricorso per cassazione avversò la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del tribunale di PS che aveva
dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’articolo 727 del codice penale, ha ridotto
ammessi quattro la pena dell’arresto.
il ricorrente risulta essere stato condannato per aver abbandonato il proprio cane e per non
avere provveduto neanche ritirarlo nonostante la modifica di ritrovamento dell’intimazione da
parte del comune.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA