Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49961 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49961 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAGNANI GIANFRANCO N. IL 06/06/1950
avverso la sentenza n. 9321/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
19/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 11/10/2013

Il ricorso è inammissibile.
La conversione del mezzo di impugnazione ha lo scopo di assicurare il favor impugnationis ma
non può superare il rilievo della carenza di legittimazione nella proposizione dell’atto di
impugnazione dovendosi comunque assicurare dinanzi alla Corte l’esercizio della difesa
secondo le modalità indicate dal legislatore.
Il ricorso è pertanto inammissibile già in quanto proposto da difensore non abilitato.
Peraltro esso è anche inammissibile in quanto articolato su censure di merito fmaxakfe
manifestamente infondate.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 11.10.2013

Fagnani Gianfranco ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il
tribunale di Milano lo ha condannato alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 20 dlgs
139/per avere nella qualità di amministratore delegato della Duplomatic Automation srl,
attività avente ad oggetto la detenzione e l’impiego di materie infiammabili, incendiabili,
esplodenti, omesso di richiedere il rilascio del di prevenzione incendi.
Con i motivi di impugnazione ha eccepito travisamento dei fatti della contraddittorietà della
motivazione sostenendosi che erroneamente il motivazione sia escluso che l’imputato non
abbia fornito elementi idonei a escludere profili di negligenza nell’omissione contestata e che,
quanto alla commisurazione della pena, non si sarebbe adeguatamente tenuto conto delle
iniziative assunte per giungere alla rimozione degli effetti dell’omissione accertata.
La corte di appello di Milano ha disposto l’inoltro degli atti a questa Corte trattandosi di
sentenza inappellabile ai sensi dell’art. 593 cpp.
Gli atti sono stati trasmessi alla settima sezione trattandosi di ricorso proposto da difensore
non abilitato e comunque manifestamente infondato.
Il ricorrente h fatto pervenire memoria di replica assumendo la validità dell’impugnazione sul
presupposto che il mezzo di impugnazione presceltoi”fosse il ricorso per cassazione.

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