Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49966 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49966 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GASPONI LUIGI N. IL 15/10/1961
avverso la sentenza n. 6113/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/10/2013

OSSERVA

1) Con sentenza del 27.11.2012 la Corte di Appello dì Roma confermava la sentenza del
Tribunale di Roma, emessa in data 18.10.2010, con la quale Gasponi Luigi era stato
condannato alla pena (sospesa subordinatamente alla rimessione in pristino dello stato
dei luoghi) di mesi 4 di arresto ed euro 16.000,00 di ammenda per i reati di cui agli
artt.44 lett.c) DPR 380/01 e 181 D.L.vo n.42/2004.
Ricorre per cassazione Gasponi Luigi, a mezzo del difensore, denunciando l’erronea
applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 44 lett.c) DPR 380/2001 e
181 D.L.vo n.42/2004, non avendo i Giudici di merito tenuto conto che si trattava di
“un mero ripristino di un tracciato poderale con conseguente livellamento del
terreno”.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Come risulta dallo stesso ricorso si propone una diversa “ricostruzione dei fatti”
(peraltro con un generico riferimento a quanto affermato “dai testi escussi all’udienza
del 14.5.10”) per escludere la configurabilità dei reati contestati
Tale censura non tiene conto, però, che il controllo demandato alla Corte di legittimità
va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si
sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna
possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si
è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati
dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni
probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica
dell’art.606 lett.e) c.p.p., con la L.46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane
di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta
illogicità della motivazione anche da “altri atti del processo specificamente indicati
nei motivi di gravame”, non attribuisce al giudice di legittimità il potere di
riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la
correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere
all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla
motivazione censurata (cfr.Cass.pen. sez.6 n.752 del 18.12.2006;Cass.pen.sez.2
n.23419/2007-Vignaroli; Cass.pen. sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012).
2.1) La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici,
ampiamente argomentato in ordine alla “natura” dei lavori effettuati, che
determinavano una trasformazione del territorio, in quanto consistenti nella
realizzazione di un piazzale, utilizzato come area di lavoro all’interno di un maneggio e
nell’allargamento di una strada preesistente” (pag.3,4 sent.).
2.2) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p. /4

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma l’11.10.2013

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