Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49970 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 49970 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BURZÌ CLEMENTINA, nata il 30/09/1951
avverso l ‘ordinanza n. 597/2014 TRIBUNALE LIBERTÀ di REGGIO
CALABRIA del 03/07/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Gabriele
Mazzotta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per la ricorrente l ‘avv. Francesco Albanese, che ha chiesto
l ‘accoglimento dei motivi del ricorso.

Data Udienza: 19/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 luglio 2014 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito
ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta
avverso l’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, emessa il 23
maggio 2014 dal G.i.p. dello stesso Tribunale nei confronti di Burzì Clementina,
sottoposta a indagini per i reati di cui ai capi F) e H) della imputazione
provvisoria, e in particolare:

n. 152 del 1991, commesso in concorso con Crea Teodoro cl. 39, Crea Giuseppe
cl. 78, Alvaro Maria Grazia e Catanati Immacolata Maria (deceduta), per avere
Crea Giuseppe, attestando la qualifica di imprenditore agricolo senza che alla
stessa corrispondesse una effettiva attività di coltivazione della terra, Alvaro,
intestandosi la titolarità del conto corrente n. 51557 (già n. 151557) presso la
Banca Carime – filiale di Rizziconi, e l’indagata, oltre alla indicata Catanati,
mettendo a disposizione terreni nella loro titolarità per i quali Crea chiedeva e
otteneva i contributi quale comodatario, indotto in errore l’A.G.E.A. (Agenzia per
le erogazioni in agricoltura), così procurandosi un ingiusto profitto consistito
nella indebita erogazione dei contributi comunitari relativi al P.S.R. (Piano di
sviluppo rurale) e alla Domanda unica (o Pagamento unico) per un totale di euro
188.884,66, con pari danno per la Comunità Europea; con l’aggravante di avere
commesso il reato durante il tempo in cui Crea Giuseppe si era sottratto
volontariamente alla esecuzione dei provvedimenti restrittivi indicati nello stesso
capo di imputazione (ordinanze di custodia cautelare del 2 gennaio 2006 e del 2
luglio 2007 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria rispettivamente per i reati
di cui agli artt. 81, 110, 629, comma 2, in relazione all’art. 628, comma 3, n. 3,
cod. pen., e di cui all’art. 416-bis cod. pen.), e con le ulteriori aggravanti di
avere cagionato alla C.E.E. un danno patrimoniale di rilevante gravità e di avere
commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione e al fine di agevolare
l’attività della cosca mafiosa Crea;
– per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen.,

12-quinquies legge n. 356 del

1992 e 7 legge n. 203 del 1991, commesso in concorso con Crea Teodoro cl. 39
e Crea Marinella, per avere, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia
di misure di prevenzione patrimoniale, il primo, per il tramite e con il contributo
causale e consapevole dell’indagata, sua moglie, e della figlia Crea Marinella,
attribuito fittiziamente a ciascuna la titolarità di cespiti immobiliari e di conti
correnti, specificamente individuati e descritti, con l’aggravante di avere
commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione e al fine di agevolare
l’attività della cosca mafiosa Crea.

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– per il reato di cui agli artt. 81, 110, 640-bis, 61 n. 6 e 7 cod. pen., e 7 d.l.

2. Il Tribunale, dopo aver richiamato i principi di diritto regolanti il riesame
della misura cautelare e aver rilevato lo stretto collegamento e la
complementarietà tra il provvedimento restrittivo della libertà personale e
l’ordinanza che decide sul riesame, argomentava la decisione, ritenendo
l’infondatezza delle richieste difensive volte a contestare la sussistenza del
quadro indiziario e delle esigenze cautelari, per essere specifici e gravi gli
elementi indiziari circa la sussistenza delle fattispecie criminose oggetto di

cautelari.
2.1. La vicenda sottoposta a esame era inquadrata nel contesto di una
complessa attività di indagine coordinata dalla D.D.A. di Reggio Calabria e
condotta dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria e dal Commissariato di P.S. di
Gioia Tauro, descritta nelle informative del 2 febbraio e 7 aprile 2012 e nelle
note del 12 e 21 settembre 2012, e del 4 ottobre, 10 ottobre e 17 dicembre
2013, e nella emersa, attuale e perdurante operatività della cosca di
‘ndrangheta, nota come cosca Crea, di struttura familiare, sviluppatasi intorno
alla figura di Crea Teodoro cl. 39 e dei figli Giuseppe, latitante nell’ambito del
procedimento c.d. Toro, e Domenico, e dominante nel territorio di Rizziconi e
zone limitrofe, sul versante tirrenico della provincia di Reggio Calabria.
L’esistenza di detta cosca era stata giudiziariamente riconosciuta da plurime
sentenze definitive, che ne avevano evidenziato l’operatività nell’esercizio di
tipiche attività criminali (estorsioni, rapine) e anche nel pesante condizionamento
della vita pubblica manifestato utilizzando svariati sistemi, che erano descritti in
via generale e con riferimenti specifici, e che avevano inciso anche, tra gli altri,
sul consiglio comunale di Rizziconi, sciolto per la terza volta il 2 aprile 2011.
Il controllo sul territorio esercitato dalla cosca CREA era anche dimostrato
dai lunghi periodi di latitanza di cui avevano goduto i suoi capi Crea Teodoro in
passato e il figlio Giuseppe nell’attualità.
L’operatività della cosca era anche emersa con riguardo al rilevato,
sofisticato e articolato sistema di intestazioni fittizie, che aveva consentito il
reinvestimento del denaro, provento delle svariate attività illecite, nella
sistematica acquisizione di terreni nel territorio, e con riguardo alla commissione
di truffe alla Comunità europea per ingenti somme di denaro, convogliando a
proprio favore risorse pubbliche.
2.2. Il Tribunale, che dava conto dell’analisi ricostruttiva contenuta
nell’ordinanza genetica dell’ordinanza genetica, ripercorreva diffusamente, nel
descritto complesso quadro della rilevata permanente e attuale operatività della

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addebito provvisorio e la loro riferibilità all’indagata, e ricorrenti le esigenze

cosca, i dati indiziari relativi alle ipotesi delittuose ascritte, in concorso, alla
indagata.
2.3. Quanto alla contestazione di cui al capo F), il Tribunale:
– procedeva dalla valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore di
giustizia Bruzzese Girolamo Biagio, che il 30 maggio 2013 aveva descritto
l’operatività del gruppo criminale mafioso dei Crea e la gestione da parte dello
stesso dell’attività agricola anche tramite terzi o interposte persone; aveva
riferito in ordine alla posizione di Crea Giuseppe, figlio di Crea Teodoro, salito
e responsabile, con il padre, del controllo degli

“approvvigionamenti illeciti e leciti” sul territorio e dell’attività di “imprenditoria
agricola”, svolta gestendo le proprietà terriere proprie e quelle in affido a terzi,
anche quanto alla potatura degli alberi e alla vendita della legna, e rimanendo
sempre presente, dietro la gestione delle imprese agricole, il capocosca Crea
Teodoro;
– richiamava le ulteriori dichiarazioni, rese il 26 settembre 2013 al Pubblico
Ministero dallo stesso collaboratore, che aveva descritto l’articolato sistema di
acquisizione dei beni, intestazioni fittizie e truffe alla Comunità europea,
realizzate da Crea Teodoro cl. 39 e dai suoi familiari, disponendo lo stesso di
circa trecento ettari di fondi “sparsi per tutta Rizziconi” e con più intestatari,
mentre egli rimaneva il proprietario; aveva riferito in ordine al ruolo di intestatari
fittizi assunto dai familiari del predetto e al sistema di acquisizione dei terreni,
ricollegando la sua enorme disponibilità di denaro ai sequestri di Paul Getty
Iunior e Surace Rocco, ai quali egli avrebbe preso parte; aveva inoltre riferito
sulle truffe alla Comunità europea attraverso l’attestazione di fittizie qualifiche di
imprenditore agricolo dei familiari dello stesso Crea Teodoro (moglie e figli) e
sulla percezione dei contributi comunitari da parte del medesimo e di Crea
Giuseppe su svariati ettari di terreno, oltre che da parte della stessa indagata e
di Crea Marinella; aveva precisato che conosceva la storia dei contributi

“da

sempre, da quando lui gestiva tutte queste proprietà” e, quindi, per la risalenza
della stessa all’epoca della loro frequentazione;
– rappresentava che anche il collaboratore Iannò Paolo aveva dichiarato il 6
aprile 2010 dinanzi al Tribunale di Palmi, nell’ambito del procedimento c.d. Toro,
di essere a conoscenza degli interessi di Crea Teodoro sui contributi per le
coltivazioni di oliveti e aranceti;
– rimarcava, quindi, il dato emergente dagli atti di indagine che dietro la
gestione delle imprese agricole vi era sempre la presenza del capocosca Crea
Teodoro;
– evidenziava che tale emergenza non era, contrariamente a quanto dedotto
dalla difesa, inconferente rispetto alla individuazione degli artifizi e dei raggiri,

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con il grado di “santa”,

costituenti l’elemento oggettivo del reato di cui alla rubrica imputativa in esame,
poiché la valutazione che la indagata non avesse diritto alla erogazione dei
contributi in quanto impegnata nel suo lavoro di insegnante e avesse tratto in
inganno l’organismo pagatore era fondata sulla riconducibilità dell’attività di
coltivazione al coniuge Crea Teodoro, che, in quanto attinto da misure di
prevenzione, non poteva richiedere gli indicati contributi;
– rappresentava che non incideva sulla gravità indiziaria la produzione
documentale della difesa, rappresentata dalla relazione illustrativa sulle aziende

l’esistenza dell’impresa agricola non erano poste in discussione dalla
impostazione accusatoria che concerneva specificamente la messa a disposizione
da parte della stessa indagata e della coindagata Alvaro “quali soggetti che
schermavano la presenza effettiva del congiunto sui terreni”, come dichiarato dal
collaboratore di giustizia Bruzzese e riscontrato dagli esiti delle indagini, afferenti
alla titolarità da parte della indagata dei titoli di conduzione dei fondi per i quali
erano stati richiesti i contributi alla coltivazione;
– riprendeva i riferimenti, contenuti nell’ordinanza genetica, alle funzioni e
alla finalità dell’A.G.E.A. – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, cui erano
attribuite le funzioni di organismo di coordinamento e pagatore di cui al
regolamento n. 1290 del 2005 relativo al finanziamento della P.A.C. (Politica
agricola comune), con competenza per l’erogazione di aiuti, contributi, premi e
interventi comunitari, finanziati dalla F.E.A.G.A. (Fondo europeo agricolo di
garanzia) e dalla F.E.A.R.S. (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
– ripercorreva gli esiti delle verifiche relative ai contributi erogati dalla
Comunità europea alla indagata, riportando le tabelle riepilogative dei pagamenti
in suo favore, estrapolati dal sito dell’A.G.E.A. e pubblicati sul sito dell’A.R.C.E.A.
(pari, per il periodo compreso tra il 2006 e il 2010, a 13.768,92 euro, quali
contributi P.S.R., e a 142.253,11 euro, quali contributi a Domanda unica, e per
l’anno 2011 a complessivi euro 32.862,65), la movimentazione bancaria del
conto corrente di riferimento con indicazione dei bonifici per conto dell’A.G.E.A. e
dei prelievi compiuti a fronte degli accrediti, e gli elenchi dei terreni di cui la
indagata era intestataria;
– richiamava in diritto la previsione normativa dell’art. 67 d.lgs. n. 159 del
2011, alla cui stregua

“le persone alle quali sia stata applicata con

provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I,
titolo I, capo II non possono ottenere … contributi, finanziamenti o mutui
agevolati ed altre erogazíoni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o
erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo
svolgimento di attività imprenditoriali…”, e il quarto comma della stessa norma,

agricole della indagata e dei figli, poiché l’effettiva coltivazione dei fondi e

secondo cui “il tribunale … dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi
1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta
alla misura .. in tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni”.
– evidenziava in fatto che Crea Teodoro cl. 39 era stato sottoposto il 26
ottobre 2010 alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Rizziconi,
sostitutiva della misura degli arresti domiciliari, ed era stato destinatario della
misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la
durata di quattro anni, che gli precludeva di essere destinatario di contributi

confermato in appello (e divenuto definitivo il 10 luglio 2008), non aveva esteso i
divieti e le decadenze di cui al predetto art. 67 ai familiari dello stesso Crea, a
cui favore era avvenuta la fittizia intestazione di beni e l’attribuzione dei titoli di
conduzione dei fondi per ottenere i contributi comunitari, che egli non avrebbe
potuto ottenere.
2.4. Secondo il Tribunale, la strategia posta in essere dalla cosca Crea era
pertanto complessa ed articolata:
– Crea Teodoro non era più titolare di alcun bene (salvo il conto corrente sul
quale era accreditata la pensione), mentre i terreni e i conti correnti erano
intestati alla moglie Burzì Clementina, indagata e odierna ricorrente, e alla figlia
Crea Marinella, che tuttavia non avevano capacità finanziarie che giustificassero
la loro titolarità di un consistente patrimonio;
– il fatto che l’indagata avesse una situazione personale e professionale
incompatibile con l’esercizio della coltivazione della terra confermava la
riconducibilità effettiva dei titoli di conduzione al congiunto Crea Teodoro e la sua
attività di copertura nei confronti del medesimo, che era destinatario di fatto
della erogazione dei contributi comunitari, aggirando il divieto previsto dalla
legge e correlato alla sua qualità di sottoposto alla misura di prevenzione
personale.
2.5. Il complesso degli elementi emersi, nella condotta analisi, rendeva
conto dell’illecito meccanismo truffaldino che permetteva a Crea Teodoro, con il
consapevole contributo di Crea Giuseppe, Crea Marinella, Burzì Clementina e
Alvaro Maria Grazia di gestire tutti gli affari legati alla gestione delle terre e della
loro coltivazione, riconnpresi negli interessi economico-operativi della cosca,
rimanendo in tal modo riscontrate le dichiarazioni già richiamate, e nuovamente
ripercorse, del collaboratore di giustizia Bruzzese sull’attività agricola
riconducibile alla famiglia Crea, oltre alle pure richiamate dichiarazioni del
collaboratore Iannò Paolo.
Sul piano giuridico vi era la presenza degli artifizi e raggiri, consistenti in
una particolare messa in scena, sottile e astuta e idonei a indurre in errore l’ente

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pubblici, con decreto del 30 marzo 2007 del Tribunale di Reggio Calabria che,

erogatore, che integravano l’elemento oggettivo del reato di cui al capo F),
risolvendosi l’artificio posto in essere dalla indagata Burzì nell’occultare che il
vero intestatario era Crea Teodoro, e incentrandosi il meccanismo fraudolento,
che prescindeva dal dato della effettuata coltivazione dei fondi, sull’aspetto
rilevante della divaricazione tra i soggetti apparenti percettori del contributo e
Crea Teodoro che ne risultava l’effettivo destinatario, riuscendo in tal modo a
ottenere un contributo che altrimenti non poteva essere erogato.
2.6. Quanto al reato di cui all’art. 12-quinquies legge 356 del 1992,

da Crea Teodoro e realizzatosi, per quanto qui interessa, in favore della
indagata, riferito dal collaboratore di giustizia Bruzzese, trovava una logica
correlazione nell’interessamento di Crea Teodoro nella gestione delle attività
agricole e dei numerosi terreni connessi allo svolgimento di dette attività,
compresa la percezione dei contributi comunitari.
La ricorrente aveva in tale contesto un ruolo di mera intestataria fittizia, che
era confermato dalla totale assenza di un suo intervento attivo, nella evidente
piena consapevolezza dell’assunzione di tale ruolo al solo fine di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale.
Né essa aveva dimostrato di possedere redditi formalmente dichiarati tali da
giustificare l’esborso economico necessario all’acquisto dei terreni di cui alla
imputazione provvisoria, considerati i risultati dei dettagliati accertamenti
patrimoniali compiuti dalla P.G. delegata alle indagini sul suo nucleo familiare nel
periodo temporale preso in considerazione, descritti in atti, con conseguente
riconducibilità delle provviste economiche necessarie a Crea Teodoro, capo della
cosca e sottoposto a misura di prevenzione, conformemente alla prospettazione
accusatoria e alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Sul piano oggettivo era, pertanto, integrata la fattispecie delittuosa
contestata, che si configurava “quale fattispecie a forma libera, comprensiva di
ogni condotta che comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione
fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o di altre utilità, al fine di
eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale”.
2.7. Sotto il profilo soggettivo il contestato reato di intestazione fittizia era
connotato dal dolo specifico, configurabile anche prima che fosse intrapresa la
misura di prevenzione patrimoniale, essendo sufficiente che l’interessato potesse
fondatamente presumerne l’inizio.
Per Crea Teodoro, che aveva operato la intestazione fittizia, la sussistenza
del richiesto dolo specifico era dimostrata dal suo rilevante ruolo criminale
all’interno dell’omonima cosca, che rendeva ragionevole il timore di possibili
aggressioni al patrimonio, e dal carattere sistematico della svolta attività di

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contestato al capo H) della rubrica, il meccanismo di intestazione fittizia operato

intestazione fittizia, e per la indagata discendeva dallo stesso stretto vincolo
familiare, che la legava a Crea Teodoro, la sua consapevolezza del ruolo del
coniuge, quale soggetto inserito in una cosca di

‘ndrangheta generalmente e

diffusamente riconosciuta dalla criminalità locale. Essa aveva, pertanto,
contribuito volontariamente e consapevolmente alla creazione, insieme alla figlia
Crea Marinella, di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità
o disponibilità dei beni, non potendo non comprendere le finalità illecite della
fittizia intestazione.

difesa, relativa alla dedotta inidoneità della condotta a eludere le disposizioni in
materia di prevenzione per essere i beni intestati al coniuge e/o ai figli, avuto
riguardo ai richiamati principi di diritto che valorizzavano la mancanza nella
norma incriminatrice di alcuna selezione del novero dei soggetti destinatari del
trasferimento fraudolento, e la natura esclusivamente processuale della norma
che prevedeva l’estensione ai prossimi congiunti delle indagini patrimoniali
funzionali all’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.
Né la posizione del prossimo congiunto poteva ragionevolmente
differenziarsi da quella di un qualsiasi terzo nei momenti valutativi che
attenevano alla configurazione del reato sul piano oggettivo e su quello
soggettivo.
2.8. Era stata correttamente contestata l’aggravante di cui all’art. 7 legge n.
203 del 1991 sotto il profilo dell’agevolazione dell’attività della

cosca Crea

attraverso una sistematica e risalente nel tempo strategia ideata da Crea
Teodoro, consistente nella intestazione fittizia a compiacenti prestanomi, nel
caso una familiare, di beni al fine di sottrarre il patrimonio ai provvedimenti
giudiziari, e quindi oggettivamente caratterizzata dalla finalità di proteggere il
patrimonio della cosca e di consentire il finanziamento delle spese di giustizia per
gli affiliati detenuti o latitanti e di ulteriori iniziative criminose, e soggettivamente
connotata dalla certa percezione da parte di tutti gli indagati, compresa
l’indagata Burzì, del contributo offerto, con le sistematiche condotte tenute, alla
permanenza e alla vitalità dell’associazione criminale.
2.9. Le esigenze cautelari, fronteggiabili con la concessa misura degli arresti
domiciliari, ritenuta proporzionata e adeguata, trovavano fondamento nella
sussistenza di esigenze di tutela della collettività di fronte al concreto pericolo di
reiterazione di altri reati, giustificato dalla gravità delle contestazioni cautelari e
non del tutto superato da elementi decisivi contrari non offerti, né dal
comprovato stato di detenzione di Crea Teodoro in regime detentivo differenziato
ai sensi dell’art. 41-bis Ord. Pen.

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Non ostava alla configurazione del delitto la circostanza, evidenziata dalla

3. Avverso detta ordinanza, reiettiva della richiesta di riesame, ricorre per
cassazione, per mezzo dell’avv. Francesco Albanese, Burzi Clementina, che ne
chiede l’annullamento sulla base di quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riguardo al capo F),
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli
artt. 125, comma 3, 273, 292, comma 2, lett. c), 309, comma 9, cod. proc. pen.
e 640-bis cod. pen.
3.1.1. Sotto un primo profilo, la ricorrente si duole dell’indebito mutamento

l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., poiché, mentre, a
tenore della contestazione, essa ricorrente era concorrente nel delitto di truffa
con Crea Giuseppe, che aveva attestato falsamente con artifici e raggiri la sua
qualifica di imprenditore agricolo, senza che alla stessa corrispondesse l’effettiva
attività di lavorazione della terra, inducendo in errore l’A.G.E.A. e procurandosi
l’ingiusto profitto derivante dalla indebita erogazione dei contributi comunitari, il
Tribunale del riesame ha individuato l’elemento materiale del reato contestato

“nell’occultare che il vero intestatario è Crea Teodoro, riuscendo così a ottenere
un contributo comunitario che altrimenti non avrebbe potuto essere erogato”.
A mezzo di detta opera di arbitraria innovazione, ad avviso della ricorrente,
essa è stata spogliata della possibilità di difendersi compiutamente, essendo il
Tribunale incorso in uno sconfinamento nelle prerogative di esclusiva
competenza del Pubblico Ministero, alla luce dei richiamati principi di diritto
fissati da questa Corte.
3.1.2. Sotto un secondo profilo, la ricorrente si duole della generale illogicità
dell’ordinanza, che sconfina nella incomprensibilità.
Secondo la ricorrente, è errata la stessa tecnica espositiva utilizzata, fondata
sulla integrale copiatura dell’ordinanza genetica, senza distinzione tra elementi di
indagine, spunti investigativi o passaggi motivazionali degli inquirenti, e senza
tener conto della diversità dell’individuato elemento materiale del reato.
In tal modo, non è dato comprendere, all’interno del quadro indiziario
delineato nell’ordinanza impugnata, il ruolo rivestito dalla condotta individuata
quale originario elemento materiale del reato di cui al capo F), che atteneva alla
falsa attestazione da parte di Crea Giuseppe di essere un imprenditore agricolo,
poiché il Tribunale, che l’ha degradata a elemento sintomatico dello schermo
formale ideato da Crea Teodoro, ha omesso una ricostruzione della gravità
indiziaria in punto di falsità della indicata attestazione alla luce delle censure
opposte con la memoria difensiva.
Se, pertanto, si è passati dalla falsa attestazione da parte di Crea Giuseppe
di essere imprenditore agricolo all’affermazione dello schermo formale ideato da

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dei fatti essenziali riversati nel capo d’imputazione indicato e costituenti

Crea Teodoro, o della prima non deve ragionarsi quale elemento materiale del
reato, e l’ordinanza deve essere annullata per indebita modifica del perimetro
della imputazione, ovvero la falsa attestazione costituisce elemento materiale del
reato innestato nel più ampio disegno di schermatura delle proprietà di Crea
Teodoro, e l’ordinanza ha sviluppato motivazione ultronea e inutile con riguardo
al disegno di schermatura, senza individuare un quadro di gravità indiziaria in
punto di falsa attestazione della qualifica di imprenditore agricolo.
Né, in ogni caso, la nuova condotta è stata apprezzata sotto il profilo della

3.1.3. Sotto un terzo profilo, la ricorrente deduce la illogicità della
motivazione e la violazione di legge nello specifico delle condotte contestate, con
riferimento all’artificio consistito nell’occultare che l’intestatario del contributo
fosse Crea Teodoro e con riferimento all’artificio originario, ovvero la falsa
attestazione della qualifica di imprenditore agricolo da parte di Crea Giuseppe.
L’ordinanza, che ha valorizzato le dichiarazioni rese dai collaboratori di
giustizia Bruzzese Girolamo Biagio e Iannò Paolo, ha errato nell’applicazione dei
principi giurisprudenziali affermati in questa sede in ordine alla loro valutazione,
quanto alla loro intrinseca attendibilità e alla sussistenza di elementi di riscontro
esterno individualizzanti, che sono ripercorsi anche sotto il profilo
dell’applicabilità delle stesse regole di giudizio in ambito incidentale cautelare,
poiché l’ordinanza non ha speso alcuna considerazione, alla pari dell’ordinanza
genetica, sul versante della credibilità soggettiva delle propalazioni accusatorie e
soprattutto sul versante oggettivo.
Si era infatti segnalato che le conoscenze di Bruzzese erano antecedenti
all’anno 2003, che segnava l’inizio della sua collaborazione, mentre le
contestazioni afferivano a fatti avvenuti solo successivamente, essendo state
contestate le ipotesi di truffa in continuazione dal 2008 in poi ed essendo
l’intestazione fittizia di terreni relativa al 2011.
Lo status di collaboratore del predetto era, infatti, tale da avergli impedito nel periodo storico di riferimento dei fatti- di avere contatto diretto con i
protagonisti della vicenda e con i fatti oggetto di contestazione, cui consegue che
le sue dichiarazioni sono generiche e aspecifiche in relazione ai fatti per cui è
stata elevata contestazione, e sono astratte da ogni riferimento alle modalità del
meccanismo truffaldino ipotizzato, al periodo storico della sua attuazione e ai
terreni di riferimento.
In presenza di tali dichiarazioni accusatorie, generiche e sintetiche nella loro
esposizione, è indefettibile la verifica dei riscontri esterni che possono collegare il
fatto reato alla persona soggettiva del chiamato e fornire un preciso contributo
dimostrativo dell’attribuzione al medesimo degli specifici reati contestati.

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sua capacità ingannatrice nei confronti dell’A.G.E.A.

Un riscontro esterno sufficientemente individualizzante alle dichiarazioni di
Bruzzese, secondo la ricorrente, non è derivato dalle dichiarazioni di Iannò,
collaboratore dal 2002, poiché la sua conoscenza circa presunti interessi di Crea
Teodoro sui contributi per coltivazioni agricole, peraltro generiche e imprecise,
non esplica rilevanza quanto alla riferibilità dei fatti di reato in ordine alla
specifica posizione soggettiva di essa ricorrente.
Con riguardo all’artificio originario, ovvero alla falsa attestazione della
qualifica di imprenditore agricolo da parte di Crea Giuseppe, inoltre, il Tribunale

Crea non aveva falsamente attestato la coltivazione dei fondi, rilevando che
l’effettiva coltivazione e l’esistenza dell’impresa agricola non erano messe in
discussione dalla impostazione accusatoria- ha invece illogicamente ritenuto
riscontrata la messa a disposizione delle indagate, essa ricorrente e Alvaro Maria
Grazia, quali soggetti che schermavano la presenza effettiva del congiunto sui
terreni, per come dichiarato dai collaboratori e riscontrato dalle indagini,
erroneamente trasponendo in blocco i contenuti dell’ordinanza genetica oggetto
di censura con la memoria difensiva.
3.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riguardo al capo H),
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli
artt. 125, comma 3, 273, 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e 12-quinquies
legge n. 356 del 1992.
Secondo la ricorrente, anche per detto capo, relativo alla intestazione fittizia
di alcuni terreni operata da Crea Teodoro al fine di eludere le disposizioni di
legge in materia di misure di prevenzione, il Tribunale ha utilizzato gli elementi a
suo carico tratti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Bruzzese, non
specifiche rispetto al capo di imputazione per essere afferenti agli anni
precedenti all’anno 2003 nel quale ha avuto inizio la sua collaborazione.
L’ordinanza, inoltre, ha valutato il quadro di gravità indiziaria per
supposizioni e argomenti di genere, senza considerare le puntuali doglianze
difensive sia sotto il versante della insussistenza dell’elemento oggettivo del
reato sia sotto il versante della insussistenza di quello soggettivo.
Si è, infatti, parlato nell’ordinanza, osserva la ricorrente, della circostanza
che l’intestazione fittizia aveva trovato conferma nella totale assenza di alcun
intervento attivo in capo a essa ricorrente e alla coindagata Crea Marinella,
traendone la consapevolezza delle ragioni della intestazione fittizia volta alla
elusione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, senza
alcuna indicazione circa l’esplicazione dell’intervento attivo e congiunto di
entrambe, la condotta che ciascuna doveva tenere, la condotta elusiva specifica

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del riesame -dopo aver aderito alla impostazione difensiva, secondo cui il detto

tenuta da Crea Teodoro, e l’originaria titolarità dei terreni ovvero delle somme
utilizzate dallo stesso per i suoi acquisti.
Non rilevava neppure l’operato riferimento a una sperequazione economica
non giustificabile del nucleo familiare di Crea Marinella ovvero a una non
sufficiente copertura finanziaria nell’arco temporale considerato, avuto riguardo
alla imputazione, anche se provvisoria, di fittizia intestazione di beni finalizzata
alla elusione di una misura di prevenzione patrimoniale relativa a terreni ben
determinati e in data ben determinata, rappresentata da quella di acquisto dei

La motivazione circa l’elemento soggettivo, inoltre, è generale e
standardizzata e risponde a domande che la difesa non ha posto e introduce
problematiche che non sono state oggetto di contestazione, quali la insufficienza
del dolo specifico e la necessaria sussistenza di un dolo intenzionale, omettendo
di valutare in concreto la sussistenza della violazione contestata nel caso di
trasferimenti avvenuti tra prossimi congiunti e di considerare i puntuali rilievi
mossi con la memoria difensiva.
Tali rilievi riguardavano la circostanza che Crea Marinella aveva acquistato
tutti i terreni indicati in imputazione (foglio 37, particelle 115, 258, 262, 266) dal
cugino Crea Teodoro ci. 1967, che, a sua volta, li aveva acquistati tramite asta
fallimentare, con la conseguenza che la questione della contestata riconducibilità
dei beni a Crea Teodoro cl. 1939 poneva un problema di doppio passaggio di
mano non logicamente spiegabile.
Era, comunque, erronea la impostazione del Tribunale del riesame in tema
di configurabilità della violazione di cui all’art. 12-quinquies legge n. 356 del
1992 nel caso di trasferimento tra prossimi congiunti, poiché, richiamata la
giurisprudenza sul punto, detta norma deve essere interpretata nel senso che la
fittizia intestazione deve essere oggettivamente idonea a eludere la normativa in
materia di misura di prevenzione e deve essere sorretta dal dolo specifico,
descritto nella norma e desunto esaminando tutte le risultanze e tenendo conto
della difficoltà della prova del fine elusivo quando i soggetti siano consapevoli
che l’intestazione, in forza della presunzione di legge di cui all’art.

2-bis legge

575 del 1965, non sortirebbe alcun effetto.
3.3. Con il terzo motivo, indicato come secondo, la ricorrente denuncia
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione
all’art. 7 legge n. 203 del 1991, e agli artt. 125, comma 3, 273, 292, comma 2,
lett. c), cod. proc. pen.
Secondo la ricorrente, l’ordinanza è censurabile anche in punto di ritenuta
sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 della indicata legge, che
ha affermato attraverso un ragionamento circolare e apodittico, alla cui stregua

12

terreni (24 gennaio 2011).

essa ricorrente avrebbe agevolato il coniuge Crea Teodoro perché, essendone
moglie, ne riconosceva lo spessore criminale, e, di conseguenza, la cosca Crea.
Al contrario, per il riconoscimento di detta aggravante occorre che le
condotte di cui all’art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992 siano funzionali a
favorire l’operatività di un sodalizio di tipo mafioso in rapporto di strumentalità
con il dolo tipico del reato, ossia devono essere asservite alla finalità di sottrarre
beni e attività, illecitamente accumulati dall’associazione, a misure ablatorie.
Pertanto, la contestata aggravante, pur essendo astrattamente compatibile

automatica, occorrendo, invece, un accertamento stringente circa la
finalizzazione dell’utilizzo del bene, oggetto di fittizia intestazione, da parte del
soggetto che ha proceduto a tale fittizia intestazione, all’agevolazione
dell’associazione mafiosa e non solo di se stesso e della sua famiglia.
3.4. Con il quarto motivo, indicato come terzo, la ricorrente denuncia
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Secondo la ricorrente, la prognosi di sussistenza di esigenze cautelari non è
conforme al grado delle stesse e al principio di proporzionalità, essendosi
affermata la sussistenza di esigenze di grado vicario rispetto alla misura
custodiale carceraria e la declamata proporzionalità della misura degli arresti
domiciliari sulla base di formule di stile e di una motivazione afferente a
circostanze o a temi non prospettati dalla difesa, come lo stato di detenzione di
Crea Teodoro e la sua sottoposizione al regime penitenziario differenziato di cui
all’art. 41-bis Ord. Pen.
Né il Tribunale ha motivato in ordine alla questione posta con la memoria
difensiva circa l’applicabilità di altra misura coercitiva gradata ovvero di una
misura interdittiva nel rispetto del principio di adeguatezza e proporzionalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso, parzialmente fondato, deve essere accolto nei limiti che

saranno precisati.

2.

Le deduzioni e i rilievi svolti con il primo motivo attengono

essenzialmente, sotto il triplice concorrente profilo in cui sono diffusamente
rappresentati (sintetizzati sub 3.1. e relativi sottoparagrafi del
fatto”),

“ritenuto in

alla denunciata violazione dei diritti difensivi e alla incoerente

rappresentazione della condotta di truffa, ascritta alla ricorrente in concorso al
capo F) della imputazione provvisoria, e del correlato quadro indiziario per la

13

con le indicate condotte, non può trovare applicazione sostanzialmente

indebita immutazione del fatto in sede di decisione da parte del Tribunale del
riesame.
2.1. La doglianza è priva di giuridico pregio.
2.1.1. Il Tribunale ha ritenuto di valorizzare -al fine di risolvere ogni dubbio
circa la illiceità della percezione dei contributi comunitari- la particolare
condizione soggettiva di Crea Teodoro cl. 39 (ritenuto l’ispiratore dell’intera
operazione), raggiunto da misura di prevenzione personale definitiva, seguendo
un percorso logico-argomentativo che, contrariamente alla tesi difensiva, non

provvisoria contestazione, che questa stessa Corte ha in più occasioni ritenuto
esorbitante dai poteri del Tribunale del riesame (tra le altre, Sez. 2, n. 29429 del
20/04/2011, dep. 22/07/2011, P.M. in proc. Scaccia, Rv. 251015; Sez. 2, n.
47443 del 17/10/2014, dep. 18/11/2014, Crugliano, Rv. 260829).
Crea Teodoro è, infatti, inserito nel novero dei soggetti concorrenti nel reato
di truffa cui al capo F) sin dalla formulazione della ipotesi di reato da parte del
Pubblico Ministero, e tale inserzione, pur in mancanza di intestazione dei terreni
coltivati, ha senso nella misura in cui allo stesso è stato implicitamente attribuito
ab initio

quantomeno un interesse alla percezione illecita dei contributi,

materialmente erogati in favore di Crea Giuseppe, comodatario, tra l’altro, anche
dei terreni della madre Burzì Clementina, odierna ricorrente, e richiesti dalla
moglie Alvaro Maria Grazia, titolare di procura e del conto corrente sul quale
confluivano.
2.1.2. L’ordinanza impugnata, ampiamente richiamando gli elementi in atti,
tratti dall’attività investigativa svolta e criticamente ripercorsi e dagli apprezzati
apporti dichiarativi dei collaboratori di giustizia, riscontrati dai primi, ha
rimarcato come assorbente tale interesse di Crea Teodoro, facendone
ragionevolmente il perno centrale della qualificazione di illiceità dell’avvenuta
percezione dei contributi, anche in correlazione con i temi proposti dalla difesa in
sede di riesame e afferenti all’avvenuta coltivazione dei fondi anche durante il
periodo di latitanza di Crea Giuseppe, in termini consentiti per quanto detto e
anche avendo riguardo alla fase procedimentale dell’intervenuto incidente
cautelare, caratterizzata dalla fluidità della contestazione in fatto, con possibile e
costante adeguamento dei termini descrittivi anche da parte dell’organo
dell’accusa e sino al momento della formulazione della imputazione.
2.1.3. Né sul piano della gravità indiziaria incide l’indicato adeguamento dei
termini fattuali dell’addebito, le cui ricadute non hanno formato oggetto di
congrua disamina nel giudizio de libertate.
Movendo, infatti, dalla norma di riferimento, rappresentata dall’art. 10 legge
n. 575 del 1965 in tema di misure di prevenzione (attuale art. 67 d.lgs. n. 159

14

conduce a un risultato che esprime la radicale mutazione del fatto, oggetto di

del 2011), che ricollega l’impossibilità di percepire contributi pubblici alla
definitività del provvedimento con cui è stata applicata la misura di prevenzione,
deve evidenziarsi, in diritto, che il richiamo normativo alle “persone alle quali sia
stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione …”
impone di ritenere che l’effetto della non percepibilità dei contributi deriva non
dalla sottoposizione alla misura di prevenzione (esecutiva con la decisione di
primo grado), ma dal momento in cui il provvedimento, ove impugnato, sia stato
confermato e sia divenuto irrevocabile, e deve rilevarsi, in fatto, che tale effetto,

data 1 luglio 2008 (con il rigetto del ricorso per cassazione con sentenza di
questa Corte n. 37302 del 2008).
Se, pertanto, alla stregua della impostazione ricostruttiva valorizzata dal
Tribunale, solo i contributi percepiti in epoca posteriore possono considerarsi non
dovuti, è indubbio che la diversa conseguente determinazione della entità del
profitto della truffa, con restrizione temporale della condotta illecita ascritta, non
ha effetti in ordine alla gravità del quadro indiziai -io, ai sensi dell’art. 273 cod.
proc. pen., nei confronti della ricorrente con riguardo alla condotta illecita
consumata a partire dal luglio 2008 in poi.
2.1.4. Né, al riguardo, è fondata l’eccezione difensiva della non idoneità
degli elementi fattuali emersi ad atteggiarsi quali artifici ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 640-bis cod. pen., nella prospettiva ricostruttiva dell’illecito
valorizzata dal Tribunale, in quanto, escludendosi la rilevanza delle osservazioni
della difesa che attengono all’artificio originario divenuto sub valente nel
ragionamento svolto, la realizzata scissione tra destinatario formale (Crea
Giuseppe) dei contributi e destinatario effettivo dei medesimi (Crea Teodoro)
rappresenta un artificio idoneo a consentite l’indebita attribuzione economica
agevolata, rappresentata dai contributi comunitari, e ad assicurare un profitto
ingiusto, come ritenuto dal Tribunale, “in violazione ed elusione” del divieto di
legge di cui al richiamato art. 10 legge n. 575 del 1965, ora art. 67 d.lgs. n. 159
del 2011.
D’altra parte, il detto artificio è stato posto in essere, per quanto qui
interessa, dalla ricorrente, moglie di Crea Teodoro, della cui gestione di fatto dei
terreni e delle coltivazioni e della cui posizione di effettivo destinatario dei
contributi è del tutto logico ritenere fosse al corrente.
2.1.5. Non inducono a diversa riflessione rispetto al discorso giustificativo
della decisione, congruamente seguito nell’ordinanza impugnata, i rilievi afferenti
al suo contestato fondamento fattuale, essendosi logicamente valorizzate, in
termini coerenti con gli apprezzamenti propri della fase cautelare, i convergenti
apporti dichiarativi dei due collaboratori di giustizia Bruzzese e Iannò, già

15

nei confronti di Crea Teodoro, si è verificato -per quanto risulta in atti- solo in

intranei alla cosca Crea, dei quali si è dato conto nella parte espositiva, e non
assumendo valenza la eccepita antecedenza -rispetto al periodo in esame- delle
dichiarazioni rese, che, indipendentemente dai tempi di riferimento della prestata
collaborazione, hanno integrato un quadro indiziario pure documentalmente
dimostrato, oltre che collaudato nel tempo.
Non solo, infatti, l’attività della gestione dei fondi agricoli è risultata avere
un carattere di abitualità finendo con il rappresentare, avendo anche riguardo
alla pluralità dei terreni coinvolti e alla loro estensione, uno dei canali di
cosca Crea, come pure logicamente

rappresentato dal Tribunale, ma le condizioni personali degli altri membri della
famiglia (Crea Giuseppe latitante, la ricorrente insegnante, Alvaro Maria Grazia
titolare di pensione di invalidità), illustrate dal Tribunale, fanno ritenere
plausibile la ritenuta continuità gestionale, nel periodo in esame, da parte di Crea
Teodoro.
2.2. Segue il rigetto del primo motivo.

3. È, invece, fondato il secondo motivo, che attiene alla contestata
sufficienza degli elementi indiziari con riguardo al reato di trasferimento
fraudolento di beni nei termini ascritti alla ricorrente al capo H) della imputazione
provvisoria.
3.1. Si premette in diritto che la norma di riferimento, rappresentata
dall’art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 1992, n. 356, stabilisce che “salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità
di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia
di misure di prevenzione patrimoniali … è punito con la reclusione da due a sei
anni”.
La principale misura di prevenzione patrimoniale è la confisca, prevista
dall’art. 2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, alla cui stregua “il
Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui
confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti
essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o
ne costituiscano il reimpiego”.
L’art. 2-bis, comma 3, della stessa legge dispone, per la parte che qui
interessa, che le indagini sull’attività economica dei soggetti nei cui confronti
possono essere proposte le misure di prevenzione sono effettuate anche nei

16

finanziamento delle attività illecite della

confronti del coniuge e dei figli, aggiungendo l’art. 2-ter citato che la confisca
può colpire anche i beni che risultano essere stati fittiziamente intestati o
trasferiti a terzi, e il suo ultimo comma, introdotto con il d.l. 23 maggio 2008, n.
92, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125, che fino a
prova contraria si presumono fittizi i trasferimenti e le intestazioni effettuati nei
due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti
dell’ascendente, del discendente e del coniuge.
3.1.1. Il reato di trasferimento fraudolento di beni, che rinviene nella finalità

soggettivo, è, quindi, commesso, stando alla richiamata previsione
incriminatrice, con l’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro,
beni o altre utilità ad “altri”, non ulteriormente individuati.
Tale mancanza di ulteriore specificazione selettiva è stata condivisibilmente
intesa dalla costante giurisprudenza di questa Corte nel senso della non
esclusione dal novero dei soggetti con i quali può intervenire l’illecito
trasferimento, quanti, ai sensi della richiamata legislazione di prevenzione
patrimoniale, e ora del vigente d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159 (in particolare
artt. 19 e 26), sono comunque soggetti alle indagini patrimoniali prodromiche
alla emissione dei provvedimenti di sequestro e confisca (quali il coniuge e ì
figli).
3.1.2. A tale riguardo si è, in particolare, evidenziato che la configurabilità
del reato di cui al citato art. 12-quinques non è esclusa dal fatto che i beni, la cui
titolarità o disponibilità sia stata oggetto di un’attribuzione fittizia, siano stati
intestati a un familiare del soggetto sottoposto o sottoponibile a una misura di
prevenzione patrimoniale, trattandosi di condotta comunque capace di mettere
in pericolo l’interesse protetto dello Stato, “posto che l’esistenza di una mera
presunzione relativa di elusività nella intestazione di beni ai familiari del proposto
(L. n. 575 del 1965, art. 2 ter) non è certo elemento idoneo ad escludere ex se
l’offensività del contestato delitto di concorso L. n. 356 del 1992, ex art. 12
quinquies, commesso al deliberato scopo di eludere, appunto attraverso la
propria interposizione fittizia, la efficacia di adottande misure di prevenzione
patrimoniale” (Sez. 1, n. 31884 del 06/07/2011, dep. 11/08/2011, Asaro, non
massimata).
Sotto concorrente profilo si è rimarcato, in fattispecie nella quale il
ricorrente aveva dedotto che la presunzione di fittizietà della intestazione di cui
all’art 2-ter legge n. 575 del 1965 portava a escludere la concorrente violazione
di cui all’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, che l’ambito di operatività della
prima norma è squisitamente processuale, poiché la disposizione regolamenta
particolari aspetti del procedimento di prevenzione per le misure patrimoniali,

17

di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale un connotato dell’elemento

prevedendo presunzioni d’interposizione fittizia destinate a favorire l’applicazione
di dette misure, mentre quello della seconda norma è penale sostanziale, poiché
la disposizione punisce con la reclusione la fittizia intestazione -comunque
commessa- di un bene a un qualsiasi soggetto terzo, al fine di eludere le
disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, con la
conseguenza che l’applicazione dell’una non esclude l’applicazione dell’altra (tra
le altre, Sez. 2, n. 5595 del 27/10/2011, dep. 14/02/2012, Cuscinà e altro, Rv.
252696; Sez. 6, n. 20769 del 06/05/2014, dep. 21/05/2014,

P.M. in proc.

3.1.3. Poste tali condivise premesse, deve essere riaffermato il principio coerente con la struttura del reato e con la sua peculiare connotazione, sotto il
profilo soggettivo, derivante dalla finalità, normativamente prevista, di elusione
delle misure di prevenzione patrimoniale- che, in tema di reato di trasferimento
fraudolento di valori, la valutazione della natura fittizia, e quindi fraudolenta
rispetto a procedimenti di prevenzione patrimoniale anche soltanto eventuali, del
trasferimento di beni o valori in capo a soggetti che, in forza della normativa di
prevenzione, sono comunque interessati dalle indagini patrimoniali prodromiche
alla emissione dei provvedimenti di cautela e di ablazione, non può prescindere
dall’apprezzamento di ulteriori elementi di fatto, rispetto all’atto del
trasferimento, che siano capaci di concretizzare la capacità elusiva
dell’operazione patrimoniale, altrimenti lecita (tra le altre, Sez. 1, n. 17064 del
02/04/2012, dep. 08/05/2012, Ficara, Rv. 253340; Sez. 1, n. 4703 del
09/11/2012, dep. 30/01/2013, Lo Giudice, Rv. 254528; Sez. 5, n. 45145 del
2013, dep. 07/11/2013, Femia, non massimata).
3.1.4. Non può, invece, condividersi la tesi che, muovendo dalle stesse
premesse, ritiene sufficiente la sola fittizietà della intestazione anche nel caso in
cui i beni siano stati intestati a un familiare di un soggetto sottoposto o
sottoponibile a una misura di prevenzione patrimoniale, valorizzando la non
esclusa configurabilità del detto reato per la ritenuta applicabilità dell’art.

2-ter,

ultimo comma, legge n. 575 del 1965 (tra le altre, Sez. 6. n. 20769 del
06/05/2014, citata; Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, dep. 09/09/2014, Pmt in
proc. Filardo, Rv. 261656), poiché il fatto che l’elusione delle disposizioni di legge
in materia di misure di prevenzione patrimoniale sia menzionata per descrivere
l’elemento soggettivo del reato

(“…al fine di eludere…”)

non autorizza la

conclusione della sua irrilevanza nella ricostruzione della fattispecie
incriminatrice nei suoi elementi costitutivi sul piano oggettivo e su quello
soggettivo.
3.2. Nel dare, pertanto, continuità all’orientamento che esprime il principio
di cui al punto 3.1.3., deve ulteriormente affermarsi che, in presenza di soggetti

18

Barresi, Rv. 259609).

(quali il coniuge e i figli), nei cui confronti è operativa la già detta presunzione, e
proprio per detta operatività, la capacità elusiva dell’operazione patrimoniale,
potendo essere altre le finalità perseguite (familiari, fiscali, ecc.) e diversamente
perseguibili le finalità elusive, deve essere oggetto di apprezzamento in concreto
ed essere corroborata da elementi fattuali, che, senza esaurirsi nel rilievo della
intervenuta attribuzione fittizia, confortino la sussistenza nella stessa dei requisiti
per sfuggire alle rigorose previsioni della normativa di prevenzione patrimoniale
all’esito di una motivazione rafforzata.

rappresentato da questa Corte (Sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012, citata), il
compito di individuare detti elementi aggiuntivi secondo un giudizio di
plausibilità, non astratto dal contesto in cui l’attribuzione è stata posta in essere.
3.3. Nel caso di specie, il Tribunale, che ha individuato il fondamento del
reato di cui all’art.

12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 nel meccanismo di

intestazione fittizia, ideato da Crea Teodoro cl. 39 e concretizzatosi a favore della
ricorrente (sua moglie), oltre che della figlia (Crea Marinella), riferito dal
collaboratore Bruzzese, e ritenuto logicamente correlato al concreto ed effettivo
interessamento del detto Crea nella gestione delle attività agricole e dei
numerosi terreni connessi al loro svolgimento e alla percezione dei contributi
comunitari, ha ritenuto che il ruolo di intestataria fittizia della ricorrente (per
quanto qui interessa) fosse confermato dalla “totale assenza di qualsiasi (suo)
intervento attivo” e ha rilevato che la stessa non aveva dimostrato di possedere
redditi giustificativi dell’esborso economico necessario per le emerse acquisizioni
patrimoniali, invece fornite da Crea Teodoro.
Tale duplice indicazione è stata posta, nell’iter argomentativo della
decisione, a ragione della sussistenza del requisito oggettivo della fattispecie
delittuosa contestata, apprezzandosi la prima come esplicativa della evidente
consapevolezza delle ragioni della fittizia intestazione “posta in essere al solo
fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale” e
la seconda come il “concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia … al
fine di eludere le disposizioni” predette.
Sul piano soggettivo, premessa la sussistenza del dolo specifico in capo a
Crea Teodoro, che aveva operato in termini sistematici l’attività di intestazione
fittizia, nel ragionevole timore, correlato al ruolo criminale di rilievo rivestito
nella cosca omonima, di possibili aggressioni al suo patrimonio, si è
rappresentata la perfetta consapevolezza da parte della ricorrente, per lo stretto
vincolo familiare, del ruolo dello stesso Crea e si è tratto il conclusivo rilievo del
suo contributo consapevole e volontario a “creare nel tempo una situazione di

19

Spetta, conseguentemente, all’interprete in sede applicativa, come già

apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità dei beni, non potendo
non comprendere le finalità illecite della fittizia intestazione”.
Ulteriori passaggi argomentativi della decisione hanno, poi, riguardato, in
risposta alle deduzioni difensive, il richiamo ai principi di diritto relativi al reato in
esame, accompagnato dalla espressa non condivisione del principio di cui al
punto 3.1.3., fino all’argomento conclusivo, secondo cui, risolta positivamente la
questione relativa all’astratta configurabilità del detto reato quando il
destinatario del bene trasferito fittiziamente sia un prossimo congiunto e

cui il bene sia intestato al proposto, all’interprete è solo demandato di valutare
se colui che trasferisce sia, sotto il profilo oggettivo, il reale dominus del bene
trasferito e possa temere ragionevolmente di essere destinatario di una misura
di sicurezza patrimoniale, e abbia, sotto il profilo soggettivo, la finalità elusiva
delle misure di prevenzione patrimoniale, e non altre finalità.
3.4. Una tale analisi, congrua e ragionevole sul tema della fittizia
intestazione -a fronte del quale, peraltro, la ricorrente ha svolto deduzioni
aspecifiche, prive di riferimenti concreti alla propria posizione e attinenti nei dati
fattuali enunciati alla posizione della coindagata Crea Marinella- è stata condotta
in termini generici con riguardo al fine elusivo delle fittizie intestazioni.
Nonostante, invero, la possibile configurabilità di una diversa finalità di dette
intestazioni, collegata con le emergenze afferenti al reato di cui al capo F), e la
necessità di un approfondimento argomentativo in dipendenza di ciò e della
presunzione prevista dalla normativa di prevenzione, gli argomenti sviluppati
nell’ordinanza sono privi di correlazione concreta a specifici dati fattuali che,
riferiti a Crea Teodoro e alla ricorrente, dessero conto -con riguardo ai terreni e
ai conti correnti oggetto della imputazione provvisoria, e riportati, con le date di
acquisto dei primi e di accensione dei secondi, nel relativo capo- della capacità
elusiva delle singole attribuzioni patrimoniali, rispetto a eventuali procedimenti di
prevenzione patrimoniale nei confronti dello stesso Crea, e fossero dimostrativi
della finalità elusiva perseguita non solo da quest’ultimo, autore tipico del reato
ascritto (“chiunque attribuisce fittiziamente…”), ma anche dalla ricorrente, sua
concorrente, che doveva, a sua volta avere agito, secondo consolidati principi
(tra le altre, Sez. 2, n. 28942 del 02/07/2009, dep. 15/07/2009, Leccese, Rv.
244394; Sez. 2, n. 45 del 24/11/2011, dep. 04/01/2012, P. e altro, Rv. 251750;
Sez. 5, n. 18852 del 12/02/2013, dep. 29/04/2013, Ferrigno, Rv. 256242; Sez.
5, n. 13083 del 28/02/2014, dep. 20/03/2014, Pollifroni, Rv. 262764), non
soltanto con la generica disponibilità a rendersi titolare fittizia del bene in
accordo con il cedente, ma con il dolo specifico di partecipare alla finalità
illegittima di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione

20

affermata la maggiore difficoltà dell’aggressione in tal caso rispetto alla ipotesi in

patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia
attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità.
3.5. Le carenze motivazionali, unitamente agli errori di diritto che le
sorreggono, impongono l’annullamento dell’ordinanza con riguardo al delitto di
cui all’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 e il rinvio degli atti allo stesso
Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame -in detti limiti- del proposto
ricorso alla luce degli illustrati principi di diritto e in coerenza agli esposti rilievi.

circostanza aggravante prevista dall’art. 7 legge n. 203 del 1991, contestata con
esclusivo riferimento alla condotta di cui allo stesso art.

12-quinqies d.l. n. 306

del 1992, e in diritto compatibile con detto delitto quando si tratti di condotte
funzionali a favorire l’operatività di un sodalizio di stampo mafioso per la loro
strumentalità a sottrarre i beni e le attività illecitamente accumulate
dall’associazione a misure ablatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 21256 del
05/04/2011, dep. 26/05/2011, lana, Rv. 250240; Sez. 2, n. 34523 del
16/04/2014, dep. 05/08/2014, Barbagallo, Rv. 260850), supponendo il relativo
apprezzamento la verifica preliminare del quadro indiziario afferente al reato cui
accede e la riscontrata sussistenza del detto reato, dal punto di vista
dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo, a opera del Giudice di rinvio in
ragione dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso.

5.

Anche le doglianze riguardanti la ricorrenza delle ritenute esigenze

cautelari e l’adeguatezza della concessa misura degli arresti domiciliari, posto il
rigetto del ricorso con riguardo al reato di cui al capo F), devono essere verificate
dal Giudice del rinvio all’esito della valutazione demandatagli quanto al reato di
cui al capo H) e della complessiva riconsiderazione della vicenda cautelare della
ricorrente.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al delitto di cui all’art. 12quinquies d.l. n. 306del 1992 e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio
Calabria.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2014
Il Consigliere estensore

siden

4. Resta assorbito allo stato il terzo motivo che attiene alla sussistenza della

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