Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49975 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49975 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAOLINO FILOMENA N. IL 14/08/1934
avverso la sentenza n. 421/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
27/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

F

u

Data Udienza: 11/10/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Salerno ha
confermato il decisum di prime cure, con cui Filomena Paolino era stata
riconosciuta responsabile del reato ex artt. 81. cpv cod.pen., 2, co. 1, L.
638/83, per avere, quale titolare di azienda, omesso di versare all’INPS le
dipendenti per
per il periodo agosto, settembre e novembre 2006, peift.r un
importo pari a euro 2932; il Tribunale condannava, quindi, la prevenuta
alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo nullità della sentenza per violazione degli artt. 521, co. 2, e
522 cod.proc.pen., in quanto il giudice riconduce l’omissione alla attività
di impresa relativa alla “Paolino & Figlio Pulipol”, laddove nella
imputazione nulla è specificato sulla qualità dell’imputata, se titolare di
ditta in proprio, ovvero quale rappresentante legale della società;
violazione dell’art. 2, co. 1 bis, L. 638/83, non essendo stata accertata,
con il dovuto rigore, la circostanza dell’avvenuta notificazione
all’imputata del verbale di contestazione; ingiustificato diniego delle
attenuanti generiche;
-che l’impugnazione è inammissibile, in quanto aspecifica, poichè con la
stessa si ripropongono, sic et simpliciter, le identiche doglianze formulate
con i motivi di appello: la mancanza di specificità del motivo, invero, deve

ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei propri

essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza
cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, co. 1,
lett. c), cod.proc.pen., alla inammissibilità ( ex multis Cass. 3/5/2000, n.
51.91);
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

i

d–

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma 1’11/10/2013.

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