Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4996 del 10/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 4996 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 10/01/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEPRETIS RENATO N. IL 25/04/1955
avverso la sentenza n. 1/2013 TRIB.SEZ.DIST. di CLES, del
17/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ciaft-i-u-t
che ha concluso per ( 1 t,et auzau„,z7); ert-f_xtis:
lAsc,~

&

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

PI

(

RITENUTO IN FATTO

Al Depetris era stato contestato di a
15.01.2011, alla guida di una motoslitta,
Elena lungo una pista da sci ubicata nel
Passo del Tonale nel comune di Vermiglio
alla stessa lesioni gravi.

vere, il giorno
investito Botter
comprensorio del
(TN), provocando

Avverso tale sentenza ha proposto appello
dell’imputato.

il difensore

Il Tribunale di Trento-sezione distaccata di Cles- in data
17.04.2013, respingeva l’appello e condannava l’imputato al
pagamento delle spese processuali del grado e alla rifusione
di quelle sostenute dalla parte civile.
Avverso la predetta sentenza Depetris Renato, a mezzo del
suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone
l’annullamento.
H ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per i
seguenti motivi:
all’art.125
c.p.p..
in
relazione
di
legge
Violazione
Lamentava la difesa che nella sentenza di primo grado il
giudice si era limitato a riportare pedissequamente le
testimonianze assunte in sede dibattimentale, aggiungendo un
breve commento che non consentiva di risalire al percorso
logico da lui seguito. Sosteneva altresì che anche la
sentenza di appello ricalcava la motivazione con la quale il
primo giudice aveva posto in dubbio le circostanze indicate
dal testimone oculare, il carabiniere Colangelo, prestando
maggiore fede alla parte lesa e ad altre persone, che non
erano testimoni oculari dell’accaduto. Pertanto, ad avviso
della difesa, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe
stata solo apparente.
2) Violazione di legge. Contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione. Immutazione del fatto rispetto
a quello originariamente contestato e a quello ritenuto nella
prima sentenza. Secondo la difesa il giudice di appello aveva
condannato l’imputato per un fatto diverso sia da quello
contestato nell’imputazione che da quello esaminato dal
giudice di Pace di Male. Nel capo di imputazione infatti era
stata indicata la semplice condotta colposa non
caratterizzata da colpe specifiche. Il giudice di appello
invece era giunto alla condanna in quanto aveva ritenuto la
violazione della legge 24.12.2003 n.363 e del relativo

Con sentenza del 26 ottobre 2012 il Giudice di Pace di Male
dichiarava Depetris Renato colpevole del reato di lesioni
colpose gravi commesse in danno di Botter Elena e lo
condannava alla pena di euro 2.000 di multa oltre al
pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni
in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede e
alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa.

Pi

CONSIDERATO IN DIRITTO

I proposti motivi di ricorso sono infondati.
Per quanto attiene al primo e al terzo si osserva che la
sentenza di appello, che conferma quella di primo grado,
costituisce con quest’ultima un unico compendio motivazionale
ed è fornita di una motivazione assolutamente adeguata e
immune da vizi logici.
Tanto premesso si osserva (cfr. Cass., Sez.4, Sent. n.4842
del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo
della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire
se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione
dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con i limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto
l’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. non consente a questa
Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa
interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di
legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione
in rapporto ai dati processuali.
Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare
logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte
nei limiti sopra indicati. Il giudice del Tribunale di
Trento-sezione distaccata di Cles- ha infatti chiaramente
evidenziato gli elementi da cui ha dedotto la sussistenza
della responsabilità del Depetris in ordine al reato
ascrittogli. In particolare ha evidenziato che la persona
offesa e l’amica si erano fermate a bordo pista a seguito
della caduta di quest’ultima, in quanto la prima stava
cercando di aiutarla. Il giudice ha poi accuratamente
valutato la testimonianza del carabiniere Colangelo, secondo
il quale c’era un dosso che avrebbe impedito al ricorrente di
vedere le due ragazze. Il giudice ha evidenziato che la
presenza del dosso non era pacifica, in quanto contraddetta
dalle fotografie in atti e dalle dichiarazioni delle testi
Martina Cerchiaro e Bacchetta Valentina, ma che comunque,
anche se il dosso fosse stato effettivamente presente, tale

regolamento di attuazione, impedendo pertanto all’imputato di
difendersi in merito.
3) Violazione di legge. Contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione con riferimento alla deposizione
dell’appuntato
Colangelo
ritenuta
non
verosimile
o
addirittura smentita dalle fotografie in atti, che
rappresentavano la zona del sinistro da diverse angolazioni e
dalle dichiarazioni del teste Fabio Stefana, che non aveva
riferito che la persona offesa e l’amica si trovavano “a
bordo pista”, come riferito in sentenza.

Pi

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 10.01.2014

circostanza avrebbe dovuto indurre l’imputato a ridurre la
velocità e ad adeguarla alle condizioni di assenza di
visibilità, mentre invece egli procedeva ad una velocità di
per sé imprudente e comunque non consona alle condizioni
della pista che era ghiacciata. Inoltre egli guidava la
motoslitta, senza avere attivato i segnali acustici e
luminosi, pur non essendo consentito, dal momento che l’uso
della motoslitta era consentito solo per i soccorsi in atto.
Infondato è poi il secondo motivo di ricorso.
Non risponde infatti al vero quanto sostenuto dalla difesa
del ricorrente secondo cui nel capo di imputazione non
sarebbero stati contestati profili di colpa specifica, in
quanto nello stesso si legge che la colpa del Depetris era
consistita “in imprudenza, imperizia e negligenza e in
violazione delle norme di comune esperienza e prudenza nonché
specifiche norme provinciali concernenti la sicurezza sulle
piste da sci”. Il giudice di appello quindi si è limitato a
specificare le norme violate, che già erano indicate nel capo
di imputazione e non ha operato nessuna immutazione del fatto
rispetto a quello originariamente contestato e a quello
ritenuto nella sentenza del giudice di primo grado, così come
sostenuto dalla difesa del ricorrente.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuale.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA