Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49965 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49965 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CERNIGLIA SALVATORE N. IL 02/11/1934
Péttike10
avverso la sentenza n. 2660/2009 TRIB. EZ.DIST. di CARNI, del
29/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/10/2013

1) Con sentenza del 29.6.2012 il Tribunale di Palermo, sez. dist. di Carini, in
composizione monocratica, condannava Cerniglia Salvatore, previo riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, alla pena (sospesa a termini e condizioni di
legge) di euro 100,00 di ammenda per il reato di cui all’art.674 c.p., nonché al
risarcimento dei danni, in favore della costituita parte civile, liquidati equitativamente
in euro 2.500,00.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato, lamentando
la mancata assoluzione per insussistenza del fatto e l’eccessività della somma liquidata
a titolo di risarcimento dei danni e di quella liquidata in favore del procuratore della
parte civile anticipatario.
Essendo la sentenza non appellabile (art.593 co.3 c.p.p.), gli atti venivano rimessi a
questa Corte ex art.568 co.5 c.p.p.
2) L’avv.bomenico Billa, sottoscrittore del ricorso, non risulta iscritto nell’albo
speciale di cui all’art.613 c.p.p.
A nulla rileva che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo cui il
ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in
ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente
qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di
impugnazione” (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
2.1) Peraltro il ricorso è generico perché non adempie all’onere di indicare in modo
specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di
annullamento (art.581 lett.c) c.p.p., e, per di più, richiede una rivisitazione, non
consentita in questa sede, delle risultanze processuali (come emerge dal fatto che si
intendeva proporre appello).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma 1’11.10.2013

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