Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49974 del 11/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49974 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARINO PATRIZIA N. IL 18/04/1966
avverso la sentenza n. 1239/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Data Udienza: 11/10/2013
Marino Patrizia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il
tribunale di Napoli ha applicato nei suoi confronti la pena concordata con il PM ex art 444 cpp
per il reato di cui all’articolo 10 di LGS 74/2000 e 81 cod pen. dolendosi della omessa
concessione della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione della
condanna.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1600.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1500.
Così deciso, il giorno 11.10.2013
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Non risulta, infatti, essere stata
oggetto dell’accordo la concessione dei benefici né esservi stata subordinazione del consenso
all’applicazione di essi da parte della ricorrente e, pertanto, rientrando nella valutazione
discrezionale del giudice l’applicazione degli stessi, non si può far luogo in questa sede a
censure in relazione alla mancata applicazione di tali benefici.