Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4997 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4997 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PISEDDU RAFFAELE, N. IL 4.8.1969,
avverso la sentenza n. 1180/2010 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano il
16/5/2013;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Carmine Stabile, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il difensore dell’imputato, avv. Carmelo Catalfamo, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di

Milano ha confermato il giudizio di responsabilità

emesso nei confronti di Piseddu Raffaele dal Tribunale di Milano per il reato di
lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica,
commesso in data 25.1.2006, in qualità di amministratore unico della Hermes
Restauri s.r.l. e quindi di datore di lavoro di Sala Stefano, vittima di infortunio.
Pertanto la Corte territoriale ha mantenuta ferma sia la pena inflitta che la
condanna generica al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile.
Secondo l’accertamento dei gradi di merito il Sala era caduto dal ponteggio sul
quale stava lavorando, a causa del movimento di una tavola non fissata, finendo
sul terrazzo sottostante, incastrato con la spalla sinistra tra la parete dell’edificio
e l’asse del ponteggio. Nella caduta egli si era procurato la lussazione della

Data Udienza: 10/01/2014

spalla; lussazione che si era autoridotto, rimanendo al lavoro ma riferendo
l’accaduto al capocantiere Rota; due giorni dopo si era recato in ospedale. Tali
dichiarazioni sono state ritenute confermate dalla deposizione del Rota, come già
ricordato convergenti sia sulla circostanza della notizia dell’infortunio
comunicatagli dal Sala sul cantiere che sulla circostanza della mobilità delle
tavole del ponteggio; nonché dalla documentazione medica che si è giudicata
recante attestazioni compatibili con il narrato della persona offesa; ed infine dalle
dichiarazioni dell’imputato, anch’esse confermative della mobilità delle tavole del

I motivi di appello, diretti ad ottenere l’assoluzione dell’imputato sul rilievo che la
responsabilità era stata fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della parte
lesa, della quale si contestava l’attendibilità anche in ragione del mancato
riscontro ad esse recato dalla documentazione sanitaria e dalla testimonianza del
capocantiere Rota, sono stati giudicati infondati dalla Corte di merito, la quale
ha ritenuto che la ricostruzione del fatto operata dal Sala, prima all’ispettore Asl
Giancarlo Cattaneo e poi in dibattimento, risultasse confermata dalle altre
emergenze processuali ed in particolare dalle dichiarazioni del Rota e da quelle
dall’imputato medesimo. Sicchè le incongruenze rinvenibili nel racconto della
persona offesa sono state giudicate dal Collegio distrettuale effetto di ‘difetto di
ricordo’.

2. Il ricorrente articola due motivi.
2.1. Con il primo lamenta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio
motivazionale. La Corte di Appello ha ritenuto acquisiti quali riscontri alle
dichiarazioni della persona offesa quelle dell’imputato e quelle del Cattaneo
laddove riferivano di un fatto occorso due anni prima del sinistro per cui è
processo. Orbene, la valutazione delle dichiarazioni del Piseddu come confessorie
è, per l’esponente, “totalmente inconferente con l’effettivo contenuto e la lettera
testuale delle dichiarazioni” di quest’ultimo. Mentre per la Corte di Appello il
Piseddu avrebbe dichiarato di aver acconsentito preventivamente alla prassi
operativa della rimozione temporanea delle tavole del ponteggio da parte dei
propri dipendenti pur in assenza di cinture di sicurezza, l’imputato aveva
affermato che occorreva “… mentre si è lì a lavorare agganciarsi con delle
cinture, almeno agganciarsi con delle cinture”. Cinture che sempre il Piseddu ha
riferito esser state consegnate al Rota.
Quanto alle dichiarazioni del Cattaneo, il fatto che a carico del Piseddu fossero
state accertate in passato violazioni prevenzionistiche analoghe a quelle
accertate nel caso che occupa è stato valorizzato dalla Corte di Appello quale
riscontro indiziario in palese violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.

2

Pa

ponteggio.

2.2. Con il secondo motivo si deducono analoghi vizi in relazione alla
motivazione concernente la documentazione medica. La Corte di Appello ha
ritenuto che dalla stessa fosse ricavabile la conferma della ricostruzione operata
dal Sala, per il quale, avvenuto l’infortunio, egli si era autoridotto la lussazione
alla spalla e si era portato in ospedale solo due o tre giorni dopo, perché al
risveglio aveva constatato una nuova lussazione della spalla (che aveva
nuovamente ridotto da se). I rilievi difensivi sono stati respinti sulla scorta del
travisamento delle annotazioni redatte presso il Pronto Soccorso: esse indicano

edematosa, come ritenuto dalla Corte di Appello; quanto al dolore, esso era solo
probabilmente di natura antalgica.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3. In via preliminare deve essere esplicitato che il reato ascritto al Piseddu è
prescritto. Il termine massimo di prescrizione è pari a sette anni e sei mesi
essendo stato quello commesso il 25.1.2006 ed essendo quindi decorso il
termine di prescrizione con lo spirare del 25.7.2013.
Non emergendo in atti elementi evidenti e palmari di irresponsabilità del
condannato, per una pronuncia nel merito più favorevole ai sensi dell’art. 129 co.
2 cod. proc. pen. deve pronunciarsi l’annullamento della sentenza, senza rinvio.

4.1. Le diffuse argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nella pronuncia
impugnata, escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ma
anche valgono ad escludere la fondatezza delle censure svolte dal Piseddu, che
sono comunque da esaminare attesa la pronuncia di condanna dello stesso al
risarcimento dei danni in favore della parte civile.
In tema di declaratoria di estinzione del reato, infatti, l’art. 578 cod. proc.
pen. prevede che il giudice d’appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare
estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta
“condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni
cagionati”, sono tenuti a decidere sull’impugnazione agli effetti dei capi della
sentenza che concernano gli interessi civili; al fine di tale decisione i motivi di
impugnazione proposti dall’imputato devono essere esaminati compiutamente,
non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche
solo generica) dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati, secondo
quanto previsto dall’art. 129, co. 2 cod. proc. pen. (Cass. Sez. 6, sent. n. 3284
del 25/11/2009, Mosca, Rv. 245876).
Anche sotto lo specifico profilo ora menzionato le doglianze proposte dal
Piseddu non sono fondate.

3

che la spalla del Sala era “apparentemente” edematosa e non “vistosamente”

4.2. È da osservare, quanto al primo motivo di ricorso, che sotto il profilo
della violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. esso è inammissibile. Infatti, in tema
di violazione di legge processuale, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso
della rilevanza delle sole violazioni che risultino sanzionate. In particolare si
afferma che, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha
rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o
decadenza, come espressamente disposto dall’art. 606, comma primo, lett. c)
cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la

testimoni dell’accusa, la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso
che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni
omissione o errore che concerna l’analisi di determinati e specifici elementi
probatori (Sez. 3, Sentenza n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567). Ed
ancora, che è inammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione
dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma
primo, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione di
ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed
indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in
quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati
specificamente dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono
essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma primo, lett. c),
cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle
norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 6, Sentenza n. 45249 del
08/11/2012, Cimini e altri, Rv. 254274).
4.3. Quanto ai prospettati vizi della motivazione (si trattano qui unitariamente i
due motivi di ricorso), va rilevato che la Corte di Appello ha strutturato il proprio
giudizio ponendo a fulcro dell’impianto motivazionale la deposizione del Sala, il
quale riferì di essere caduto dal ponteggio sul quale stava lavorando, a causa del
movimento di una tavola non fissata, finendo sul terrazzo sottostante, incastrato
con la spalla sinistra tra la parete dell’edificio e l’asse del ponteggio. Nella caduta
egli si era procurato la lussazione della spalla; lussazione che si era autoridotto,
rimanendo al lavoro. Tuttavia egli aveva riferito l’accaduto al capocantiere Rota;
due giorni dopo si era recato in ospedale. Tali dichiarazioni sono state ritenute
confermate dalla deposizione del Rota, come già ricordato convergenti sia sulla
circostanza della notizia dell’infortunio comunicatagli dal Sala sul cantiere che
sulla circostanza della mobilità delle tavole del ponteggio; nonché dalla
documentazione medica che si è giudicata recante attestazioni compatibili con il
narrato della persona offesa; ed infine dalle dichiarazioni dell’imputato,
anch’esse confermative della mobilità delle tavole del ponteggio.

violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., con riferimento all’attendibilità dei

Orbene, a fronte di tanto, la censura proposta sulla attendibilità della persona
offesa si limita a proporre una diversa lettura del compendio probatorio e si
indirizza alla valutazione di merito dei mezzi di prova che non può qui essere
censurata a fronte di una motivazione analitica, puntuale, che regge ampiamente
il vaglio di legittimità.
Va quindi unicamente puntualizzato che, quanto alla lamentata valorizzazione
dell’omogeneità rinvenuta tra la trasgressione accertata nella vicenda in esame e
quelle per le quali il Piseddu venne sanzionato due anni prima, la Corte di

indubbiamente si tratta di quello meno dotato di attitudine rappresentativa; ma
proprio per questo sottraibile al complessivo impianto senza alcun pregiudizio
per la solidità del medesimo.
Alcun vizio si ravvisa poi nell’utilizzo delle dichiarazioni del Piseddu; esse, anche
nella formulazione dell’esponente, confermano la mancata fissazione delle tavole
al ponteggio. Il fatto che l’imputato avesse o meno consegnato le cinture di
sicurezza al Rota è circostanza affermata dallo stesso Piseddu con formula
dubitativa.
Quanto infine alla valutazione della documentazione medica, va rilevato come il
dato essenziale, del riscontro medico di un edema alla spalla e della ipomobilità
antalgica, risulti ammesso dal ricorrente medesimo.
In conclusione, agli effetti civili, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza in punto di condanna penale, perché
estinto per intervenuta prescrizione il reato addebitato. Rigetta il proposto
ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/1/2014.

Appello ha fatto menzione di essa come di uno degli elementi di riscontro:

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