Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49964 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49964 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
UGUZZONI ROMINA N. IL 30/10/1974
avverso la sentenza n. 3585/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 27/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 11/10/2013

Ritenuto:
-che il Tribunale di Bologna, con sentenza del 27/5/2011, riconosceva
M.tot41
Romina ug«…H colpevole di sette contravvenzioni, previste dal d.Lvo
81/2008, e la condannava alla pena ritenuta di giustizia;
-che la Corte di Appello di Bologna, chiamata a decidere sull’appello
parziale riforma del decisum di prime cure, ha assolto l’imputata dal reato
contestato al capo c) — art. 175 co. 1, d.P.R. 547/55 – perché il fatto non
sussiste, così riducendo la pena inflitta per le residue violazioni alla
normativa sulla sicurezza sul lavoro in complessivi euro 8.700,00;
-che la difesa della prevenuta ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo che la Uguzzoni non ha commesso il fatto; vizio della
motivazione in punto di mancato riconoscimento e conseguente
applicazione della continuazione, ex art. 81 cod.pen., tra i reati per cui è
condanna;
-che le censure mosse sono immeritevoli di accoglimento, in quanto il
vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di ritenere logica e corretta la argomentazione motivazionale,
adottata dal decidente, nel ritenere concretizzate le violazioni contestate
e ascrivibili in capo alla prevenuta, a seguito di una puntale analisi delle
emergenze istruttorie, le quali non possono formare oggetto di nuovo
esame estimativo da parte del giudice di legittimità;
-che il secondo motivo di annullamento, anch’esso ripetitivo di identica
doglianza avanzata con l’atto di appello, è da ritenere manifestamente
destituito di fondamento, visto che il giudice di merito ha specificato al
riguardo che la natura, le modalità e la eterogeneità delle violazioni
accertate, non permettono di rilevare alcun elemento di un
comportamento doloso e, quindi, di un unico disegno criminoso, posto in

interposto nell’interesse della prevenuta, con sentenza del 27/6/2012, in

essere dalla Uguzzoni, così da escludere, a giusta ragione, la applicabilità
dell’art. 81 cod.pen.;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.

delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma V11/10/2013.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento

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