Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49967 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49967 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DAL BEN EROS N. IL 22/10/1951
avverso la sentenza n. 202/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di VICENZA, del 15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/10/2013

1) Il &IP del Tribunale di Vicenza, con sentenza del 15.1.2013, applicava a Dal Ben
Eros, con la riduzione per il rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di anni 1, mesi 6
di reclusione per i reati di cui agli artt.81 cpv., 110 c.p., 5, 8 e 10 D.L.vo 74/2000
ascritti, disponendo la confisca di quanto in sequestro.
Ricorre per cassazione il bal Ben, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di
legge ed il vizio di motivazione in ordine all’indeterminatezza dei capi di imputazione,
alla sussistenza dei reati ed alla attribuibilità degli stessi all’imputato.
Con motivi nuovi, depositati in cancelleria in data 24.9.2013, si deduce la violazione di
legge e la mancanza di motivazione in ordine alla disposta confisca.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non
emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 cpv.
c.p.p. Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex
art.444 cpp, le parti non possono rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi
della fattispecie perché essi sono coperti dal patte,ggiamento.
2.2) In relazione al primo motivo va ricordato, poi, che il patteggiamento comporta la
rinuncia a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale (nei limiti dell’art.129
cod.proc.pen.) e processuale (nei limiti dell’art.179 cod.proc.pen.) salvo che si tratti di
eccezioni attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso prestato
(cfr.Cass.sez.4 n.16832 del l’11.4.2008; conf-Cass.sez.6 n.32391 del 25.6.2003;
Cass.sez.2 n.6383 del 29.1.2008).
L’ eccepita nullità, pur se in ipotesi esistente, non rientrerebbero in alcuna di quelle
assolute ed insanabili previste dall’art.179 cod.proc.pen. e deve, perciò, ritenersi che
il ricorrente, avendo prestato il consenso all’applicazione della pena, abbia rinunciato
a proporla.
2.3)Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.
questa Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione
“soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece
ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione
anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis
sez.un.27.3.1992- Di Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Serafino).
Il &IP ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano i
presupposti per applicare l’art. 129 c.p.p. “per quanto emerge dagli atti del fascicolo

OSSERVA

t

di indagine: informative Guardia di Finanza, in particolare su Erlapel SL; dichiarazioni
di Moraglia Mirko, Benetti Massimo, Ferrari Lara”.
2.4) Infine i motivi nuovi in ordine alla confisca riguardano questioni non introdotte
con il ricorso principale e, pertanto, sono inammissibili.
2.5) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.500,00.
Così deciso in Roma 1’11.10. 2013

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