Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49968 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49968 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
.IVAMPO SALVATORE N. IL 03/03/1965
avverso l’ordinanza n. 17/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 11/10/2013

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Con ordinanza del 9 gennaio 2013 la Ca di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza con la quale il sig.
Salvatore SVAMPO ha chiesto la revisione delle sentenze emesse dal Tribunale di Casale Monferrato in
data 25 marzo 2005 e dal Giudice di Pace della medesima sede in data 24 ottobre 2003.
Avverso tale decisione sig. Svampo propone ricorso, in sintesi lamentando la violazione dell’art.4, comma 1,
del Protocollo 7 della c.d. Convenzione europea dei diritti dell’uomo in quanto il medesimo fatto sarebbe
stato oggetto di duplice giudizio.
Osserva la Corte che la motivazione della Corte di appello non risulta censurabile. Lo stesso ricorrente non
sentenze ai sensi degli artt.629 e seguenti cod. proc. pen., con particolare riferimento ai casi di revisione
previsti dagli artt.630 e 631 cod. proc. pen.
Peraltro, appare evidente alla Corte che non sussistono i presupposti della censura di doppio giudicato, dal
momento che il reato ex art.639 cod. pen., oggetto della sentenza del Giudice di Pace, concerne fatti e
condotte in alcun modo riconducibili alla ipotesi prevista dall’art.4 della legge n.110 del 1975, oggetto della
sentenza del Tribunale.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/10/2013.

indica in ricorso alcun elemento di novità che possa giustificare una richiesta di revisione delle due

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