Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49970 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49970 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAMBERO LUCIA N. IL 04/03/1960
CONTINO ALFIO N. IL 13/09/1957
avverso la sentenza n. 815/2011 TRIBUNALE di ASTI, del 05/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 11/10/2013

Con sentenza in data 5/3/2012 del Tribunale di Asti i Sigg. Lucia SAMBERO e Alfio
CONTINO sono stati condannati alla pena di 2.000,00 euro di ammenda in relazione al reato
previsto dagli artt.110 e 727, comma 2, cod. pen. commesso il 21/8/2010.
Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto unico atto di appello, qualificato come
ricorso in quanto proposto contro sentenza inappellabile ex art.593, comma 3, cod. proc. pen.,
col quale lamentano la mancata assoluzione per insussistenza degli elementi costitutivi del
reato e la eccessività della pena.

In primo luogo, l’atto di impugnazione è stato proposto direttamente dal Difensore non iscritto
all’albo speciale per il patrocinio davanti questa Corte, ponendosi così in contrasto con la
previsione dell’art.613 cod. proc. pen.
In secondo luogo, i ricorrenti propongono censure che introducono contestazioni in punto di
fatto e che sollecitano la Corte a rivisitare le valutazioni operate nel merito dal giudicante; si
tratta di richieste estranee al giudizio di legittimità alla luce di quanto affermato dalla costante
giurisprudenza, secondo cui è “preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n.22256 del 26
aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente
versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 11/10/2013.

Duplici le ragioni di inammissibilità del ricorso.

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