Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49969 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49969 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGHEDO ELVIS N. IL 26/06/1988
avverso la sentenza n. 46/2012 GIUDICE DI PACE di NOVARA, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 11/10/2013

Con sentenza in data 13/12/2012 del Giudice di Pace di Novara il Sig. Elvis AGHEDO è stato
condannato in relazione al reato previsto dall’art.726 cod. pen., commesso il 9/5/2011.

Con istanza in data 4/10/2013 il Difensore ha preannunciato la impossibilità di comparire
personalmente all’udienza odierna e sollecitato la Corte affinché nomini un sostituto
processuale ex art.94 cod. pen. Si tratta di istanza carente di presupposti normativi, posto che
l’odierna udienza è stata convocata ex art.611 cod. proc. pen. e non contempla la
partecipazione delle parti.
La giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante nell’affermare che le condotte
come quelle accertate sono da ricondurre alla fattispecie di reato prevista dall’art.726 cod. pen.
allorché poste in essere in luoghi pubblici e in circostanze potenzialmente offensive del bene
tutelato (per tutte: Sez.3, n.15678 del 25/3/2010, P.G. in proc. Tassinari e altri, rv 246972).
La natura contravvenzionale del fatto è perfettamente compatibile con l’elemento soggettivo
riferibile a persona proveniente dall’estero e che sia da tempo presente in Italia.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/10/2013.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si censura la decisione per non avere
tenuto conto del fatto che il sig. Aghedo è cittadino straniero e ben poteva non considerare
offensivo sul piano penale il gesto di orinare compiuto essendo rivolto verso il muro.

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