Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49960 del 11/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49960 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CICCOTTO SABINO N. IL 03/10/1971
avverso la sentenza n. 7963/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;
Data Udienza: 11/10/2013
Mt
Con sentenza in data 21/11/2012 del Tribunale di 2-114-14.291-2 il Sig. Sabino CICCOTTO è
stato condannato in relazione al reato previsto dagli artt.110, 81 cod. pen., 256, comma 1, del
d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, commesso dal 21 marzo al 23 maggio 2008.
Avverso tale decisione è stato proposto appello, qualificato come ricorso in quanto proposto
avverso sentenza non appellabile ex art.593, comma 3, cod. proc. pen., col quale si lamenta:
errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi
dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione dell’elemento psicologico
del reato.
Rileva la Corte che l’atto di impugnazione, qualificato dal ricorrente come appello, è stato
proposto direttamente dal Difensore non iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti
questa Corte, in contrasto con la previsione dell’art.613 cod. proc. pen. e per tale ragione il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi
dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/10/2013.
Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. con riguardo alla successioni
delle leggi nel tempo, essendo stati i primi trasporti effettuati in epoca in cui la condotta non
era prevista come reato;