Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49963 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49963 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMANI OLIVIERO N. IL 21/11/1947
avverso la sentenza n. 172/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
27/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 11/10/2013

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta: a) vizio di motivazione ai
sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena
detentiva con quella pecuniaria; b) errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc.
pen. in relazione all’art.133 cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato. Non si ravvisa alcuna violazione della legge nella
circostanza che il giudice di merito, indipendentemente dalla formale contestazione di recidiva
ad opera della pubblica accusa, prenda in esame di dati emergenti dal certificato penale e
valuti l’esistenza di condanne intervenute medio tempore al fine di decidere in ordine alla
determinazione della pena e della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria: la
valutazione rimessa al giudice dall’art.53 della legge n.689 del 1981 non soffre di limiti formali
e tiene legittimamente conto del quadro complessivo emergente dai fatti e dalla posizione
personale del condannato. Né appare censurabile il fatto che il giudicante non abbia
considerato decisiva l’unicità del contesto in cui le condotte sono maturate: si tratta di
situazione di fatto che potrà giustificare interventi in sede esecutiva anche sul complessivo
trattamento sanzionatorio, ma che non costituisce impedimento alla valutazione delle diverse
condanne ai fini che qui interessano. Nessuna illogicità, poi, può ravvisarsi nella motivazione
con cu i giudici di appello hanno esposto le ragioni che conducono alla definizione del
trattamento sanzionatorio alla luce della parziale modifica della prima sentenza.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/10/2013.

Con sentenza in data 27/4/2012 la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la
sentenza del 11/2/2010 del Tribunale di Rimini con cui il Sig. Oliviero ROMAN• è stato
condannato in relazione al reato previsto daWart.81 cod. pen. in relazione all’art.2, comma 1bis, del d.l. 12 settembre 1983, n.463 convertito in I. 11 novembre 1983, n.638 e successive
modifiche, e, dichiarati estinti per prescrizione i reati relativi alle omissioni dei mesi di maggio
e giungo 2004, ha fissato in tre mesi di reclusione e 400,00 euro di multa la pena per i restanti
episodi commessi fino al mese di gennaio 2005.

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